Infezione di protesi al ginocchio: quando la complicanza diventa colposa

Un intervento “di routine”, una protesi monocompartimentale al ginocchio, e un decorso che avrebbe dovuto chiudersi in poche settimane. Invece, per la signora Lucia Marino (nome di fantasia), 53 anni, casalinga di Napoli, quell’intervento è diventato l’inizio di un percorso durato più di un anno e mezzo, con tre operazioni, una protesi rimossa e un ginocchio che ancora oggi non le consente di salire le scale senza dolore.

Il caso è approdato davanti al Tribunale di Milano in un procedimento di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c., lo strumento che la Legge Gelli-Bianco (L. 24/2017) impone come passaggio preliminare nelle controversie di responsabilità sanitaria. Il Collegio dei consulenti nominati dal Giudice ha formulato una proposta conciliativa che, pur non anticipando le conclusioni definitive, dice già molto sulle responsabilità della struttura.

Perché la signora si è rivolta a Iuremed

La signora Marino è arrivata da noi con una sensazione precisa ma ancora priva di riscontro tecnico: “qualcosa non è andato come doveva”. Aveva fatto un intervento presentatole come privo di rischi, era stata dimessa senza terapia antibiotica, e da lì in poi aveva vissuto mesi di febbre, indici infiammatori sempre più alti e rassicurazioni che non convincevano nessuno, tantomeno lei.

Il compito di Iuremed, come sempre, è stato quello di trasformare un vissuto in una valutazione di procedibilità: ricostruire la cronologia clinica sui documenti, individuare le regole cautelari violate e stimare se il danno residuato fosse tale da giustificare un’azione. Solo dopo questo vaglio il caso è stato affidato ai medici legali di parte e portato in Tribunale.

La patologia di partenza

All’inizio del 2021 la signora accusava un gonfiore persistente al ginocchio sinistro. Una radiografia documentava una gonartrosi con riduzione della rima articolare femoro-tibiale mediale: in parole semplici, la cartilagine del compartimento interno del ginocchio si era consumata. L’ortopedico consultato le propose una protesi monocompartimentale mediale, un impianto che sostituisce soltanto la porzione danneggiata dell’articolazione, conservando il resto.

Un’indicazione in sé plausibile per una paziente di 53 anni con artrosi localizzata. Il problema non è stato il “cosa”, ma il “come”.

L’esito negativo

L’intervento viene eseguito il 2 febbraio 2021 presso una clinica privata napoletana (che chiameremo Clinica Villa Aurora). Il controllo radiografico post-operatorio è regolare e la paziente viene dimessa dopo una settimana.

Ma già al primo controllo ambulatoriale, due settimane dopo, compare una prescrizione antibiotica. Nei mesi successivi la terapia viene cambiata e ampliata più volte — associazioni di farmaci diversi, compresi antitubercolari — a fronte di un ginocchio “lievemente caldo al termotatto” e di una PCR che non scende mai. Solo a maggio, tre mesi dopo l’intervento, viene formalizzato il sospetto di infezione periprotesica e viene eseguita un’artrocentesi, che mostra un liquido ricco di neutrofili: un quadro suggestivo, ma che non viene portato a conclusione diagnostica.

A luglio 2021 è un’infettivologa di un altro ospedale a mettere nero su bianco la diagnosi: infezione della protesi, con aree di osteolisi al piatto tibiale. L’unica strada è la revisione in due tempi: ad ottobre 2021 la protesi viene rimossa e sostituita da uno spaziatore antibiotato; a maggio 2022 viene impiantata una protesi di revisione. Anche dopo il secondo intervento gli indici di flogosi risalgono, la ferita si arrossa, e l’ultimo controllo in atti documenta una flessione del ginocchio limitata a 35 gradi.

Oggi la signora Marino cammina, ma con dolore persistente, non riesce ad accovacciarsi e affronta le scale con difficoltà. Sulla coscia sinistra la circonferenza è ridotta di tre centimetri e mezzo rispetto alla destra: il segno di una muscolatura che non ha più lavorato normalmente per anni.

Le responsabilità secondo il Collegio dei CTU

Nella proposta conciliativa, il Collegio ha usato parole inusualmente nette per un documento di natura transattiva. L’infezione, pur senza isolamento del patogeno, viene considerata certa e causalmente collegata all’intervento. E la sua gestione è definita in contrasto con tutte le linee guida vigenti all’epoca dei fatti.

Tre i profili di censura che emergono:

La profilassi antibiotica preoperatoria. In cartella manca la registrazione dell’orario di somministrazione. Non è un dettaglio burocratico: la profilassi funziona solo se somministrata nella finestra temporale corretta prima dell’incisione, e l’assenza della traccia documentale impedisce alla struttura di dimostrare di averla eseguita correttamente. È un tema che ricorre nei casi che seguiamo: ciò che non è documentato, in giudizio, si presume non fatto.

L’uso “erratico” degli antibiotici. Terapie empiriche avviate e modificate per mesi senza un percorso diagnostico strutturato, senza colture mirate, senza consulenza infettivologica. Una gestione che non solo non ha risolto l’infezione, ma ha verosimilmente contribuito a renderla più difficile da inquadrare.

L’omessa applicazione delle linee guida sulle infezioni protesiche. Le raccomandazioni internazionali sulla gestione delle infezioni periprotesiche prevedono percorsi precisi: sospetto precoce, aspirazione articolare con esami colturali e conta cellulare, decisione tempestiva tra trattamento conservativo e revisione. Nulla di tutto questo è avvenuto nei tempi dovuti, e il Collegio ne trae una conclusione severa: il personale della struttura non aveva adeguata consapevolezza né della prevenzione né della gestione delle complicanze settiche.

