Perdita di chance di sopravvivenza: un errore, due danni, due domande

Commento a Cass. civ., sez. III, ord. 1° ottobre 2026, n. 26074

Quando l’errore medico non permette di affermare che il paziente, curato correttamente, sarebbe sopravvissuto, ma permette di dire con certezza che gli ha tolto una possibilità seria di vivere più a lungo, il danno risarcibile non è uno solo. Ve n’è uno che nasce in capo al paziente e passa ai suoi eredi, e ve n’è un altro che nasce direttamente in capo ai congiunti. L’ordinanza n. 26074/2026 della Terza Sezione civile li nomina entrambi e, dichiarando inammissibile il ricorso di una figlia che ne aveva chiesto soltanto uno, mostra che cosa accade quando il secondo non viene domandato.

1. La vicenda

Una donna già operata per carcinoma mammario era seguita in follow up oncologico presso l’Ospedale di Pescara. Il 31 marzo 2009 l’ecografia rilevò alla mammella destra una formazione di circa nove millimetri, per la quale il radiologo suggeriva un approfondimento con risonanza magnetica. Quel referto non arrivò né al reparto di oncologia né alla paziente. La diagnosi di carcinoma infiltrante fu posta soltanto nel marzo 2010, con dodici mesi di ritardo; seguirono le metastasi e, il 24 agosto 2016, il decesso.

La figlia, unica erede, agì contro l’Azienda sanitaria sia iure hereditatis sia iure proprio. Il Tribunale di Pescara (sent. n. 498/2023), sulla base di una c.t.u. che stimava nel 40% la perdita di chance di sopravvivenza e attribuiva all’Azienda metà della responsabilità, liquidò complessivamente euro 214.683,65, comprensivi del danno da perdita del rapporto parentale. La Corte d’Appello di L’Aquila (sent. n. 384/2025) ha attribuito all’Azienda l’intera responsabilità del ritardo, ha confermato la misura del 40%, ha rideterminato in euro 54.468,54 il danno iure hereditatis e ha rigettato la domanda iure proprio. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della figlia.

Il dato che colpisce è questo: la responsabilità della struttura è passata dal 50 al 100%, e il risarcimento si è ridotto a circa un quarto. La spiegazione non sta nel merito clinico, ma nel modo in cui le domande erano state costruite.

2. La chance del paziente, che passa agli eredi

Il primo danno è quello che la giurisprudenza di legittimità ha messo a fuoco da Cass. n. 5641/2018 in poi: la perdita, da parte del malato, della possibilità seria, concreta e apprezzabile di vivere più a lungo. Presuppone due cose insieme: l’incertezza sul fatto che la condotta corretta avrebbe evitato o ritardato la morte, e la certezza, secondo il criterio del più probabile che non, che l’errore abbia fatto perdere quella possibilità. È un danno che matura nel patrimonio del paziente quando è ancora in vita, e per questo si trasmette agli eredi.

L’ordinanza ne traccia il perimetro anche in negativo. Il danno da perdita di chance non è il valore degli anni non vissuti: quello sarebbe danno da perdita anticipata della vita, che, quando la vittima è già deceduta al momento dell’introduzione del giudizio, non è trasmissibile iure successionis, perché nel sistema vigente il danno tanatologico non è risarcibile (la Corte richiama Cass. nn. 26851/2023, 35998/2023, 21415/2024 e 25271/2025). Di qui la regola sulla liquidazione: la chance va stimata in via equitativa, guardando alle caratteristiche della possibilità perduta, senza parametrarla, «neppure mediante decurtazioni percentuali», al valore del segmento di vita non vissuto (Cass. nn. 26851/2023, 21415/2024, 16326/2025 e 25480/2025).

È su questa base che la Cassazione dichiara inammissibile per difetto di interesse il terzo motivo, con cui la figlia chiedeva il 60% anziché il 40% del valore attribuito ai tre anni non vissuti dalla madre. La Corte osserva che la liquidazione d’appello, costruita proprio su quel valore, era semmai criticabile per eccesso, e che di ciò avrebbe potuto dolersi soltanto la struttura sanitaria.

3. La chance dei congiunti, che nasce in capo a loro

Il passaggio successivo è quello che qui interessa. Il periodo di vita non vissuto, scrive la Corte, può assumere rilievo «soltanto» come pregiudizio iure proprio dei congiunti, e in due forme: la perdita anticipata del rapporto parentale, oppure «la perdita della possibilità di una sua più lunga protrazione». Il secondo pregiudizio è definito «ontologicamente distinto» dal primo.

È la stessa distinzione che, sul piano del paziente, separa la perdita anticipata della vita dalla perdita di chance, trasportata sul piano di chi gli sopravvive. Se è provato che l’errore ha causato o anticipato la morte, il congiunto ha perso il rapporto, o una sua parte certa. Se questo non è provato, ma è provato che l’errore ha ridotto le possibilità di sopravvivenza, il congiunto ha perso la possibilità di continuare a godere di quel rapporto per un tempo maggiore. La Corte d’Appello di L’Aquila lo aveva scritto in termini espliciti (par. 7.5): l’attrice, anziché il danno da perdita del rapporto parentale, avrebbe potuto chiedere quello da «perdita della chance di un più esteso rapporto parentale».

I due danni da chance hanno dunque la stessa origine, cioè la medesima condotta e la medesima incertezza sull’esito, ma per il resto divergono. Diverso è il titolare: il paziente nel primo caso, il congiunto nel secondo. Diverso è il bene: la possibilità di vivere più a lungo da un lato, la possibilità di conservare più a lungo la relazione affettiva dall’altro. Diverso è il titolo: l’erede fa valere il credito del paziente, che verso la struttura è contrattuale; il congiunto fa valere un credito proprio, che secondo l’orientamento consolidato è extracontrattuale, con ciò che ne segue per prescrizione e onere della prova. Diversa, infine, è la prova: per il secondo danno occorre allegare e dimostrare anche l’esistenza e la qualità del rapporto.

4. Due danni che si sommano

Proprio perché titolari e beni sono diversi, i due danni non si sovrappongono e possono essere riconosciuti insieme. Chi, come nel caso deciso, è al tempo stesso erede e congiunto può ottenere l’uno nella prima veste e l’altro nella seconda, senza duplicazione. L’ordinanza non lo afferma con un principio di diritto, trattandosi di una pronuncia di inammissibilità; lo presuppone però con chiarezza, quando da un lato ribadisce che la chance di sopravvivenza è trasmissibile iure hereditatis e dall’altro individua nel danno iure proprio la sede in cui far valere la perdita della possibilità di una più lunga protrazione del rapporto.

L’incompatibilità corre semmai su un altro asse. Perdita anticipata della vita e perdita di chance sono di regola alternative (Cass. n. 26851/2023 ne ammette la coesistenza solo in ipotesi eccezionali), perché la prima richiede la prova del nesso con la morte e la seconda ne presuppone l’incertezza. Lo stesso vale, sul versante iure proprio, tra perdita del rapporto parentale e perdita della chance di una sua maggiore durata. È il punto su cui è caduta la domanda della figlia: accertata la sola chance, la Corte d’Appello ha ritenuto non provato il nesso tra l’omissione e il decesso, e con esso il danno parentale pieno.

5. Due domande autonome

Il diritto di chiedere entrambi i danni non significa che l’uno contenga l’altro. La domanda di risarcimento della chance è, per oggetto, diversa da quella di risarcimento del risultato mancato: deve essere formulata in modo espresso e non si considera implicita né nella richiesta di «tutti i danni» né in quella del danno da perdita del risultato (la Corte d’Appello richiama sul punto Cass. n. 25886/2022). Il giudice non può sostituire l’una all’altra senza violare l’art. 112 c.p.c., e la parte non può introdurla per la prima volta in comparsa conclusionale o in appello.

A questa prima autonomia, tra risultato e chance, se ne aggiunge una seconda, tra le due chance. La domanda dell’erede per la chance di sopravvivenza del defunto e quella del congiunto per la chance di un rapporto più lungo hanno titolare, causa petendi e petitum diversi: accolta la prima, la seconda non ne discende automaticamente.

Nel caso deciso la figlia aveva proposto, iure hereditatis, una domanda che i giudici di merito hanno qualificato come perdita di chance e, iure proprio, una domanda di perdita del rapporto parentale. Secondo la Corte d’Appello nessuna delle due qualificazioni era stata impugnata, ed entrambe erano perciò irretrattabili. L’esito era a quel punto segnato: la chance ereditaria è stata riconosciuta e riliquidata; il danno parentale è stato negato per difetto di nesso con la morte; la chance iure proprio, che di quel nesso non avrebbe avuto bisogno, non era stata domandata, come rilevano sia la Corte d’Appello sia la Cassazione. In sede di legittimità il tentativo di recuperare la perdita anticipata della vita si è poi infranto contro il giudicato interno sulla qualificazione, che il ricorso non aveva specificamente censurato.

6. Come scrivere le conclusioni

Dall’ordinanza si ricavano alcune indicazioni pratiche per chi assiste i familiari di un paziente deceduto, quando l’esito della c.t.u. sul nesso causale non è prevedibile.

  1. Sul piano iure hereditatis, chiedere in via principale i danni che presuppongono la prova del nesso tra l’errore e la morte o la sua anticipazione (danno biologico e morale sofferti in vita dal paziente) e, in via subordinata ed espressa, il danno da perdita di chance di sopravvivenza.
  2. Sul piano iure proprio, chiedere in via principale il danno da perdita, o da perdita anticipata, del rapporto parentale e, in via subordinata, nominandolo, il danno da perdita della chance di una più lunga durata del rapporto. È una domanda distinta dalla subordinata ereditaria e va scritta accanto a quella, non al suo posto.
  3. Formulare entrambe le subordinate fin dall’atto introduttivo, senza affidarsi a precisazioni successive, la cui ammissibilità è discutibile.

Sopravvive alle complicanze dell’intervento, muore per un batterio d’ospedale: condannata la struttura che non ha provato la prevenzione

Tribunale di Napoli, sentenza del 7 luglio 2026: respinta la domanda contro la clinica in cui la paziente era stata operata, accolta quella contro l’ospedale in cui ha contratto una polmonite da Acinetobacter baumannii. Ai familiari il danno da perdita del rapporto parentale, agli eredi il danno terminale.