A questo si aggiunge il tema del consenso informato. La paziente ha riferito che le era stato detto che “i rischi non ci sono”. Un’informazione del genere, se confermata, non è un consenso: è una rassicurazione, e le due cose sul piano giuridico non coincidono.

La quantificazione proposta

Il Collegio ha stimato un’inabilità temporanea assoluta di 18 giorni, parziale al 50% per 45 giorni e al 25% per 120 giorni. Il danno biologico permanente complessivo è stato quantificato nel 20%, di cui però il 10% sarebbe residuato comunque come esito intrinseco della protesizzazione. Il danno differenziale iatrogeno, cioè la quota di menomazione attribuibile alla condotta colposa, è dunque del 10%.

È il meccanismo tipico del danno differenziale: non si risarcisce il ginocchio “com’era prima”, ma la differenza tra l’esito che un intervento corretto avrebbe comunque comportato e quello effettivamente subito.

Cosa insegna questo caso

Due lezioni, una per i pazienti e una per gli operatori.

Ai pazienti: una febbre dopo un intervento protesico, indici di flogosi che non scendono, una ferita calda, non sono “normali”. Quando le rassicurazioni si ripetono per mesi senza esami diagnostici mirati, è legittimo chiedere un secondo parere, e conservare ogni referto.

Alle strutture: la prevenzione delle infezioni del sito chirurgico non è un adempimento formale. La documentazione della profilassi, l’esistenza di un protocollo per il sospetto di infezione protesica e la tempestività del ricorso all’infettivologo sono esattamente ciò che un consulente d’ufficio andrà a cercare in cartella. E se non lo trova, la conclusione sarà quella scritta in questa proposta.

IL DANNO PATRIMONIALE DELLA CASALINGA: NON SERVE PROVA DELLE SPESE SOSTITUTIVE

Nota a Cass. civ., sez. III, ord. 29 luglio 2026, n. 24221 (Pres. Frasca – Rel. Simone)

Massima. «La lesione della c.d. capacità di lavoro casalingo, integrando un danno patrimoniale da perdita di una capacità lavorativa lato sensu specifica, dev’essere risarcita come tale qualora risulti accertato lo svolgimento dell’attività domestica e la compromissione totale o parziale della capacità, senza che sia necessaria la prova che la vittima sia dovuta ricorrere all’ausilio di un collaboratore domestico».

1. Il caso. A seguito di un gravissimo sinistro stradale (Ragusa, 22 novembre 2013), la danneggiata – trasportata su un veicolo urtato frontalmente da una vettura antagonista priva di assicurazione – riportava macrolesioni con riduzione, accertata dalla C.T.U., del 66% della capacità di svolgere l’attività di casalinga esercitata prima del fatto. Tribunale e Corte d’Appello di Milano negavano tuttavia il danno patrimoniale correlato: pur riconoscendone l’astratta configurabilità, ne escludevano la risarcibilità in concreto per mancata prova delle spese sostenute per far svolgere a terzi i lavori domestici.

2. La questione. Il primo motivo di ricorso pone un’alternativa decisiva: il danno da riduzione della capacità di lavoro domestico si identifica con l’esborso sostitutivo, oppure consiste nella perdita stessa della capacità, della quale la spesa è solo una possibile modalità rimediale? Nel primo caso la prova dell’esborso è costitutiva del diritto; nel secondo degrada a mero parametro liquidatorio. La Corte d’Appello, esigendo la prova delle spese, aveva confuso l’esistenza del danno con la sua quantificazione.

3. La decisione. La Terza Sezione accoglie il motivo e cassa con rinvio. Il lavoro domestico non è giuridicamente irrilevante per il solo fatto di non tradursi in reddito monetizzato: chi cura la casa e coordina la vita familiare svolge un’attività economicamente valutabile, la cui compromissione integra – con autonoma rilevanza rispetto al danno biologico – la perdita di una vera utilità patrimoniale. Il fondamento è negli artt. 4 e 37 Cost. e negli indici codicistici che attribuiscono valore al lavoro casalingo (artt. 143, comma 3, 148 e 230-bis c.c.; art. 5, comma 6, L. 898/1970). La famiglia, in prospettiva di analisi economica del diritto, non è solo centro di consumo ma centro di produzione di beni e servizi (cura, assistenza, organizzazione), generati elettivamente dal lavoro domestico. Non vi è duplicazione con il danno alla salute: questo ristora un bene immateriale infungibile, quello compensa la perdita di una prestazione fungibile, sostituibile sul mercato.

4. Il principio. Trattandosi di danno da perdita di una capacità lavorativa lato sensu specifica, il pregiudizio va riconosciuto per il solo fatto della perdita del vantaggio patrimoniale ricollegabile al suo esercizio. Il costo di sostituzione è soltanto uno dei possibili modi di rimediare al danno, non il danno stesso ex art. 1223 c.c. Non si tratta di danno in re ipsa: occorre pur sempre l’accertamento (i) dello svolgimento dell’attività domestica prima dell’illecito – ricavabile anche in via presuntiva dalla mancanza di altra occupazione (Cass. 22909/2012; 238/2017) – e (ii) della sua compromissione totale o parziale, nella specie fornito dalla C.T.U. percipiente. Acquisito l’an, la liquidazione è necessariamente equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c. Rilevante il passaggio sulla riduzione «relativa»: quando la menomazione incide solo sulle modalità dell’attività (minor tempo, minore efficacia), il danno «non svapora per il solo fatto che nessuna spesa sia sopportata». L’ordinanza si pone in continuità con un orientamento più che quarantennale (Cass. 5484/1980; 10923/1997; 15580/2000; 4657/2005; 16896/2010; 17129/2023; 8349/2026), che ha sempre escluso la necessità della prova del ricorso a un collaboratore domestico, pena la negazione del risarcimento proprio a chi non può permettersi la spesa.