Doveva essere un intervento breve, e lo è stato: tre quarti d’ora di sala operatoria. Trentaquattro giorni dopo, però, la signora Grazia Lorusso (nome di fantasia), 55 anni, moriva nella rianimazione di un grande ospedale napoletano. Un luogo diverso da quello in cui era stata operata, e una causa che con l’intervento, almeno in apparenza, non aveva nulla a che vedere.

Una paziente fragile

La signora Lorusso conviveva da anni con un quadro clinico complesso. Un’insufficienza renale cronica l’aveva portata a due trapianti di rene e a una terapia immunosoppressiva e cortisonica permanente. Aveva un’epatopatia da virus C con grave carenza di piastrine e varici esofagee, oltre a ipertensione e diabete.

A tutto questo si aggiungeva una fibrillazione atriale permanente, che espone al rischio di ictus e che di regola si affronta con gli anticoagulanti. Per lei quei farmaci erano preclusi dall’elevato rischio di emorragia. L’alternativa era chiudere l’auricola sinistra, la piccola cavità del cuore in cui tendono a formarsi i trombi.

Nel novembre 2020 la paziente viene ricoverata in una clinica privata napoletana. Il giorno seguente l’auricola viene chiusa con una clip, in toracoscopia e in anestesia generale, con intubazione selettiva per escludere temporaneamente il polmone sinistro.

Le complicanze

Circa quattro ore dopo l’uscita dalla sala operatoria compaiono enfisema sottocutaneo e pneumomediastino: aria nei tessuti del torace, del collo e del volto. Al terzo giorno la TC mostra uno pneumotorace con collasso del polmone sinistro. La broncoscopia trova il bronco principale di sinistra ostruito da un grosso tappo di muco.

Seguono un nuovo drenaggio toracico, altre broncoscopie, un miglioramento, una ricaduta. Dopo due settimane il bronco è di nuovo occluso e il polmone sinistro non si riespande. La clinica dispone il trasferimento in un ospedale pubblico dotato di chirurgia toracica.

Il secondo ricovero e l’infezione

In ospedale la paziente arriva vigile, collaborante, senza febbre. I broncoscopisti descrivono una severa malacia, cioè un cedimento delle pareti, di trachea e bronchi. La mucosa è infiammata e i coaguli tornano a ostruire il bronco dopo ogni disostruzione.

Il polmone sinistro resta escluso dalla respirazione, ma l’enfisema regredisce fin quasi a scomparire. Ancora il 22 dicembre la TC descrive il polmone destro come indenne.

Il 28 dicembre la radiografia cambia: opacità multiple proprio a destra. Il giorno dopo la paziente è in condizioni gravissime, viene intubata e trasferita in rianimazione, dove supera un primo arresto cardiaco. Il secondo, il 30 dicembre, è fatale.

Quello stesso giorno il laboratorio isola dall’aspirato tracheale e dal tampone nasale un Acinetobacter baumannii resistente ai carbapenemi, uno dei germi ospedalieri più temuti.

Perché la famiglia si è rivolta a Iuremed

Una donna entrata in clinica per un intervento programmato e morta un mese dopo in un altro ospedale. Con questa domanda il marito, il figlio e i fratelli della signora Lorusso si rivolgono a Iuremed, società di finanziamento del contenzioso.

La consulenza medico-legale di parte individua tre profili critici: la scelta della via chirurgica al posto di quella percutanea, una lesione delle vie aeree prodotta durante la procedura, l’infezione nosocomiale. Si parte con un accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c. nei confronti della clinica.

Che cosa hanno accertato i consulenti del giudice

Il collegio, composto da un infettivologo, un medico legale e una cardiochirurga, ridisegna il quadro su quattro punti.

  • L’indicazione era corretta. La chiusura dell’auricola era la scelta giusta per una paziente che non poteva assumere anticoagulanti. Corretta anche la via chirurgica: quella percutanea richiede mezzo di contrasto iodato, che in una trapiantata di rene avrebbe potuto compromettere l’organo.
  • Nessuna perforazione documentata. Broncoscopie e TC non hanno mai mostrato lesioni di continuo di trachea e bronchi. Lo pneumomediastino è compatibile con l’effetto Macklin: la rottura di alveoli sotto la pressione della ventilazione meccanica.
  • Una possibile lesione da intubazione. I consulenti la ritengono comunque l’ipotesi preferibile e rilevano che la clinica non ha provato di avere adottato adeguate strategie preventive. Ne limitano però le conseguenze a un periodo di inabilità temporanea.
  • La morte ha un’altra causa. È una polmonite da Acinetobacter baumannii, infezione correlata all’assistenza contratta nel secondo ospedale. In clinica gli esami colturali erano risultati negativi.

Per i consulenti le complicanze post-operatorie sono un antecedente, non un anello della catena che ha condotto al decesso. L’accertamento sposta così il baricentro della causa. I familiari chiedono di estendere il contraddittorio all’ospedale e la clinica non aderisce. L’ospedale viene allora invitato in mediazione, dove non si presenta, e poi convenuto nel giudizio di merito insieme alla clinica.

La decisione: respinta la domanda contro la clinica, condannato l’ospedale

Il Tribunale respinge la domanda contro la clinica. L’ipotesi della lesione da intubazione, osserva il giudice, non è sorretta da riscontri clinici o strumentali. Non emergono violazioni di linee guida o buone pratiche, né nell’intervento né nella gestione successiva: mancano la prova del nesso causale e quella della colpa.

La sentenza precisa però un principio che va oltre il caso. Se un errore della prima struttura rende necessario il trasferimento e prolunga la degenza di un paziente fragile, anche quella struttura risponde dell’infezione contratta altrove. L’infezione nosocomiale è un rischio tipico e prevedibile, non un evento eccezionale che interrompe il nesso causale. Qui la clinica è rimasta fuori soltanto perché l’errore non è stato provato.

La domanda contro l’ospedale viene invece accolta, con due passaggi che meritano attenzione.

Il primo è processuale. L’ospedale non aveva partecipato all’accertamento preventivo, ma la consulenza è stata ugualmente posta a base della decisione. È una prova formata in altro procedimento, prodotta in giudizio e sottoposta al contraddittorio di tutte le parti (Cass. 29713/2024).

Il secondo riguarda l’onere della prova. Accertato, secondo il criterio del «più probabile che non», che l’infezione è stata contratta in ospedale e ha causato la morte, toccava alla struttura dimostrare di avere fatto il necessario per evitarla. Non basta avere predisposto i protocolli: occorre provare di averli applicati in concreto, per quel paziente (Cass. 5490/2023 e 16900/2023).

L’ospedale si è difeso sostenendo che la paziente, immunodepressa, era particolarmente esposta e che le procedure di legge erano state adottate. Non ha però fornito la prova positiva della loro applicazione nel caso concreto. Né la fragilità della malata né l’esistenza dei protocolli sulla carta hanno evitato la condanna.

Il risarcimento

Ai familiari il Tribunale riconosce il danno da perdita del rapporto parentale, liquidato con le tabelle milanesi a punti. Su questo capo la sentenza afferma un principio favorevole ai congiunti.

Le gravi patologie di cui la vittima già soffriva non riducono il risarcimento dei congiunti. Ciò che si risarcisce è la relazione perduta, non la salute di chi è morto (Cass. 22724/2022).

La liquidazione tiene conto dell’età della vittima e dei superstiti, del grado di parentela e della convivenza.

Agli eredi, marito e figlio, spetta inoltre il danno biologico terminale, ma soltanto per gli ultimi due giorni di vita. Prima di allora la paziente era già ricoverata per altre cause, e il peggioramento attribuibile all’infezione si è manifestato solo alla fine. Escluso il danno catastrofale, legato alla lucida percezione della fine imminente: dall’ingresso in rianimazione la signora era sedata e intubata.

La mediazione disertata

L’ospedale viene infine sanzionato per non essersi presentato all’incontro di mediazione. Dovrà versare allo Stato una somma pari al contributo unificato, e la sentenza è trasmessa alla Procura presso la Corte dei conti.

Arteria glutea lesionata durante un’artrodesi

Nel dicembre 2020 il signor Pietro Colucci (nome di fantasia), 57 anni, artigiano, entra per la seconda volta in sala operatoria nella stessa casa di cura privata. Cinque mesi prima vi era stato operato alla colonna per una stenosi del canale lombare: artrodesi da L4 a S1 e decompressione delle radici nervose. La lombosciatalgia era migliorata, ma era comparso un dolore nuovo, all’articolazione sacro-iliaca destra.

Il neurochirurgo propone di bloccare quell’articolazione con tre impianti inseriti per via percutanea. Il decorso è descritto come regolare e dopo tre giorni il paziente torna a casa. Quello stesso giorno comincia un dolore al gluteo destro, che peggiora di settimana in settimana.

A fine gennaio 2021 il primo accesso in pronto soccorso si chiude con una diagnosi di lombosciatalgia e una terapia antidolorifica. Tre giorni dopo il signor Colucci si ripresenta, e questa volta la TC mostra la causa: un ampio ematoma nel gluteo e due pseudoaneurismi dell’arteria glutea superiore destra, con sindrome compartimentale. Viene trasferito d’urgenza in chirurgia vascolare, dove l’arteria viene chiusa con un’embolizzazione.

Perché si è rivolto a Iuremed

Il signor Colucci usciva da due interventi in condizioni peggiori di quelle di partenza: lombalgia continua, zoppia evidente, impossibilità di restare a lungo in piedi o seduto. Aveva dovuto chiudere la sua attività di artigiano.

Davanti a sé aveva l’ostacolo tipico di queste vicende. La lesione vascolare è descritta in letteratura come complicanza possibile della procedura, la struttura si trova a centinaia di chilometri da casa e un accertamento tecnico richiede di anticipare i costi di consulenti e legali.

Iuremed, società di finanziamento del contenzioso, ha esaminato la documentazione clinica e ha ritenuto la pratica procedibile. La contestazione rivolta alla struttura riguardava la lesione iatrogena dell’arteria glutea nel corso delle manovre chirurgiche. Iuremed ha quindi finanziato l’accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c., sollevando il paziente da ogni anticipo di spesa.

La patologia e l’intervento

L’articolazione sacro-iliaca unisce la colonna al bacino. La sua sofferenza è una causa nota di dolore lombare basso e gluteo, non sempre facile da distinguere dal dolore che nasce dall’anca o dalla colonna.

La cura è anzitutto conservativa: analgesici, terapia fisica, infiltrazioni intra-articolari di steroidi, denervazione con radiofrequenza. La fusione chirurgica dell’articolazione, ricordano i consulenti, entra in gioco solo nei casi cronicamente debilitanti, refrattari ad almeno sei mesi di cure non chirurgiche, e in pazienti ben selezionati.

Nel caso del signor Colucci la sequenza è stata molto più rapida. Il dolore sacro-iliaco è annotato per la prima volta a ottobre 2020. Un solo blocco anestetico radioguidato dà sollievo per due giorni. A novembre viene posta l’indicazione chirurgica e a fine dicembre il paziente è operato con un sistema mini-invasivo a tre impianti.

Le complicanze

L’arteria glutea superiore decorre a ridosso dell’osso iliaco, nella zona attraversata dagli strumenti e dagli impianti. Può essere lesa direttamente da fili guida, punte e trapano, oppure restare intrappolata tra l’impianto e l’osso. La letteratura citata dai consulenti stima l’evento tra lo 0,6 e l’1,2% delle fissazioni percutanee ileo-sacrali, con punte del 18% negli studi su cadavere.

Nel signor Colucci la lesione ha prodotto due pseudoaneurismi, un ampio ematoma e una sindrome compartimentale glutea. L’embolizzazione ha fermato il sanguinamento, ma gli esiti sono rimasti. Alla visita peritale il paziente cammina con le stampelle, con zoppia evidente e andatura di Trendelenburg. I consulenti riscontrano ipotrofia del gluteo destro e una severa insufficienza funzionale dei muscoli abduttori dell’anca.

Le responsabilità individuate dai CTU

Il collegio peritale, un medico legale e un ortopedico, ha affermato «con assoluta certezza» la lesione dell’arteria glutea superiore e l’ha ricondotta all’intervento. Poi è risalito a monte e ha censurato la decisione stessa di operare. Quattro i rilievi:

  1. Diagnosi generica. La sacroileite è stata diagnosticata su base esclusivamente clinica, senza alcun accertamento ad alta tecnologia. I consulenti la definiscono «generica fino all’aspecifico».
  2. Nessun riscontro strumentale. La risonanza del bacino eseguita dopo il primo intervento e la radiografia del giorno precedente l’operazione erano negative per patologia sacro-iliaca. Documentavano invece una coxartrosi bilaterale.
  3. Diagnosi differenziali non valutate. Il quadro doloroso comparso dopo il primo intervento non è stato studiato nel suo complesso.
  4. Percorso conservativo insufficiente. La fusione è l’ultima ratio di un lungo percorso di cure. Qui è stata avviata in assenza dei requisiti, con un’indicazione che i consulenti giudicano «dubbia fino all’insussistente».

Sull’esecuzione tecnica il collegio non ha potuto pronunciarsi: il verbale operatorio è di «estrema sinteticità» e il controllo radiologico in cartella è illeggibile. Ha però escluso che si trattasse di un caso di speciale difficoltà. La prestazione era di facile e routinaria esecuzione, e i danni sono imputabili a una condotta commissiva dei sanitari.

Il danno riconosciuto

I consulenti hanno stimato un prolungamento iatrogeno della malattia di 69 giorni: 4 di inabilità assoluta, 25 al 75%, 20 al 50% e 20 al 25%.

Il danno biologico permanente oggi presente è del 15%. Anche con una condotta corretta sarebbero residuati postumi nell’ordine dell’8%. La quota imputabile ai sanitari è quindi del 7%, da collocare nella fascia tra l’8 e il 15%. La sofferenza correlata al danno permanente è stata qualificata come medio-elevata.

Aneurisma trattato in un unico tempo: risarcimento agli eredi per la strategia chirurgica sbagliata

La storia

Mario Ferrante (nome di fantasia) aveva 77 anni. Era sposato da quasi quarant’anni con Anna e aveva tre figli, Paolo, Luca e Stefano. Era un paziente complesso ma stabile: cardiopatico, già sottoposto a bypass aorto-coronarico e portatore di pacemaker, con dislipidemia e aterosclerosi diffusa. Da anni i chirurghi vascolari tenevano sotto controllo un aneurisma dell’aorta addominale.

Nel febbraio 2022 un’angio-TC mostrava un quadro evoluto: una dilatazione sacciforme dell’aorta vicino alle arterie renali di circa 30 mm e, più in basso, un aneurisma fusiforme di circa 5 cm di diametro. Le arterie iliache e femorali erano invase da calcificazioni massive, quelle che i chirurghi chiamano «coral reef» per l’aspetto a barriera corallina. I sanitari consigliarono il trattamento endovascolare.

Il 24 maggio 2022 il signor Ferrante entrò in ospedale camminando sulle proprie gambe, autonomo e in buon compenso cardiaco. Otto giorni dopo era morto.

Perché la famiglia si è rivolta a Iuremed

Per i familiari la domanda era semplice e insieme impossibile da risolvere da soli: si trattava di una complicanza imprevedibile, che nessuno avrebbe potuto evitare, oppure di un errore?

Chi perde un congiunto dopo un intervento programmato si trova quasi sempre nella stessa posizione. La cartella clinica è scritta in un linguaggio tecnico. Il nesso tra ciò che è accaduto in sala operatoria e il decesso non è evidente. Inoltre il percorso giudiziario, che comprende accertamento tecnico preventivo, consulenti di parte e giudizio di merito, ha costi che molte famiglie non possono anticipare senza sapere se la loro causa abbia fondamento.

Iuremed, società di finanziamento del contenzioso in responsabilità medica, interviene proprio in questa fase. Prima di tutto sottopone il dossier clinico a una valutazione medico-legale di procedibilità, per capire se esistono criticità concrete nell’operato dei sanitari. Poi, se la valutazione è positiva, sostiene i costi del contenzioso. La famiglia Ferrante non ha dovuto quindi affrontare da sola né il rischio economico né la complessità tecnica della causa.

La valutazione preliminare evidenziò diverse criticità, tra cui la scelta dell’approccio chirurgico e la gestione dell’ischemia post-operatoria. Su questa base i familiari promossero un ricorso per consulenza tecnica preventiva ai sensi dell’art. 696-bis c.p.c.

La patologia e l’intervento

Il 25 maggio 2022 il paziente fu sottoposto a un intervento durato circa otto ore. Si trattava di una FEVAR, cioè l’impianto di un’endoprotesi aortica «fenestrata» con stent nelle arterie renali e nel tripode celiaco.

Le calcificazioni impedivano di far passare il dispositivo dall’arteria femorale. I chirurghi tentarono quindi di «frantumare» le placche con una litotrissia endovascolare, eseguita dall’arteria ascellare. Il tentativo non riuscì. A quel punto aprirono l’addome e confezionarono un bypass tra l’arteria iliaca esterna e la femorale comune di sinistra. Poi, nella stessa seduta, usarono quel bypass appena creato come via d’accesso per impiantare l’endoprotesi aortica. Completarono infine l’intervento con l’embolizzazione dell’asse iliaco destro e un bypass femoro-femorale «cross-over».

Le complicanze

A fine intervento il paziente era in acidosi metabolica, con emodinamica instabile sostenuta da noradrenalina e perdite ematiche importanti. Fu trasferito in rianimazione per insufficienza respiratoria acuta. Da lì seguì una cascata di eventi:

  • Ischemia acuta dell’arto inferiore sinistro. Già a mezzanotte il piede sinistro appariva pallido e freddo, e all’ecodoppler non c’erano flussi a valle. Alle 10:37 del mattino l’arto era «freddo dalla coscia in giù». Il chirurgo vascolare rivide il paziente solo alle 14:00, e il reintervento di rivascolarizzazione iniziò nel pomeriggio. La causa era la trombosi del bypass appena confezionato.
  • Necrosi muscolare. La rivascolarizzazione riuscì a ripristinare il flusso, ma gli indici di necrosi muscolare (CPK, mioglobina, LDH) rimasero gravemente alterati.
  • Insufficienza renale acuta di origine multifattoriale, dovuta al mezzo di contrasto somministrato durante le otto ore di intervento, all’ipoperfusione da shock e alla mioglobina liberata dai muscoli necrotici. Si rese necessaria la dialisi continua.
  • Anemia, piastrinopenia e rettorragia, che fecero precipitare un quadro già critico.

Dopo un breve miglioramento la mattina del 30 maggio, le condizioni peggiorarono senza più arresto. Il signor Ferrante morì il 1° giugno 2022 per insufficienza respiratoria acuta e shock refrattario alle terapie.

Le responsabilità individuate dai CTU

Il Tribunale nominò un collegio composto da un medico legale e da un radiologo interventista. I consulenti non si limitarono alla cartella: acquisirono il CD dell’angio-TC preoperatoria e rimisurarono personalmente l’anatomia del paziente. Le loro conclusioni sono il cuore della vicenda.

1. L’indicazione all’intervento c’era. Con un aneurisma fusiforme di circa 5 cm, una componente sacciforme e una lesione ulcerata del colletto, i consulenti ritennero corretta, secondo le linee guida SICVE 2021, sia l’indicazione a trattare sia la scelta della tecnica fenestrata. L’errore non fu quindi operare.

2. L’errore fu la strategia: tutto in un solo tempo. Le immagini mostravano un colletto distale ristretto a meno di 7 mm e calcificazioni superiori al 75%. Secondo le linee guida ICIR 2010, queste condizioni controindicano l’impianto di una protesi aorto-uniliaca per l’elevato rischio di occlusione. Per i CTU la condotta corretta era un intervento in due fasi:

  • nella prima fase, il tentativo di ricanalizzare l’asse iliaco e, se falliva, il bypass iliaco-femorale. Questa fase fu eseguita correttamente;
  • poi i chirurghi avrebbero dovuto fermarsi, attendere e verificare nei giorni successivi la tenuta e il deflusso del bypass;
  • solo dopo questa verifica, e se le condizioni lo avessero permesso, avrebbero dovuto procedere alla FEVAR.