5. Liquidazione e ausilio gratuito. Tra i criteri equitativi utilizzabili: il reddito figurativo della collaboratrice familiare, con adattamenti per la maggiore ampiezza dei compiti della casalinga; il triplo dell’assegno sociale (Cass. 20922/2023); il «costo di sostituzione» di mercato; il «costo opportunità», che valorizza quanto la vittima avrebbe potuto guadagnare impiegando le stesse ore nel lavoro retribuito, secondo formazione ed esperienza. La spesa effettivamente sostenuta per l’ausilio oneroso di terzi rileva in sede liquidatoria «senza alcun automatismo». In obiter, la Corte precisa che l’accollo gratuito delle faccende da parte di familiari o amici non elide il danno: la perdita della capacità sussiste comunque, e il rimedio solidaristico del terzo non può risolversi in un vantaggio per il danneggiante, in coerenza con i principi in tema di compensatio lucri cum damno.

6. Gli altri motivi. Il secondo motivo è assorbito quanto ai capitoli di prova sull’attività domestica – da rivalutare in sede di rinvio – e inammissibile quanto al capitolo sull’attività di ballerina dilettante, ritenuto generico ai fini della personalizzazione del danno dinamico-relazionale. Il terzo motivo, fondato sulla pretesa natura confessoria dell’imputazione di somme alla personalizzazione operata dall’assicuratrice nel pagamento in corso di causa, è rigettato: la questione era stata devoluta dalla stessa appellante, sicché non vi è ultrapetizione.

7. Rilievi operativi. La pronuncia consolida, con respiro quasi monografico, un principio che i giudici di merito continuano talora a disattendere. Per il difensore del danneggiato: allegare da subito lo svolgimento dell’attività domestica e la sua compromissione, sollecitando nei quesiti al C.T.U. l’accertamento percentuale della riduzione della capacità di lavoro domestico come voce autonoma dal danno biologico; formulare capitoli di prova specifici e circostanziati; fornire elementi utili alla calibratura del parametro liquidatorio (composizione del nucleo, assistenza a familiari non autosufficienti, esperienza lavorativa pregressa); non tacere l’eventuale ausilio gratuito dei familiari, che non riduce il risarcimento. L’accertamento medico-legale rigoroso della riduzione percentuale resta la prova regina dell’an e sottrae la vittima a richieste probatorie eccentriche sulle spese sostitutive.

L’infante sa ricevere l’amore del padre: il risarcimento del danno da recisione della corrispondenza di amorosi sensi tra genitore e figlio di pochi mesi

(nota a Cass. civ., sez. III, ord. 20 luglio 2026, n. 23544)

di Avv. Donato Sandro Putignano

Massima

In tema di danno da perdita del rapporto parentale, non può negarsi all’infante — nella specie, un bimbo di otto mesi orfano del padre deceduto in un sinistro stradale — la capacità di “ricevere” i benefici della relazione affettiva con il genitore, atteso che, alla luce delle acquisizioni della psicologia dello sviluppo, della neurobiologia neonatale e della teoria dell’attaccamento, anche un bambino di pochi mesi, pur privo delle strutture cognitive idonee a elaborare i concetti astratti di “padre” o di “affetto”, avverte ed elabora l’apporto della relazione paterna sul piano sensitivo, somato-sensoriale ed emotivo-funzionale; la definitiva cancellazione di tali apporti integra pertanto un danno non patrimoniale risarcibile, a nulla rilevando l’incapacità della vittima di concettualizzare coscientemente il senso della perdita.

Ai fini della tutela risarcitoria delle relazioni affettive, la “convivenza” non si identifica con la “coabitazione”: la prima allude alla sostanza di uno stabile vincolo affettivo idoneo a segnare la vita sentimentale ed emozionale della persona, la seconda alla mera forma organizzativa e logistica della vita a due; sicché, una volta comprovata la sussistenza di una stabile relazione affettiva, l’assenza di una coabitazione continuativa non esclude la piena meritevolezza di protezione del rapporto, né sul piano del danno non patrimoniale, né su quello del danno patrimoniale da perdita della contribuzione economica.

Sommario: 1. Il caso. – 2. La questione: l’infante può “perdere” ciò che non sa di avere? – 3. La corrispondenza di amorosi sensi tra padre e figlio infante come fatto oggettivo: il superamento di Cass. n. 12987/2022. – 4. Le ricadute risarcitorie: liquidazione a punti e obbligo di motivazione. – 5. Convivenza senza coabitazione: la tutela del legame affettivo e del progetto di vita comune. – 6. Il danno patrimoniale della compagna non coabitante.

1. Il caso

La vicenda trae origine da un sinistro stradale mortale nel quale perde la vita un giovane uomo di ventidue anni, compagno della ricorrente e padre di un bambino di appena otto mesi. La Corte d’Appello di Perugia, confermando la decisione di primo grado, aveva ritenuto pienamente satisfattivi gli importi corrisposti dall’assicuratore, sulla scorta di un triplice ordine di argomenti: (i) tra la madre e il padre del bambino, pur sussistendo un intenso rapporto affettivo consolidato dalla nascita del figlio, non sarebbe intercorsa alcuna materiale convivenza, sicché il danno della compagna andava confinato alla sola dimensione morale-soggettiva, senza riflessi dinamico-relazionali; (ii) l’assenza di un legame formalizzato precludeva il riconoscimento di qualsivoglia danno patrimoniale, non esistendo — secondo la corte territoriale — alcun vincolo di solidarietà economica tra conviventi; (iii) quanto al bambino, la sua condizione di infante al momento del decesso del padre avrebbe reso il pregiudizio da perdita del rapporto parentale necessariamente ridotto, per l’asserita impossibilità di avvertire la perdita di quegli aspetti di reciproco affetto, solidarietà e comunanza familiare che presuppongono la concreta capacità di trarre beneficio dal rapporto; capacità presunta assente in un bimbo di pochi mesi.

La Terza Sezione, con l’ordinanza in commento (rel. Dell’Utri), accoglie integralmente il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Corte d’Appello di Perugia in diversa composizione, consegnando all’interprete una pronuncia destinata a lasciare il segno su due fronti: la piena risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale patito dall’infante e la definitiva emancipazione della nozione di convivenza dal dato estrinseco della coabitazione.

2. La questione: l’infante può “perdere” ciò che non sa di avere?

Il cuore della pronuncia — e la sua parte più preziosa — sta nella risposta che la Corte offre a un interrogativo tanto antico quanto insidioso: può un bambino di pochi mesi, incapace di concettualizzare la figura paterna, subire un danno risarcibile dalla perdita del padre? La corte territoriale aveva risposto negativamente, mutuando testualmente la motivazione di Cass., sez. III, 26 aprile 2022, n. 12987, secondo cui la perdita del rapporto parentale, quale perdita delle “utilità” che il rapporto consente (reciproco affetto, solidarietà, comunanza familiare), rileverebbe solo per il congiunto che di tale rapporto sia parte nel senso di poterne trarre attualmente beneficio: se può ammettersi, in astratto, una sofferenza postuma, non potrebbe ammettersi un “godimento postumo” dei beni che il rapporto familiare consente.

La Terza Sezione non si limita a distinguere il precedente (elaborato, peraltro, in relazione alla ben diversa premessa della lesione del rapporto tra nonno e nipote), ma dichiara espressamente di volerne rimeditare in termini critici gli assunti di base, giudicando “ingiustificatamente apodittica” l’affermazione della supposta incapacità dell’infante di ricevere — non di percepire in termini coscienti, ma di ricevere oggettivamente — i benefici connessi al rapporto diretto e immediato con il proprio padre.

3. La corrispondenza di amorosi sensi tra padre e figlio infante come fatto oggettivo: il superamento di Cass. n. 12987/2022

Il pregio della pronuncia sta nell’aver tradotto in linguaggio giuridico ciò che la scienza ha da tempo acclarato. La Corte convoca, con inconsueta ampiezza, le evidenze della psicologia dello sviluppo, della neurobiologia neonatale e della teoria dell’attaccamento, per affermare che anche un bimbo di pochi mesi, pur non possedendo le strutture cognitive idonee a elaborare i concetti astratti di “padre” o di “affetto”, è pienamente in grado di avvertire ed elaborare l’apporto della relazione paterna sul piano sensitivo, somato-sensoriale ed emotivo-funzionale.

La memoria sensoriale del neonato — osserva il Collegio — pur non riconoscendo le persone tramite categorie logiche, registra, attraverso la fittissima rete degli stimoli dell’udito, del tatto e dell’olfatto (una voce che ritorna e si differenzia con familiarità, i modi di un irripetibile abbraccio, un odore riconosciuto e specifico), quella specifica presenza paterna come un pattern familiare e sicuro. Sul piano neurobiologico, la partecipazione affettiva del padre si traduce in una regolazione fisiologica oggettiva — sincronizzazioni emotive e cardiache, ritmi biologici, produzione di ossitocina e dopamina — capace di determinare il passaggio da uno stato di tensione a uno di quiete e sicurezza. E la psicologia dello sviluppo ha da tempo superato l’idea che il legame con il padre sia meramente secondario o derivato rispetto a quello materno: il bambino avverte l’apporto paterno come un canale di stimolazione differente, percepito sul piano propriocettivo e cinestetico, che lo chiama a sperimentare modi diversi di entrare in relazione.

L’affetto paterno, per un bimbo di pochi mesi, non è dunque un sentimento da interpretare, ma un fatto oggettivo di natura fisico-sensoriale: assenza di minaccia, apporto di calore, stabilità posturale, stimolazione vitale, sintonizzazione bio-comportamentale. È — nella suggestiva immagine della Corte — un “alfabeto primario” attraverso il quale il sistema nervoso del bambino inizia a mappare il mondo come un luogo sicuro. Recidere quella corrispondenza di amorosi sensi — che non abbisogna di parole né di concetti per essere reale — significa cancellare un patrimonio di apporti relazionali e affettivi già vissuti “in termini di indiscutibile certezza e di irrefragabile attualità”.

Ne discende il principio, di portata generale, che merita d’essere scolpito: se la logica del danno si muove sul terreno della perdita oggettivamente rilevabile, nessun rilievo può essere riconosciuto all’incapacità della vittima di concettualizzare coscientemente il senso di quella perdita. Al piccolo orfano non è lecito negare pregiudizialmente — id est, arbitrariamente — alcuna capacità di ricevere, non già per la mediazione di facoltà razionali o intellettive, bensì attraverso la ricchezza della propria ricettività senziente, tutto ciò che gli apporti affettivi del padre avrebbero potuto continuare quotidianamente a regalargli “per il solo fatto d’esserci”. L’improvvisa scomparsa di tali apporti si traduce nell’evidenza di un danno non patrimoniale: la definitiva cancellazione dei contenuti — ineffabili, ma realissimi — di quella relazione quale strumento di costruzione progressiva di un’affettività in via di edificazione e stabilizzazione.

È una pagina di civiltà giuridica. La sentenza sottrae l’infante a una concezione adultocentrica del danno parentale, che finiva paradossalmente per punire la vittima più fragile proprio in ragione della sua fragilità: quanto più piccolo il superstite, tanto minore il risarcimento, quando invece è proprio il bambino di pochi mesi a perdere tutto — l’intera vita di relazione con il padre, dal primo passo all’ultimo consiglio — e a perderlo per sempre.