Proseguendo invece nella stessa seduta, i chirurghi aumentarono un rischio di occlusione del bypass che era prevedibile, e che poi si concretizzò.

3. Il bypass usato come «via di servizio». I consulenti di parte dell’Azienda sanitaria sostennero che la struttura realizzata fosse un semplice «conduit», cioè un accesso temporaneo. I CTU replicarono che il referto operatorio descrive un vero bypass e che un conduit si realizza di norma sull’iliaca comune e poi si rimuove. Aver utilizzato il bypass appena confezionato per far passare la protesi espose le anastomosi a un traumatismo che può aver contribuito alla successiva trombosi.

4. La litotrissia per via anterograda. Frantumare le calcificazioni partendo dall’arteria ascellare, anziché dalla femorale, espone a un maggior rischio di dissezione e occlusione del vaso. Per i CTU questa è una complicanza prevedibile e non un evento imprevedibile.

5. Il ritardo nella rivascolarizzazione. I consulenti rilevarono un ritardo di alcune ore tra il riscontro dell’arto freddo e il reintervento, che poteva essere anticipato di 4-5 ore. Ritennero però che, nel caso concreto, l’anticipazione non avrebbe cambiato l’esito. Il reintervento in sé fu eseguito correttamente e la successiva mancata amputazione fu giudicata appropriata, perché l’arto era tornato perfuso.

6. Il nesso causale. Secondo il criterio del «più probabile che non», i CTU conclusero con probabilità media che il decesso fosse in rapporto concausale prevalente con l’intervento del 25 maggio. Se l’intervento fosse stato eseguito in due fasi distinte, non si sarebbe verificato il peggioramento acuto che portò il paziente alla morte.

Angioplastica “alla cieca” e morte della paziente

Nel novembre 2013 la signora Rosa Valente (nome di fantasia), 68 anni, viene ricoverata in un reparto di chirurgia vascolare per un dolore all’arto inferiore destro. Il quadro anamnestico è complesso: ipertensione, BPCO, un’angioplastica all’arto sinistro l’anno precedente e, soprattutto, un infarto miocardico trattato con stent appena un mese prima. Il pronto soccorso rileva l’assenza del polso femorale destro e la paziente viene inquadrata come affetta da ischemia critica dell’arto.

Nove giorni dopo, la signora Valente entra in sala operatoria per un’angioplastica percutanea (PTA) iliaco-femorale destra. Non ne uscirà viva: durante la procedura la guida perfora la parete dell’arteria iliaca interna, provocando un’emorragia massiva. Segue un intervento laparotomico d’urgenza che non riesce ad arrestare il sanguinamento e, nel pomeriggio dello stesso giorno, la paziente muore per shock emorragico.

Perché i familiari si sono rivolti a Iuremed

Il marito e i figli della signora Valente si trovavano di fronte a un ostacolo tipico di queste vicende: una versione ospedaliera che parlava di “complicanza nota” di una procedura eseguita su una paziente cardiopatica, una cartella clinica di difficile lettura e la prospettiva di una causa lunga e costosa, con anticipazione di spese peritali e legali.

Iuremed, società di finanziamento del contenzioso, ha preso in carico il caso in questa fase. La sua valutazione preliminare ha ricostruito la sequenza degli eventi e individuato due punti critici: un approccio chirurgico imprudente, che aveva forzato il passaggio della sonda sull’occlusione, e un ritardo di oltre tre ore nel riconoscere l’emorragia, inizialmente scambiata per shock cardiogeno, con emoglobina precipitata a valori difficilmente compatibili con la vita. Giudicata la pratica procedibile, Iuremed ha finanziato l’azione giudiziaria, sollevando gli eredi da ogni anticipo di costi.

La patologia e le complicanze

L’arteriopatia cronica ostruttiva periferica (AOCP) è una malattia aterosclerotica che restringe o chiude le arterie degli arti inferiori. Si classifica in quattro stadi: dall’assenza di sintomi alla claudicatio, fino al dolore a riposo e alle lesioni trofiche. L’ischemia critica corrisponde agli stadi più avanzati e comporta un rischio elevato di amputazione e di morte.

L’angioplastica è il trattamento di prima scelta, ma non è priva di rischi: tra le complicanze maggiori le linee guida elencano proprio la dissezione e la rottura della parete arteriosa attraversata dai cateteri. È esattamente ciò che è accaduto alla signora Valente, con la particolarità che la rottura si è verificata in più tratti dell’asse iliaco-femorale.

Le responsabilità individuate dai CTU

I consulenti tecnici nominati dal Tribunale di Bari, un medico legale e un chirurgo, hanno accertato una condotta connotata da imprudenza, negligenza, imperizia e inosservanza delle linee guida (SICVE, TASC II, ESC-ESVS), su quattro fronti:

  1. Diagnosi mai precisata. L’etichetta “ischemia critica” compariva in cartella senza alcun elemento che la sostenesse: nessuna descrizione del trofismo del piede, nessuna data d’inizio del dolore a riposo, motilità e sensibilità dell’arto conservate. Appena due settimane prima, il cardiologo curante aveva consigliato un ciclo di riabilitazione cardiopolmonare, incompatibile con un quadro ischemico avanzato.
  2. Nessun esame strumentale preoperatorio. In nove giorni di degenza non è stato eseguito un eco-color-Doppler né alcuna altra indagine per definire sede, estensione e topografia delle lesioni dell’asse iliaco-femorale e dei distretti distali.
  3. Intervento “alla cieca”. L’angioplastica è stata avviata senza una caratterizzazione anatomica delle lesioni e senza una pianificazione della strategia di rivascolarizzazione. Anche il consenso informato è risultato generico e non riferito alla procedura concreta.
  4. Gestione della complicanza. L’emorragia, per estensione e sede, ha reso necessario un intervento open che non ha risolto la perdita ematica nonostante le ripetute trasfusioni.

Il collegio ha concluso che una condotta corretta, fondata sull’accertamento diagnostico preoperatorio e su un adeguato approccio mininvasivo, sarebbe stata sufficiente a trattare in modo routinario la patologia, e che l’evento avverso sarebbe stato verosimilmente scongiurato.

Il tentativo della difesa: il pregresso infarto come concausa

I consulenti dell’azienda ospedaliera, pur ammettendo il ritardo nella diagnosi dello shock emorragico, hanno sostenuto che l’infarto del mese precedente avesse contribuito al decesso, riducendo al 60% la perdita di chance imputabile ai sanitari. I CTU hanno respinto la tesi: la condotta dei medici ha avuto efficacia causale autonoma e di per sé sufficiente a determinare la morte, e la stima del 60% era priva di qualsiasi riferimento scientifico. Peraltro la valutazione preoperatoria, anche cardiologica, si era conclusa con esito favorevole.

Cosa insegna questo caso

La vicenda della signora Valente mostra che la “complicanza nota” non è una formula che esonera automaticamente la struttura. Quando la complicanza è la conseguenza prevedibile di un intervento eseguito senza la diagnostica che le linee guida impongono, la responsabilità è piena. Ed è proprio nell’analisi preliminare della cartella, prima ancora della CTU, che si decide se una famiglia potrà ottenere giustizia senza doverne sostenere da sola il costo.

Due ospedali due infezioni, nel concorso di colpa pagano entrambi

La storia

Antonio Ferrante (nome di fantasia) ha 69 anni, fa la guardia giurata ed è ancora in piena attività lavorativa. Da qualche tempo cammina con difficoltà. Gli accertamenti rivelano un vecchio esito di frattura del dente dell’epistrofeo, mai consolidato, con una stenosi severa della cerniera cranio-cervicale e compressione del midollo.

Il 1° luglio 2015, in un grande ospedale campano, viene sottoposto a craniectomia sub-occipitale con stabilizzazione cranio-cervicale con viti e barre. Al risveglio è cosciente e collaborante; nei giorni successivi compare però un’emiplegia destra completa e un’insufficienza respiratoria di origine neurologica che impone tracheostomia e ventilazione meccanica.

Il 7 agosto viene trasferito nella rianimazione di un secondo presidio della provincia, dove muore il 4 settembre, dopo 85 giorni complessivi di ricovero.

Perché la famiglia si rivolge a Iuremed

La moglie e i due figli escono da quei tre mesi con una domanda semplice – un uomo entrato in ospedale sulle sue gambe è uscito in una bara – e con un problema complesso. Come si affronta una causa contro due aziende sanitarie pubbliche, con una cartella clinica di centinaia di pagine, decine di esami colturali da interpretare e un quadro clinico che le controparti useranno per dire che la morte era comunque scritta?

Il medico legale di fiducia della famiglia aveva già espresso un parere netto: intervento di dubbia indicazione, via d’accesso sbagliata, lesione midollare da errore chirurgico, danno biologico iatrogeno del 65% a carico del primo ospedale, responsabilità del secondo per la sola infezione. Una tesi forte, ma tutta giocata sulla chirurgia.

È qui che interviene Iuremed, società di finanziamento del contenzioso, che sottopone il fascicolo al proprio filtro medico-legale prima di decidere se sostenere la lite. L’analisi conferma che il caso è procedibile, ma segnala un rischio: l’errore chirurgico è contestabile, perché il danno da riperfusione dopo decompressione midollare cronica è una complicanza descritta in letteratura. La sequenza delle colture, invece, racconta una storia difficilmente contestabile.

Il ricorso ex art. 696-bis c.p.c. viene quindi costruito su due binari – l’operato dei sanitari e le infezioni contratte in entrambe le strutture – e il quesito al CTU viene formulato in modo da coprire espressamente il nesso tra decesso e “operato dei medici” di entrambi gli ospedali. Scelta che si rivelerà decisiva.

La CTU: la chirurgia regge, i protocolli no

Il collegio peritale (un neurochirurgo e un medico legale) demolisce la tesi dell’errore tecnico. L’indicazione all’intervento era corretta: la stenosi era serrata e la sintomatologia evolveva verso una tetraparesi. Le viti e le barre risultano perfettamente posizionate alla TC e alla RM post-operatorie.

L’emiplegia viene ricondotta a un danno da riperfusione: quando si rimuove una compressione cronica, il ripristino del flusso ematico in un tessuto ischemico scatena stress ossidativo, rilascio di enzimi litici ed eccitotossicità da glutammato. Complicanza possibile e non prevenibile, non malpractice.

Il baricentro della relazione si sposta allora sulle infezioni, e qui la ricostruzione è chirurgica nel senso proprio del termine.

Nel primo ospedale il broncoaspirato risulta positivo per Enterobacter cloacae il 15 luglio e per Pseudomonas aeruginosa il 18 luglio, con tamponi rettali positivi per germi carbapenemi-resistenti a fine luglio e inizio agosto. Nel secondo ospedale compare Acinetobacter baumannii già il giorno dopo il trasferimento; poi Candida albicans nel sangue e sulla punta del CVC, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus e Corynebacterium, con febbre continua dal 17 agosto fino al decesso.

I tamponi e l’emocoltura negativi di metà luglio dimostrano che le infezioni non c’erano all’ingresso. I consulenti dedicano pagine ai meccanismi di trasmissione in terapia intensiva: i batteri “non saltano da un letto all’altro”, vengono trasportati dalle mani degli operatori, dai dispositivi condivisi, dai sistemi a tre vie dei cateteri venosi centrali.

Nessuna delle due strutture ha documentato protocolli di sorveglianza, isolamento o gestione degli accessi vascolari. Un “florilegio di germi virulenti” in due reparti diversi è per il collegio la prova di un difetto organizzativo, non di una sfortuna.

Le osservazioni delle parti e le conclusioni del collegio

Il CTP del secondo ospedale sostiene che l’Acinetobacter, positivo dopo 24 ore, era stato importato dal primo. I consulenti concordano in parte – i tempi di incubazione lo rendono plausibile – ma osservano che il paziente, già defedato e colonizzato da germi multiresistenti, ha poi contratto nella seconda struttura una candidemia che lo ha condotto a morte.

Il CTP del primo ospedale eccepisce che il tema delle infezioni sarebbe estraneo al quesito: il collegio risponde che era nel ricorso (pagine 4 e 5) e nel quesito del giudice. La diversità delle specie batteriche isolate nei due presidi porta infine i CTU a ripartire equamente la responsabilità.

Le conclusioni del collegio:

  • nesso causale diretto tra decesso e inosservanza delle linee guida di contenimento delle ICA in entrambe le strutture;
  • responsabilità per difetto di organizzazione da distribuirsi al 50% tra i due ospedali;
  • ai fini del danno terminale, rilevante l’intero periodo di 85 giorni dall’11 giugno al 4 settembre 2015.

La decisione del giudice

Il Tribunale fa proprie le conclusioni sul nesso e sulla colpa. Richiama Cass. 15991/2011, 20829/2018 e 10812/2019 sulle concause: il nesso materiale non si frammenta, le comorbilità incidono solo sul quantum. Applica Cass. 28989/2019 sul riparto degli oneri: nessuna delle due aziende ha fornito la prova liberatoria di aver attuato le procedure anti-ICA.

Sul quantum si discosta in parte dai CTU. Il danno terminale, nell’accezione onnicomprensiva delle Tabelle di Milano 2021 (biologico e catastrofale insieme), viene computato non dagli 85 giorni indicati dal collegio ma dal 15 luglio 2015, data della prima infezione, fino al decesso. Il danno da perdita del rapporto parentale, riconosciuto alla moglie e ai due figli, è liquidato con le Tabelle di Roma a punti, con un abbattimento equitativo del 50% motivato dalle gravi comorbilità che riducevano l’aspettativa e la qualità della relazione.

Infezioni ospedaliere: la sanificazione non si presume, si prova

Cass. civ., Sez. III, ord. 1° settembre 2026, n. 24916: cassata la sentenza che aveva ritenuto assolto l’onere della struttura sulla base della profilassi antibiotica e di un certificato di pulizia del posto letto redatto otto giorni dopo l’inizio del ricovero

Il caso

Un paziente anziano, ricoverato per frattura del femore e operato tre giorni dopo l’ingresso, viene dimesso e, a distanza di quattro giorni, nuovamente ricoverato nello stesso ospedale, dove gli viene diagnosticata un’infezione delle vie urinarie da Serratia marcescens multiresistente, verosimilmente veicolata dal catetere vescicale. Il decesso per sepsi sopraggiunge poco dopo.

Il CTU, rispondendo a un quesito integrativo, aveva accertato che l’Azienda sanitaria non aveva fornito alcuna “prova positiva” di aver adottato le procedure di sanificazione e asepsi della struttura, degli ambienti, dei mezzi e del personale prescritte dalla legge e dalle linee guida internazionali. Ciononostante, Tribunale e Corte d’Appello di L’Aquila avevano circoscritto la responsabilità alla sola dimissione incauta, riconoscendo ai congiunti il mero danno da anticipazione della morte.

La Corte territoriale aveva ritenuto assolto l’onere probatorio della struttura valorizzando tre elementi: la profilassi antibiotica perioperatoria, giudicata congrua dal consulente; il registro di sala operatoria, attestante la pulizia del sito chirurgico e la predisposizione del campo sterile; e un certificato di pulizia e sanificazione del posto letto, eseguita il 4 novembre 2013, ossia otto giorni dopo l’inizio del ricovero e cinque dopo l’intervento, con generica attestazione di rispetto delle norme sulla sicurezza dei lavoratori e delle linee guida ISO 9001. Su quest’ultimo documento, inoltre, il giudice d’appello aveva rilevato l’assenza di contestazioni da parte degli attori.

La decisione

La Terza Sezione accoglie i primi tre motivi di ricorso e cassa con rinvio. Il Collegio dichiara espressamente di aderire e di voler dare seguito a Cass. n. 6386/2023 (che a sua volta richiama Cass. n. 4864/2021), riproducendone integralmente il decalogo degli oneri probatori gravanti sulla struttura in materia di infezioni correlate all’assistenza: protocolli di disinfezione e sterilizzazione di ambienti e materiali, gestione della biancheria e dei rifiuti, qualità dell’aria, sistema di sorveglianza e notifica, controllo degli accessi, rapporto numerico personale/degenti, sorveglianza microbiologica, report di reparto sui germi sentinella e indicazione dell’orario di effettiva esecuzione delle attività di prevenzione.

Rispetto a quel catalogo, la Corte d’Appello – afferma la Cassazione – ha “del tutto obliterato il contenuto dell’onere probatorio gravante sull’Azienda sanitaria, limitandosi a fare riferimento al certificato di pulizia e sanificazione del posto letto, eseguite nel corso del primo ricovero, e a mancanza di contestazioni sul punto”.

Il punto qualificante: nessuna presunzione di sanificazione per equivalenti

Il profilo di maggiore interesse dell’ordinanza non sta nella riaffermazione dei principi del 2023, ormai consolidati, ma nel modo in cui la Corte ne governa l’applicazione concreta, chiudendo la porta a una scorciatoia probatoria che nella prassi di merito è ricorrente: la ricostruzione induttiva della corretta sanificazione ambientale a partire da dati diversi ed eterogenei.

In primo luogo, la Cassazione nega che la corretta profilassi antibiotica perioperatoria possa surrogare la prova della sanificazione. Si tratta di adempimenti distinti che presidiano rischi distinti: la profilassi farmacologica, come aveva spiegato lo stesso CTU, non sterilizza i tessuti ma riduce la carica batterica intraoperatoria a livelli fronteggiabili dalle difese dell’ospite; nulla dice, invece, sulla contaminazione degli ambienti, dei presidi e del personale, che è il terreno su cui si gioca la responsabilità per infezione nosocomiale. Che l’antibiotico sia stato ben somministrato non consente di inferire che il reparto fosse pulito.

In secondo luogo, e con ancora maggiore nettezza, la Corte esclude che un certificato di sanificazione del posto letto redatto in data successiva all’inizio della degenza e all’intervento chirurgico possa valere come prova dell’adempimento. Il rilievo è duplice. Sul piano cronologico, un documento che attesta la pulizia al 4 novembre non prova nulla circa le condizioni del posto letto e dell’ambiente nei giorni precedenti, che sono quelli in cui il paziente è stato accolto, cateterizzato e operato: la sanificazione tardiva non retroagisce. Sul piano contenutistico, l’attestazione di conformità alle norme sulla sicurezza dei lavoratori e alla certificazione ISO 9001 è estranea al perimetro dell’onere probatorio delineato nel 2023, che riguarda protocolli di prevenzione del rischio infettivo, non standard organizzativi generali.

Ne discende un corollario processuale di rilievo: la Corte censura come “indebita” la valenza attribuita dal giudice d’appello alla mancata contestazione di quel certificato da parte degli attori. La non contestazione ex art. 115 c.p.c. può coprire il fatto storico che il 4 novembre sia stata eseguita una pulizia, ma non può trasformare quel fatto in prova di un adempimento diverso e più ampio, né spostare sul danneggiato l’onere di dimostrare che la sanificazione mancò nei giorni antecedenti. Il meccanismo, se ammesso, finirebbe per reintrodurre in via surrettizia quell’inversione dell’onere che la giurisprudenza dal 2021 in avanti ha inteso escludere.

Specularmente, la Cassazione rimprovera alla Corte territoriale di aver omesso ogni pronuncia sul motivo di appello con cui gli attori avevano dedotto la mancata contestazione, da parte della ASL, delle allegazioni di assenza di profilassi ambientale: la non contestazione, dunque, opera in entrambe le direzioni, e il giudice non può valorizzarla soltanto a favore della struttura.

Il nesso causale e la contraddittorietà della motivazione

Merita infine attenzione il passaggio in cui la Corte rileva la contraddittorietà della sentenza impugnata sull’origine nosocomiale dell’infezione. La Corte d’Appello aveva contemporaneamente ritenuto provato, sulla base del confronto tra il quadro leucocitario normale all’ingresso e quello alterato alla dimissione, che l’infezione fosse stata contratta in ospedale, e poi affermato che non vi fosse prova che ciò fosse avvenuto per colpa del personale o per carenze strutturali. La Cassazione ricorda che, una volta acquisita la prova presuntiva della contrazione in ambito ospedaliero – qui addirittura fondata su dati obiettivi – il tema si sposta interamente sulla prova liberatoria della struttura, e non può essere riaperto in termini di incertezza sull’eziologia.