4. Le ricadute risarcitorie: liquidazione a punti e obbligo di motivazione

Sul piano liquidatorio, la Corte censura la sentenza d’appello anche per aver determinato gli importi risarcitori (per la madre, Euro 230.000,00 ridotti del 5% per il contributo causale della vittima) senza esplicitare alcun riferimento ai criteri seguiti, in violazione del principio per cui, nella liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, il giudice che faccia uso dello strumento tabellare è tenuto a indicare in motivazione gli elementi di calcolo impiegati (Cass. n. 761/2025) e, più in generale, il valore monetario di base da cui il ragionamento ha preso le mosse e il sistema con il quale esso è stato elaborato (Cass. n. 2960/2026).

Viene ribadito, in vista del giudizio di rinvio, l’insegnamento consolidato a partire da Cass. n. 33005/2021 e ripreso da Cass. n. 5948/2023: il danno da perdita del rapporto parentale dev’essere liquidato secondo una tabella basata sul sistema “a punti”, che preveda l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti — indefettibilmente: età della vittima, età del superstite, grado di parentela e convivenza — con l’indicazione dei relativi punteggi; salva la possibilità di un sistema diverso, purché sorretto da adeguata motivazione. Il che, riletto alla luce del principio affermato sub § 3, comporta che l’età precocissima del superstite non potrà più operare quale fattore di svilimento aprioristico del pregiudizio: al contrario, la giovanissima età dell’orfano, dilatando la durata della privazione, milita semmai — nella logica stessa delle tabelle milanesi a punti — verso i valori più elevati della forbice risarcitoria.

5. Convivenza senza coabitazione: la tutela del legame affettivo e del progetto di vita comune

La pronuncia merita d’essere letta — e riletta — anche per la parte in cui affronta la posizione della compagna del defunto. La corte territoriale aveva degradato la relazione tra i due giovani genitori a “mera relazione affettiva”, valorizzando la circostanza che il padre del bambino vivesse alternativamente presso la compagna e presso la propria madre, senza una coabitazione continuativa; e su questa base aveva negato tanto la componente dinamico-relazionale del danno non patrimoniale quanto qualsiasi danno patrimoniale.

La Cassazione smonta l’equazione con una distinzione lessicale e concettuale destinata a fare scuola: “convivenza” e “coabitazione” denotano fenomeni sociali frequentemente connessi ma non sovrapponibili. La convivenza allude alla sostanza di uno stabile vincolo affettivo, che segna con intensità e profondità la vita sentimentale ed emozionale del singolo e conferisce senso ai suoi percorsi di realizzazione personale; la coabitazione attiene alla mera forma organizzativa della “vita a due” in termini logistici. Le ragioni che inducono l’ordinamento a conferire rilievo extracontrattuale alla convivenza non riposano sul dato estrinseco della coabitazione, la quale assume il ruolo di mero indice presuntivo di carattere probatorio: comprovata oggettivamente la stabile relazione affettiva, l’assenza (o la non ancora avvenuta instaurazione) di una coabitazione continuativa non esclude la piena meritevolezza di protezione del rapporto, assumendo rilevanza, sul piano valoriale, il solo contenuto affettivo del legame quale fonte di realizzazione personale (in continuità con Cass. n. 27321/2025, Cass. n. 8911/2026 e, più risalente, Cass. n. 7128/2013; in senso speculare, Cass. n. 31867/2023, per cui la mera coabitazione senza legame affettivo non basta).

Applicando il principio al caso concreto, la Corte giudica “radicalmente non condivisibile, già sul piano di un’elementare lettura dei fatti della vita quotidiana”, il ragionamento del giudice d’appello: l’incontestata dimostrazione dell’intenso legame affettivo tra i due giovani — vieppiù confermato dal concepimento e dalla generazione di un figlio, ossia dal più tangibile dei progetti di vita in comune — giustifica, in chiave presuntiva, tanto la lesione dell’equilibrio morale e affettivo della superstite quanto lo sconvolgimento della sua vita nella proiezione dinamico-relazionale. Non può infatti trascurarsi l’incidenza fortemente negativa, quando non radicalmente travolgente, della scomparsa di un riferimento affettivo fondamentale dell’esistenza — il compagno di vita, padre del proprio figlio — sulle abitudini della vita quotidiana, “esattamente come accade nei casi di perdita di rapporti parentali consacrati da un legame di natura formale, in cui la relazione con l’altro entra nell’esistenza di ciascuno come il polo attrattivo di una direzione che si distende giorno per giorno nel tempo”.

Il messaggio è limpido: due persone che non convivono sotto lo stesso tetto e non sono sposate, ma sono legate da un profondo vincolo affettivo e da un progetto di vita comune, godono della medesima tutela risarcitoria riconosciuta alle relazioni formalizzate. Ciò che l’ordinamento protegge non è la forma — un matrimonio, un’unione civile, un contratto di convivenza, un contratto di locazione cointestato — ma la sostanza della relazione come fonte di realizzazione della persona ex art. 2 Cost.

6. Il danno patrimoniale della compagna non coabitante

Coerente corollario è la cassazione della sentenza anche nella parte in cui aveva liquidato come “pacifica” l’inesistenza di un vincolo di solidarietà economica tra conviventi. La Corte richiama il proprio recente insegnamento (Cass. n. 28/2025) per cui le unioni di fatto, quali forme di organizzazione dei rapporti affettivi tutelate dall’art. 2 Cost., giustificano il riconoscimento di reciproci doveri di natura morale e sociale suscettibili di concretizzarsi in attività di assistenza materiale e contribuzione economica, configurabili come adempimento di obbligazione naturale ex art. 2034 c.c.; e ribadisce che il diritto al risarcimento del danno da uccisione spetta — tanto per il danno morale quanto per quello patrimoniale — anche al convivente more uxorio, ove dimostrati la stabilità del rapporto e lo stabile contributo economico apportato in vita dal defunto (Cass. n. 23725/2008; Cass. n. 2988/1994).