Conclusioni

L’ordinanza n. 24916/2026 conferma la piena vigenza del modello di Cass. n. 6386/2023 e ne precisa un aspetto operativo decisivo per la difesa dei danneggiati: la struttura sanitaria non può assolvere l’onere della prova liberatoria per approssimazione, componendo un mosaico di adempimenti collaterali (profilassi farmacologica, pulizia del sito chirurgico, certificazioni di qualità, sanificazioni successive) da cui il giudice dovrebbe dedurre, in via presuntiva, che anche la sanificazione ambientale sia stata correttamente eseguita. Ogni voce del decalogo va documentata in modo specifico, con riferimento temporale ai giorni della degenza, e la lacuna su una di esse non è colmabile con l’abbondanza delle altre.

Per il patrocinio del paziente ciò significa, in concreto, che la contestazione della profilassi ambientale deve essere allegata puntualmente sin dal primo grado, che il quesito al CTU deve includere la verifica documentale della prova positiva degli adempimenti di sanificazione, e che ogni certificazione prodotta dalla struttura va vagliata nella sua collocazione temporale rispetto al ricovero e all’intervento.

Infezione di protesi al ginocchio: quando la complicanza diventa colposa

Un intervento “di routine”, una protesi monocompartimentale al ginocchio, e un decorso che avrebbe dovuto chiudersi in poche settimane. Invece, per la signora Lucia Marino (nome di fantasia), 53 anni, casalinga di Napoli, quell’intervento è diventato l’inizio di un percorso durato più di un anno e mezzo, con tre operazioni, una protesi rimossa e un ginocchio che ancora oggi non le consente di salire le scale senza dolore.

Il caso è approdato davanti al Tribunale di Milano in un procedimento di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c., lo strumento che la Legge Gelli-Bianco (L. 24/2017) impone come passaggio preliminare nelle controversie di responsabilità sanitaria. Il Collegio dei consulenti nominati dal Giudice ha formulato una proposta conciliativa che, pur non anticipando le conclusioni definitive, dice già molto sulle responsabilità della struttura.

Perché la signora si è rivolta a Iuremed

La signora Marino è arrivata da noi con una sensazione precisa ma ancora priva di riscontro tecnico: “qualcosa non è andato come doveva”. Aveva fatto un intervento presentatole come privo di rischi, era stata dimessa senza terapia antibiotica, e da lì in poi aveva vissuto mesi di febbre, indici infiammatori sempre più alti e rassicurazioni che non convincevano nessuno, tantomeno lei.

Il compito di Iuremed, come sempre, è stato quello di trasformare un vissuto in una valutazione di procedibilità: ricostruire la cronologia clinica sui documenti, individuare le regole cautelari violate e stimare se il danno residuato fosse tale da giustificare un’azione. Solo dopo questo vaglio il caso è stato affidato ai medici legali di parte e portato in Tribunale.

La patologia di partenza

All’inizio del 2021 la signora accusava un gonfiore persistente al ginocchio sinistro. Una radiografia documentava una gonartrosi con riduzione della rima articolare femoro-tibiale mediale: in parole semplici, la cartilagine del compartimento interno del ginocchio si era consumata. L’ortopedico consultato le propose una protesi monocompartimentale mediale, un impianto che sostituisce soltanto la porzione danneggiata dell’articolazione, conservando il resto.

Un’indicazione in sé plausibile per una paziente di 53 anni con artrosi localizzata. Il problema non è stato il “cosa”, ma il “come”.

L’esito negativo

L’intervento viene eseguito il 2 febbraio 2021 presso una clinica privata napoletana (che chiameremo Clinica Villa Aurora). Il controllo radiografico post-operatorio è regolare e la paziente viene dimessa dopo una settimana.

Ma già al primo controllo ambulatoriale, due settimane dopo, compare una prescrizione antibiotica. Nei mesi successivi la terapia viene cambiata e ampliata più volte — associazioni di farmaci diversi, compresi antitubercolari — a fronte di un ginocchio “lievemente caldo al termotatto” e di una PCR che non scende mai. Solo a maggio, tre mesi dopo l’intervento, viene formalizzato il sospetto di infezione periprotesica e viene eseguita un’artrocentesi, che mostra un liquido ricco di neutrofili: un quadro suggestivo, ma che non viene portato a conclusione diagnostica.

A luglio 2021 è un’infettivologa di un altro ospedale a mettere nero su bianco la diagnosi: infezione della protesi, con aree di osteolisi al piatto tibiale. L’unica strada è la revisione in due tempi: ad ottobre 2021 la protesi viene rimossa e sostituita da uno spaziatore antibiotato; a maggio 2022 viene impiantata una protesi di revisione. Anche dopo il secondo intervento gli indici di flogosi risalgono, la ferita si arrossa, e l’ultimo controllo in atti documenta una flessione del ginocchio limitata a 35 gradi.

Oggi la signora Marino cammina, ma con dolore persistente, non riesce ad accovacciarsi e affronta le scale con difficoltà. Sulla coscia sinistra la circonferenza è ridotta di tre centimetri e mezzo rispetto alla destra: il segno di una muscolatura che non ha più lavorato normalmente per anni.

Le responsabilità secondo il Collegio dei CTU

Nella proposta conciliativa, il Collegio ha usato parole inusualmente nette per un documento di natura transattiva. L’infezione, pur senza isolamento del patogeno, viene considerata certa e causalmente collegata all’intervento. E la sua gestione è definita in contrasto con tutte le linee guida vigenti all’epoca dei fatti.

Tre i profili di censura che emergono:

La profilassi antibiotica preoperatoria. In cartella manca la registrazione dell’orario di somministrazione. Non è un dettaglio burocratico: la profilassi funziona solo se somministrata nella finestra temporale corretta prima dell’incisione, e l’assenza della traccia documentale impedisce alla struttura di dimostrare di averla eseguita correttamente. È un tema che ricorre nei casi che seguiamo: ciò che non è documentato, in giudizio, si presume non fatto.

L’uso “erratico” degli antibiotici. Terapie empiriche avviate e modificate per mesi senza un percorso diagnostico strutturato, senza colture mirate, senza consulenza infettivologica. Una gestione che non solo non ha risolto l’infezione, ma ha verosimilmente contribuito a renderla più difficile da inquadrare.

L’omessa applicazione delle linee guida sulle infezioni protesiche. Le raccomandazioni internazionali sulla gestione delle infezioni periprotesiche prevedono percorsi precisi: sospetto precoce, aspirazione articolare con esami colturali e conta cellulare, decisione tempestiva tra trattamento conservativo e revisione. Nulla di tutto questo è avvenuto nei tempi dovuti, e il Collegio ne trae una conclusione severa: il personale della struttura non aveva adeguata consapevolezza né della prevenzione né della gestione delle complicanze settiche.

A questo si aggiunge il tema del consenso informato. La paziente ha riferito che le era stato detto che “i rischi non ci sono”. Un’informazione del genere, se confermata, non è un consenso: è una rassicurazione, e le due cose sul piano giuridico non coincidono.

La quantificazione proposta

Il Collegio ha stimato un’inabilità temporanea assoluta di 18 giorni, parziale al 50% per 45 giorni e al 25% per 120 giorni. Il danno biologico permanente complessivo è stato quantificato nel 20%, di cui però il 10% sarebbe residuato comunque come esito intrinseco della protesizzazione. Il danno differenziale iatrogeno, cioè la quota di menomazione attribuibile alla condotta colposa, è dunque del 10%.

È il meccanismo tipico del danno differenziale: non si risarcisce il ginocchio “com’era prima”, ma la differenza tra l’esito che un intervento corretto avrebbe comunque comportato e quello effettivamente subito.

Cosa insegna questo caso

Due lezioni, una per i pazienti e una per gli operatori.

Ai pazienti: una febbre dopo un intervento protesico, indici di flogosi che non scendono, una ferita calda, non sono “normali”. Quando le rassicurazioni si ripetono per mesi senza esami diagnostici mirati, è legittimo chiedere un secondo parere, e conservare ogni referto.

Alle strutture: la prevenzione delle infezioni del sito chirurgico non è un adempimento formale. La documentazione della profilassi, l’esistenza di un protocollo per il sospetto di infezione protesica e la tempestività del ricorso all’infettivologo sono esattamente ciò che un consulente d’ufficio andrà a cercare in cartella. E se non lo trova, la conclusione sarà quella scritta in questa proposta.

IL DANNO PATRIMONIALE DELLA CASALINGA: NON SERVE PROVA DELLE SPESE SOSTITUTIVE

Nota a Cass. civ., sez. III, ord. 29 luglio 2026, n. 24221 (Pres. Frasca – Rel. Simone)

Massima. «La lesione della c.d. capacità di lavoro casalingo, integrando un danno patrimoniale da perdita di una capacità lavorativa lato sensu specifica, dev’essere risarcita come tale qualora risulti accertato lo svolgimento dell’attività domestica e la compromissione totale o parziale della capacità, senza che sia necessaria la prova che la vittima sia dovuta ricorrere all’ausilio di un collaboratore domestico».

1. Il caso. A seguito di un gravissimo sinistro stradale (Ragusa, 22 novembre 2013), la danneggiata – trasportata su un veicolo urtato frontalmente da una vettura antagonista priva di assicurazione – riportava macrolesioni con riduzione, accertata dalla C.T.U., del 66% della capacità di svolgere l’attività di casalinga esercitata prima del fatto. Tribunale e Corte d’Appello di Milano negavano tuttavia il danno patrimoniale correlato: pur riconoscendone l’astratta configurabilità, ne escludevano la risarcibilità in concreto per mancata prova delle spese sostenute per far svolgere a terzi i lavori domestici.

2. La questione. Il primo motivo di ricorso pone un’alternativa decisiva: il danno da riduzione della capacità di lavoro domestico si identifica con l’esborso sostitutivo, oppure consiste nella perdita stessa della capacità, della quale la spesa è solo una possibile modalità rimediale? Nel primo caso la prova dell’esborso è costitutiva del diritto; nel secondo degrada a mero parametro liquidatorio. La Corte d’Appello, esigendo la prova delle spese, aveva confuso l’esistenza del danno con la sua quantificazione.