La necessaria equiparazione valoriale delle relazioni affettive, indipendentemente dai rivestimenti formali, si traduce — pur in mancanza di vincolo formale — nel ragionevole riconoscimento di obblighi di lealtà, correttezza e solidarietà, ai quali non sono pregiudizialmente estranei profili d’indole economica, specie là dove la generazione di un figlio abbia comportato una ripartizione dei compiti di dedizione, accudimento e cura, con le possibili rinunce alle prospettive professionali che ne derivano. Al giudice del rinvio è dunque rimesso di ricostruire in concreto le modalità di organizzazione economico-materiale del rapporto, per verificare se il defunto avesse inteso vincolarsi a impegni di contribuzione dotati di prospettabile continuità, tali da fondare un’apprezzabile aspettativa per il futuro.

Un rene perduto per un tumore benigno: quando l’omissione della biopsia costa la nefrectomia radicale

Il Sig. Aldo Marini (nome di fantasia), pensionato ed ex impiegato comunale, si è rivolto a Iuremed dopo aver appreso, a intervento ormai compiuto, una verità tanto semplice quanto amara: il rene sinistro che gli era stato interamente asportato non ospitava un carcinoma, ma un oncocitoma renale, una neoplasia benigna. Nessuna biopsia era stata eseguita prima dell’intervento demolitivo. Al paziente era stato riferito che si trattava di una lesione presumibilmente maligna, per la quale si rendeva necessaria una chirurgia radicale; solo l’esame istologico definitivo, refertato dopo la nefrectomia, ha confermato la natura benigna della neoformazione. Da qui la decisione di adire le vie legali con un accertamento tecnico preventivo, per verificare se quella perdita d’organo – con i suoi esiti cicatriziali dolorosi, la condizione di monorene chirurgico e le pesanti ricadute sulla qualità della vita – potesse essere evitata.

La patologia: l’oncocitoma renale, il “grande imitatore” benigno

L’oncocitoma renale rappresenta circa il 3–7% delle masse renali solide. È una neoplasia epiteliale a decorso benigno, priva di potenziale metastatico, che tuttavia può simulare radiologicamente un carcinoma renale. Nel caso del Sig. Marini, la TC dell’addome con mezzo di contrasto aveva evidenziato una neoformazione di circa 5×5 cm al terzo medio del rene sinistro, a margini netti e regolari, non infiltrante i vasi renali e – elemento decisivo – dotata della tipica area cicatriziale centrale (“scar”), segno radiologico fortemente suggestivo proprio di oncocitoma. Lo stesso referto radiologico indicava l’oncocitoma come prima ipotesi diagnostica, raccomandando una valutazione specialistica e un eventuale approfondimento.

L’unico esame in grado di differenziare con ragionevole certezza l’oncocitoma dal carcinoma renale prima dell’intervento è la biopsia renale percutanea eco- o TAC-guidata: un accertamento che, secondo la letteratura scientifica accreditata, presenta una sensibilità e una specificità diagnostiche superiori al 95%, con un tasso di complicanze contenuto. Quella biopsia, nel caso di specie, non venne mai eseguita. Il paziente fu ricoverato, sottoposto ad angiografia renale e, pochi giorni dopo, a nefro-ureterectomia sinistra per via open, con lombotomia tra la X e la XI costa e cicatrice residua di quasi venti centimetri.

Le responsabilità riscontrate dai CTU

Il collegio peritale nominato dal Tribunale è giunto a conclusioni nette, articolate su quattro piani.

1. L’omissione della biopsia renale come deviazione dalle leges artis. A fronte di un sospetto esplicito di oncocitoma formulato dalla stessa TC, dell’assenza di infiltrazione vascolare e di segni di malattia sistemica, i CTU hanno ritenuto non giustificata l’omissione della biopsia percutanea. Una conferma istologica prechirurgica avrebbe aperto la strada a un approccio conservativo (nefrectomia parziale, c.d. nephron-sparing), alla valutazione multidisciplinare del caso e persino, in ipotesi, alla sorveglianza attiva. La criticità, hanno precisato i consulenti, non risiede nell’atto chirurgico in sé – eseguito in maniera tecnicamente corretta e senza complicanze – ma nella fase diagnostico-decisionale che lo ha preceduto.

2. Il nesso causale secondo la regola del “più probabile che non”. I CTU hanno affermato che, secondo il criterio civilistico della preponderanza dell’evidenza, la condotta omissiva ha determinato la necessità impropria di una nefrectomia radicale: se la biopsia fosse stata eseguita e avesse confermato l’oncocitoma, l’intervento sarebbe stato con elevata probabilità parziale, con risparmio di parenchima renale. Le stesse Linee Guida AIOM indicavano la nefrectomia parziale come trattamento di scelta per i tumori renali di diametro compreso tra 4 e 7 cm – fascia in cui la lesione rientrava pienamente – e non sussistevano controindicazioni specifiche. Né sono stati individuati fattori causali alternativi idonei a interrompere il nesso.

3. Il danno differenziale. Poiché il tumore avrebbe comunque richiesto un trattamento chirurgico con sacrificio di parte dell’organo, i CTU hanno operato la distinzione – metodologicamente corretta – tra il danno “comunque dovuto” e il danno evitabile. Assunto il valore del 15% previsto dai baremes SIMLA per la condizione di monorene chirurgico e stimato intorno al 7,5% il danno biologico che sarebbe residuato anche in caso di corretta gestione (nefrectomia parziale per via open), la quota di menomazione imputabile alla condotta dei sanitari è stata quantificata nel 7,5% di danno biologico permanente. Nessuna invalidità temporanea aggiuntiva è stata invece riconosciuta, essendo la via d’accesso open corretta in entrambi gli scenari.

4. Il consenso informato: formalmente corretto, sostanzialmente incompleto. Il modulo sottoscritto dal paziente indicava chiaramente l’intervento di nefrectomia radicale e i relativi rischi, ma non prospettava né la possibile natura benigna della lesione né le alternative conservative (biopsia diagnostica, nefrectomia parziale). Il paziente, in altre parole, si trovò in una condizione obbligata, privo di reali possibilità di scelta. I CTU hanno così ritenuto il consenso inidoneo a garantire una piena e consapevole autodeterminazione terapeutica: un profilo di responsabilità autonomo, che si affianca a quello da imperizia diagnostica.

Il contraddittorio con i consulenti dell’Azienda Ospedaliera

I consulenti di parte convenuta hanno obiettato che la biopsia non sarebbe stata dirimente, stanti i limiti diagnostici dell’esame e la somiglianza istologica tra oncocitoma e carcinoma cromofobo, e che le dimensioni della massa avrebbero comunque sconsigliato la chirurgia conservativa. I CTU hanno replicato punto per punto, rilevando l’assenza di riferimenti scientifici a sostegno delle tesi avversarie e richiamando la letteratura internazionale: la metanalisi di Marconi et al. (Eur Urol, 2016) sull’accuratezza diagnostica della biopsia percutanea, le Linee Guida AIOM sulla nefrectomia parziale tra 4 e 7 cm, i dati che documentano ricorrenze cumulative sovrapponibili tra chirurgia parziale e radicale. E hanno chiuso con un principio che merita di essere scolpito: il miglior interesse del paziente lo stabilisce il paziente stesso, una volta informato di tutte le opzioni terapeutiche – non il medico in sua vece.

Risarcibile il danno parentale del figlio concepito ma non ancora nato alla morte del padre

Nota a Cass. civ., sez. III, 27 giugno 2026, n. 22064

Massima. Il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale spetta anche al figlio che, al momento del decesso del padre cagionato dall’illecito del terzo, era stato concepito ma non era ancora nato. Il credito risarcitorio sorge alla nascita, con irrilevanza della questione della capacità giuridica del concepito; le conseguenze pregiudizievoli della lesione, stante la peculiarità del rapporto genitoriale (art. 315-bis cod. civ.), sono presunte iuris et de iure; il danno è diretto e non riflesso.

1. Il caso e la questione

Un uomo decede nel 2006 in Pronto Soccorso per un’ostruzione coronarica non trattata; la figlia, concepita ma non ancora nata, agisce – rappresentata dalla madre – per il danno da perdita del rapporto parentale. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere lo riconosce; la Corte d’Appello di Napoli (sent. n. 176/2023) lo esclude, negando la configurabilità di un pregiudizio dinamico-relazionale e morale in capo alla nata postuma. La Terza Sezione, investita del ricorso e rinviata la trattazione alla pubblica udienza con ordinanza interlocutoria n. 4694/2026, affronta la questione del contrasto tra Cass. n. 9700/2011 (favorevole al risarcimento del nato dopo la morte del padre avvenuta durante la gestazione) e Cass. n. 9048/2018 (che richiede la preesistenza del rapporto parentale al momento dell’illecito).

2. La soluzione: distinguishing e riaffermazione di Cass. n. 9700/2011

Il Collegio ridimensiona anzitutto il contrasto rilevando la diversità delle fattispecie: il precedente del 2018 riguardava fratelli postumi, non ancora concepiti al momento dell’illecito e titolari di un rapporto – quello tra germani – privo di uno statuto legale tipizzato; qui, invece, la danneggiata era già concepita e viene in rilievo il rapporto genitoriale, protetto dallo statuto dei diritti del figlio di cui all’art. 315-bis cod. civ.

Su queste premesse, la Corte consolida il principio del 2011 attraverso quattro passaggi. Primo: sussiste il nesso di causalità materiale secondo la regola della regolarità causale, perché l’instaurazione della relazione genitoriale è la conseguenza «normale» del concepimento e la sua perdita è la conseguenza «normale» dell’illecito mortale; il diritto leso sorge alla nascita e si radica sulla persona del figlio, non del concepito, sicché la disputa sulla soggettività del nasciturus resta irrilevante. Secondo: le conseguenze pregiudizievoli – sofferenza morale e pregiudizio dinamico-relazionale – sono presunte iuris et de iure, in deroga al regime della presunzione semplice vincibile con la prova dell’indifferenza affettiva (Cass. nn. 5769/2024, 20269/2024, 9617/2026), inestensibile al rapporto genitoriale. Terzo: il danno del figlio è diretto e non riflesso, perché la condotta del terzo incide immediatamente sul «fascio» di diritti fondamentali del figlio, valevoli erga omnes (artt. 315-bis, 337-ter, 147 cod. civ.; art. 12 CEDU; art. 9 Carta di Nizza); non si pone dunque la questione dei limiti di risarcibilità dei pregiudizi di rimbalzo ex SS.UU. n. 9556/2002, le quali peraltro non elevavano la preesistenza del legame a requisito necessario. Quarto: la cesura temporale tra danno-evento e danno-conseguenza è fenomeno ordinario dell’illecito civile, come attestano i danni futuri, il pregiudizio lungolatente e la disciplina della prescrizione ex art. 2935 cod. civ.

3. Rilievi conclusivi

La pronuncia restituisce certezza agli operatori fissando la linea di discrimine nel concepimento già avvenuto al momento dell’illecito e nella natura genitoriale del rapporto leso: entro tale perimetro il risarcimento spetta; al di fuori (congiunto non ancora concepito, rapporti parentali non tipizzati) conserva validità l’insegnamento di Cass. n. 9048/2018.