3. La decisione. La Terza Sezione accoglie il motivo e cassa con rinvio. Il lavoro domestico non è giuridicamente irrilevante per il solo fatto di non tradursi in reddito monetizzato: chi cura la casa e coordina la vita familiare svolge un’attività economicamente valutabile, la cui compromissione integra – con autonoma rilevanza rispetto al danno biologico – la perdita di una vera utilità patrimoniale. Il fondamento è negli artt. 4 e 37 Cost. e negli indici codicistici che attribuiscono valore al lavoro casalingo (artt. 143, comma 3, 148 e 230-bis c.c.; art. 5, comma 6, L. 898/1970). La famiglia, in prospettiva di analisi economica del diritto, non è solo centro di consumo ma centro di produzione di beni e servizi (cura, assistenza, organizzazione), generati elettivamente dal lavoro domestico. Non vi è duplicazione con il danno alla salute: questo ristora un bene immateriale infungibile, quello compensa la perdita di una prestazione fungibile, sostituibile sul mercato.

4. Il principio. Trattandosi di danno da perdita di una capacità lavorativa lato sensu specifica, il pregiudizio va riconosciuto per il solo fatto della perdita del vantaggio patrimoniale ricollegabile al suo esercizio. Il costo di sostituzione è soltanto uno dei possibili modi di rimediare al danno, non il danno stesso ex art. 1223 c.c. Non si tratta di danno in re ipsa: occorre pur sempre l’accertamento (i) dello svolgimento dell’attività domestica prima dell’illecito – ricavabile anche in via presuntiva dalla mancanza di altra occupazione (Cass. 22909/2012; 238/2017) – e (ii) della sua compromissione totale o parziale, nella specie fornito dalla C.T.U. percipiente. Acquisito l’an, la liquidazione è necessariamente equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c. Rilevante il passaggio sulla riduzione «relativa»: quando la menomazione incide solo sulle modalità dell’attività (minor tempo, minore efficacia), il danno «non svapora per il solo fatto che nessuna spesa sia sopportata». L’ordinanza si pone in continuità con un orientamento più che quarantennale (Cass. 5484/1980; 10923/1997; 15580/2000; 4657/2005; 16896/2010; 17129/2023; 8349/2026), che ha sempre escluso la necessità della prova del ricorso a un collaboratore domestico, pena la negazione del risarcimento proprio a chi non può permettersi la spesa.

5. Liquidazione e ausilio gratuito. Tra i criteri equitativi utilizzabili: il reddito figurativo della collaboratrice familiare, con adattamenti per la maggiore ampiezza dei compiti della casalinga; il triplo dell’assegno sociale (Cass. 20922/2023); il «costo di sostituzione» di mercato; il «costo opportunità», che valorizza quanto la vittima avrebbe potuto guadagnare impiegando le stesse ore nel lavoro retribuito, secondo formazione ed esperienza. La spesa effettivamente sostenuta per l’ausilio oneroso di terzi rileva in sede liquidatoria «senza alcun automatismo». In obiter, la Corte precisa che l’accollo gratuito delle faccende da parte di familiari o amici non elide il danno: la perdita della capacità sussiste comunque, e il rimedio solidaristico del terzo non può risolversi in un vantaggio per il danneggiante, in coerenza con i principi in tema di compensatio lucri cum damno.

6. Gli altri motivi. Il secondo motivo è assorbito quanto ai capitoli di prova sull’attività domestica – da rivalutare in sede di rinvio – e inammissibile quanto al capitolo sull’attività di ballerina dilettante, ritenuto generico ai fini della personalizzazione del danno dinamico-relazionale. Il terzo motivo, fondato sulla pretesa natura confessoria dell’imputazione di somme alla personalizzazione operata dall’assicuratrice nel pagamento in corso di causa, è rigettato: la questione era stata devoluta dalla stessa appellante, sicché non vi è ultrapetizione.

7. Rilievi operativi. La pronuncia consolida, con respiro quasi monografico, un principio che i giudici di merito continuano talora a disattendere. Per il difensore del danneggiato: allegare da subito lo svolgimento dell’attività domestica e la sua compromissione, sollecitando nei quesiti al C.T.U. l’accertamento percentuale della riduzione della capacità di lavoro domestico come voce autonoma dal danno biologico; formulare capitoli di prova specifici e circostanziati; fornire elementi utili alla calibratura del parametro liquidatorio (composizione del nucleo, assistenza a familiari non autosufficienti, esperienza lavorativa pregressa); non tacere l’eventuale ausilio gratuito dei familiari, che non riduce il risarcimento. L’accertamento medico-legale rigoroso della riduzione percentuale resta la prova regina dell’an e sottrae la vittima a richieste probatorie eccentriche sulle spese sostitutive.

L’infante sa ricevere l’amore del padre: il risarcimento del danno da recisione della corrispondenza di amorosi sensi tra genitore e figlio di pochi mesi

(nota a Cass. civ., sez. III, ord. 20 luglio 2026, n. 23544)

di Avv. Donato Sandro Putignano

Massima

In tema di danno da perdita del rapporto parentale, non può negarsi all’infante — nella specie, un bimbo di otto mesi orfano del padre deceduto in un sinistro stradale — la capacità di “ricevere” i benefici della relazione affettiva con il genitore, atteso che, alla luce delle acquisizioni della psicologia dello sviluppo, della neurobiologia neonatale e della teoria dell’attaccamento, anche un bambino di pochi mesi, pur privo delle strutture cognitive idonee a elaborare i concetti astratti di “padre” o di “affetto”, avverte ed elabora l’apporto della relazione paterna sul piano sensitivo, somato-sensoriale ed emotivo-funzionale; la definitiva cancellazione di tali apporti integra pertanto un danno non patrimoniale risarcibile, a nulla rilevando l’incapacità della vittima di concettualizzare coscientemente il senso della perdita.

Ai fini della tutela risarcitoria delle relazioni affettive, la “convivenza” non si identifica con la “coabitazione”: la prima allude alla sostanza di uno stabile vincolo affettivo idoneo a segnare la vita sentimentale ed emozionale della persona, la seconda alla mera forma organizzativa e logistica della vita a due; sicché, una volta comprovata la sussistenza di una stabile relazione affettiva, l’assenza di una coabitazione continuativa non esclude la piena meritevolezza di protezione del rapporto, né sul piano del danno non patrimoniale, né su quello del danno patrimoniale da perdita della contribuzione economica.

Sommario: 1. Il caso. – 2. La questione: l’infante può “perdere” ciò che non sa di avere? – 3. La corrispondenza di amorosi sensi tra padre e figlio infante come fatto oggettivo: il superamento di Cass. n. 12987/2022. – 4. Le ricadute risarcitorie: liquidazione a punti e obbligo di motivazione. – 5. Convivenza senza coabitazione: la tutela del legame affettivo e del progetto di vita comune. – 6. Il danno patrimoniale della compagna non coabitante.

1. Il caso

La vicenda trae origine da un sinistro stradale mortale nel quale perde la vita un giovane uomo di ventidue anni, compagno della ricorrente e padre di un bambino di appena otto mesi. La Corte d’Appello di Perugia, confermando la decisione di primo grado, aveva ritenuto pienamente satisfattivi gli importi corrisposti dall’assicuratore, sulla scorta di un triplice ordine di argomenti: (i) tra la madre e il padre del bambino, pur sussistendo un intenso rapporto affettivo consolidato dalla nascita del figlio, non sarebbe intercorsa alcuna materiale convivenza, sicché il danno della compagna andava confinato alla sola dimensione morale-soggettiva, senza riflessi dinamico-relazionali; (ii) l’assenza di un legame formalizzato precludeva il riconoscimento di qualsivoglia danno patrimoniale, non esistendo — secondo la corte territoriale — alcun vincolo di solidarietà economica tra conviventi; (iii) quanto al bambino, la sua condizione di infante al momento del decesso del padre avrebbe reso il pregiudizio da perdita del rapporto parentale necessariamente ridotto, per l’asserita impossibilità di avvertire la perdita di quegli aspetti di reciproco affetto, solidarietà e comunanza familiare che presuppongono la concreta capacità di trarre beneficio dal rapporto; capacità presunta assente in un bimbo di pochi mesi.

La Terza Sezione, con l’ordinanza in commento (rel. Dell’Utri), accoglie integralmente il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Corte d’Appello di Perugia in diversa composizione, consegnando all’interprete una pronuncia destinata a lasciare il segno su due fronti: la piena risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale patito dall’infante e la definitiva emancipazione della nozione di convivenza dal dato estrinseco della coabitazione.

2. La questione: l’infante può “perdere” ciò che non sa di avere?

Il cuore della pronuncia — e la sua parte più preziosa — sta nella risposta che la Corte offre a un interrogativo tanto antico quanto insidioso: può un bambino di pochi mesi, incapace di concettualizzare la figura paterna, subire un danno risarcibile dalla perdita del padre? La corte territoriale aveva risposto negativamente, mutuando testualmente la motivazione di Cass., sez. III, 26 aprile 2022, n. 12987, secondo cui la perdita del rapporto parentale, quale perdita delle “utilità” che il rapporto consente (reciproco affetto, solidarietà, comunanza familiare), rileverebbe solo per il congiunto che di tale rapporto sia parte nel senso di poterne trarre attualmente beneficio: se può ammettersi, in astratto, una sofferenza postuma, non potrebbe ammettersi un “godimento postumo” dei beni che il rapporto familiare consente.

La Terza Sezione non si limita a distinguere il precedente (elaborato, peraltro, in relazione alla ben diversa premessa della lesione del rapporto tra nonno e nipote), ma dichiara espressamente di volerne rimeditare in termini critici gli assunti di base, giudicando “ingiustificatamente apodittica” l’affermazione della supposta incapacità dell’infante di ricevere — non di percepire in termini coscienti, ma di ricevere oggettivamente — i benefici connessi al rapporto diretto e immediato con il proprio padre.

3. La corrispondenza di amorosi sensi tra padre e figlio infante come fatto oggettivo: il superamento di Cass. n. 12987/2022

Il pregio della pronuncia sta nell’aver tradotto in linguaggio giuridico ciò che la scienza ha da tempo acclarato. La Corte convoca, con inconsueta ampiezza, le evidenze della psicologia dello sviluppo, della neurobiologia neonatale e della teoria dell’attaccamento, per affermare che anche un bimbo di pochi mesi, pur non possedendo le strutture cognitive idonee a elaborare i concetti astratti di “padre” o di “affetto”, è pienamente in grado di avvertire ed elaborare l’apporto della relazione paterna sul piano sensitivo, somato-sensoriale ed emotivo-funzionale.

La memoria sensoriale del neonato — osserva il Collegio — pur non riconoscendo le persone tramite categorie logiche, registra, attraverso la fittissima rete degli stimoli dell’udito, del tatto e dell’olfatto (una voce che ritorna e si differenzia con familiarità, i modi di un irripetibile abbraccio, un odore riconosciuto e specifico), quella specifica presenza paterna come un pattern familiare e sicuro. Sul piano neurobiologico, la partecipazione affettiva del padre si traduce in una regolazione fisiologica oggettiva — sincronizzazioni emotive e cardiache, ritmi biologici, produzione di ossitocina e dopamina — capace di determinare il passaggio da uno stato di tensione a uno di quiete e sicurezza. E la psicologia dello sviluppo ha da tempo superato l’idea che il legame con il padre sia meramente secondario o derivato rispetto a quello materno: il bambino avverte l’apporto paterno come un canale di stimolazione differente, percepito sul piano propriocettivo e cinestetico, che lo chiama a sperimentare modi diversi di entrare in relazione.

L’affetto paterno, per un bimbo di pochi mesi, non è dunque un sentimento da interpretare, ma un fatto oggettivo di natura fisico-sensoriale: assenza di minaccia, apporto di calore, stabilità posturale, stimolazione vitale, sintonizzazione bio-comportamentale. È — nella suggestiva immagine della Corte — un “alfabeto primario” attraverso il quale il sistema nervoso del bambino inizia a mappare il mondo come un luogo sicuro. Recidere quella corrispondenza di amorosi sensi — che non abbisogna di parole né di concetti per essere reale — significa cancellare un patrimonio di apporti relazionali e affettivi già vissuti “in termini di indiscutibile certezza e di irrefragabile attualità”.

Ne discende il principio, di portata generale, che merita d’essere scolpito: se la logica del danno si muove sul terreno della perdita oggettivamente rilevabile, nessun rilievo può essere riconosciuto all’incapacità della vittima di concettualizzare coscientemente il senso di quella perdita. Al piccolo orfano non è lecito negare pregiudizialmente — id est, arbitrariamente — alcuna capacità di ricevere, non già per la mediazione di facoltà razionali o intellettive, bensì attraverso la ricchezza della propria ricettività senziente, tutto ciò che gli apporti affettivi del padre avrebbero potuto continuare quotidianamente a regalargli “per il solo fatto d’esserci”. L’improvvisa scomparsa di tali apporti si traduce nell’evidenza di un danno non patrimoniale: la definitiva cancellazione dei contenuti — ineffabili, ma realissimi — di quella relazione quale strumento di costruzione progressiva di un’affettività in via di edificazione e stabilizzazione.

È una pagina di civiltà giuridica. La sentenza sottrae l’infante a una concezione adultocentrica del danno parentale, che finiva paradossalmente per punire la vittima più fragile proprio in ragione della sua fragilità: quanto più piccolo il superstite, tanto minore il risarcimento, quando invece è proprio il bambino di pochi mesi a perdere tutto — l’intera vita di relazione con il padre, dal primo passo all’ultimo consiglio — e a perderlo per sempre.

4. Le ricadute risarcitorie: liquidazione a punti e obbligo di motivazione

Sul piano liquidatorio, la Corte censura la sentenza d’appello anche per aver determinato gli importi risarcitori (per la madre, Euro 230.000,00 ridotti del 5% per il contributo causale della vittima) senza esplicitare alcun riferimento ai criteri seguiti, in violazione del principio per cui, nella liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, il giudice che faccia uso dello strumento tabellare è tenuto a indicare in motivazione gli elementi di calcolo impiegati (Cass. n. 761/2025) e, più in generale, il valore monetario di base da cui il ragionamento ha preso le mosse e il sistema con il quale esso è stato elaborato (Cass. n. 2960/2026).

Viene ribadito, in vista del giudizio di rinvio, l’insegnamento consolidato a partire da Cass. n. 33005/2021 e ripreso da Cass. n. 5948/2023: il danno da perdita del rapporto parentale dev’essere liquidato secondo una tabella basata sul sistema “a punti”, che preveda l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti — indefettibilmente: età della vittima, età del superstite, grado di parentela e convivenza — con l’indicazione dei relativi punteggi; salva la possibilità di un sistema diverso, purché sorretto da adeguata motivazione. Il che, riletto alla luce del principio affermato sub § 3, comporta che l’età precocissima del superstite non potrà più operare quale fattore di svilimento aprioristico del pregiudizio: al contrario, la giovanissima età dell’orfano, dilatando la durata della privazione, milita semmai — nella logica stessa delle tabelle milanesi a punti — verso i valori più elevati della forbice risarcitoria.

5. Convivenza senza coabitazione: la tutela del legame affettivo e del progetto di vita comune

La pronuncia merita d’essere letta — e riletta — anche per la parte in cui affronta la posizione della compagna del defunto. La corte territoriale aveva degradato la relazione tra i due giovani genitori a “mera relazione affettiva”, valorizzando la circostanza che il padre del bambino vivesse alternativamente presso la compagna e presso la propria madre, senza una coabitazione continuativa; e su questa base aveva negato tanto la componente dinamico-relazionale del danno non patrimoniale quanto qualsiasi danno patrimoniale.

La Cassazione smonta l’equazione con una distinzione lessicale e concettuale destinata a fare scuola: “convivenza” e “coabitazione” denotano fenomeni sociali frequentemente connessi ma non sovrapponibili. La convivenza allude alla sostanza di uno stabile vincolo affettivo, che segna con intensità e profondità la vita sentimentale ed emozionale del singolo e conferisce senso ai suoi percorsi di realizzazione personale; la coabitazione attiene alla mera forma organizzativa della “vita a due” in termini logistici. Le ragioni che inducono l’ordinamento a conferire rilievo extracontrattuale alla convivenza non riposano sul dato estrinseco della coabitazione, la quale assume il ruolo di mero indice presuntivo di carattere probatorio: comprovata oggettivamente la stabile relazione affettiva, l’assenza (o la non ancora avvenuta instaurazione) di una coabitazione continuativa non esclude la piena meritevolezza di protezione del rapporto, assumendo rilevanza, sul piano valoriale, il solo contenuto affettivo del legame quale fonte di realizzazione personale (in continuità con Cass. n. 27321/2025, Cass. n. 8911/2026 e, più risalente, Cass. n. 7128/2013; in senso speculare, Cass. n. 31867/2023, per cui la mera coabitazione senza legame affettivo non basta).

Applicando il principio al caso concreto, la Corte giudica “radicalmente non condivisibile, già sul piano di un’elementare lettura dei fatti della vita quotidiana”, il ragionamento del giudice d’appello: l’incontestata dimostrazione dell’intenso legame affettivo tra i due giovani — vieppiù confermato dal concepimento e dalla generazione di un figlio, ossia dal più tangibile dei progetti di vita in comune — giustifica, in chiave presuntiva, tanto la lesione dell’equilibrio morale e affettivo della superstite quanto lo sconvolgimento della sua vita nella proiezione dinamico-relazionale. Non può infatti trascurarsi l’incidenza fortemente negativa, quando non radicalmente travolgente, della scomparsa di un riferimento affettivo fondamentale dell’esistenza — il compagno di vita, padre del proprio figlio — sulle abitudini della vita quotidiana, “esattamente come accade nei casi di perdita di rapporti parentali consacrati da un legame di natura formale, in cui la relazione con l’altro entra nell’esistenza di ciascuno come il polo attrattivo di una direzione che si distende giorno per giorno nel tempo”.

Il messaggio è limpido: due persone che non convivono sotto lo stesso tetto e non sono sposate, ma sono legate da un profondo vincolo affettivo e da un progetto di vita comune, godono della medesima tutela risarcitoria riconosciuta alle relazioni formalizzate. Ciò che l’ordinamento protegge non è la forma — un matrimonio, un’unione civile, un contratto di convivenza, un contratto di locazione cointestato — ma la sostanza della relazione come fonte di realizzazione della persona ex art. 2 Cost.

6. Il danno patrimoniale della compagna non coabitante

Coerente corollario è la cassazione della sentenza anche nella parte in cui aveva liquidato come “pacifica” l’inesistenza di un vincolo di solidarietà economica tra conviventi. La Corte richiama il proprio recente insegnamento (Cass. n. 28/2025) per cui le unioni di fatto, quali forme di organizzazione dei rapporti affettivi tutelate dall’art. 2 Cost., giustificano il riconoscimento di reciproci doveri di natura morale e sociale suscettibili di concretizzarsi in attività di assistenza materiale e contribuzione economica, configurabili come adempimento di obbligazione naturale ex art. 2034 c.c.; e ribadisce che il diritto al risarcimento del danno da uccisione spetta — tanto per il danno morale quanto per quello patrimoniale — anche al convivente more uxorio, ove dimostrati la stabilità del rapporto e lo stabile contributo economico apportato in vita dal defunto (Cass. n. 23725/2008; Cass. n. 2988/1994).

La necessaria equiparazione valoriale delle relazioni affettive, indipendentemente dai rivestimenti formali, si traduce — pur in mancanza di vincolo formale — nel ragionevole riconoscimento di obblighi di lealtà, correttezza e solidarietà, ai quali non sono pregiudizialmente estranei profili d’indole economica, specie là dove la generazione di un figlio abbia comportato una ripartizione dei compiti di dedizione, accudimento e cura, con le possibili rinunce alle prospettive professionali che ne derivano. Al giudice del rinvio è dunque rimesso di ricostruire in concreto le modalità di organizzazione economico-materiale del rapporto, per verificare se il defunto avesse inteso vincolarsi a impegni di contribuzione dotati di prospettabile continuità, tali da fondare un’apprezzabile aspettativa per il futuro.