Due gli approdi di maggiore impatto sistematico. La presunzione assoluta delle conseguenze pregiudizievoli introduce, nel sistema del danno parentale, un regime probatorio differenziato in favore del figlio minore, precludendo al danneggiante la prova contraria: soluzione pratica obbligata rispetto al postumo – non esistendo alcun vissuto relazionale da scrutinare – ma destinata a operare sull’an, ferma la modulazione del quantum secondo le tabelle a punti. La riqualificazione del danno come diretto, poi, potrebbe estendersi in prospettiva all’intera area della perdita del rapporto genitoriale.

Per il contenzioso sanitario il rilievo è immediato: in caso di decesso del paziente in costanza di gravidanza della partner, la posizione del nascituro costituisce autonoma fonte di pretesa risarcitoria, assistita da presunzione assoluta quanto alle conseguenze, ferma la prova del nesso causale tra condotta sanitaria ed evento morte secondo i criteri ordinari. La parola passa ora alla Corte d’Appello di Napoli in sede di rinvio.

La sofferenza per la morte del genitore non è riducibile per mancata prova diretta

NOTA A SENTENZA

Cass. civ., sez. III, 23 giugno 2026, n. 21366 (Pres. Graziosi – Rel. Spaziani)

Presunzione iuris tantum del danno morale, distinzione dal danno dinamico-relazionale e limiti allo scostamento in peius dal minimo tabellare nella liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale

di Donato Sandro Putignano

MASSIMA

In tema di danno da perdita del rapporto parentale, la sofferenza morale del congiunto superstite costituisce oggetto di una presunzione iuris tantum, gravando sul danneggiante l’onere di provare l’indifferenza affettiva o l’odio intercorrente con la vittima primaria. Ne consegue che il giudice di merito non può ridurre tale voce di danno — sino a una liquidazione meramente simbolica e inferiore al minimo tabellare — sull’assunto della mancata prova diretta dell’entità delle sofferenze patite. Lo scostamento in peius dal minimo della “forbice” tabellare è consentito solo in presenza di circostanze eccezionali e peculiari legate all’irripetibile singolarità dell’esperienza di vita individuale (quali l’anaffettività o l’odio), tra le quali non rientrano né l’età della vittima o del superstite, né l’assenza di convivenza.

Sommario: 1. Il caso e la liquidazione “simbolica”. – 2. La decisione della Suprema Corte. – 3. Il duplice volto del danno parentale: danno dinamico-relazionale e sofferenza morale. – 4. La presunzione iuris tantum della sofferenza morale e l’inversione dell’onere probatorio. – 5. Lo scostamento dal minimo tabellare e la nozione di “circostanze eccezionali”. – 6. Considerazioni conclusive.

1. Il caso e la liquidazione “simbolica”

La vicenda trae origine dalla domanda risarcitoria proposta dalle due figlie di una donna deceduta il 17 febbraio 2011 mentre era ricoverata presso una struttura clinica. Accertata in primo grado la responsabilità della struttura per la morte della congiunta, il Tribunale di Milano liquidava a ciascuna figlia, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio da perdita del rapporto parentale, la somma di euro 30.000, oltre euro 2.000 ciascuna iure hereditatis. La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 2084/2022, confermava integralmente tale liquidazione, rigettando l’appello con cui le danneggiate invocavano un risarcimento maggiore.

Il dato che immediatamente colpisce è lo scarto tra l’importo riconosciuto e i valori tabellari di riferimento. Le tabelle milanesi vigenti all’epoca dell’evento prevedevano, per la perdita del genitore, una forbice oscillante tra un minimo di euro 165.900 e un massimo di euro 331.920 per ciascun figlio: la liquidazione di euro 30.000 si collocava, dunque, a un livello inferiore a un quinto del minimo tabellare. Una liquidazione, come la definiscono le ricorrenti, “meramente simbolica”.

La Corte territoriale aveva giustificato il drastico scostamento in peius adducendo tre ordini di ragioni: l’esiguità degli elementi addotti circa le specifiche caratteristiche della relazione intrattenuta con la madre; l’“assoluta mancanza di un sostegno probatorio utile a comprendere l’entità delle sofferenze patite” dalle appellanti in conseguenza del decesso; l’età della vittima e delle danneggiate, unitamente alla loro presumibile condizione di vita autonoma. È proprio su queste argomentazioni che si appunta la censura accolta dalla Terza Sezione.

Conviene precisare, per delimitare il campo, che la pronuncia affronta anche ulteriori questioni — la natura di danno emergente delle spese di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. (motivo parimenti accolto) e l’articolata problematica della garanzia assicurativa del medico nel rapporto tra azione di “rivalsa” e azione di regresso ex art. 2055 c.c. — che esulano, tuttavia, dall’oggetto della presente nota, dedicata al solo primo motivo del ricorso principale.

2. La decisione della Suprema Corte

La Terza Sezione accoglie il primo motivo e cassa con rinvio la sentenza impugnata, articolando l’iter motivazionale su due piani complementari.

In linea generale, la motivazione fondata sull’età e sulle condizioni di vita dei soggetti coinvolti contrasta con il principio consolidato secondo cui, ove la liquidazione del danno parentale segua il criterio “a forbice” — con importo variabile tra un minimo e un massimo —, è consentito al giudice di merito liquidare un risarcimento inferiore al minimo solo in presenza di circostanze eccezionali e peculiari al caso di specie. Tra queste, ammonisce la Corte, non si annoverano né l’età della vittima, né quella del superstite, né l’assenza di convivenza, trattandosi di circostanze che possono soltanto giustificare la quantificazione del risarcimento entro la fascia di oscillazione della tabella adottata (Cass. n. 26440/2022; Cass. n. 29495/2019; Cass. n. 7597/2021). Sono, in altri termini, circostanze ordinarie, idonee a calibrare la liquidazione tra il minimo e il massimo, ma non a superarne i limiti; il superamento del minimo esige, invece, la prova di circostanze legate all’irripetibile singolarità dell’esperienza di vita individuale, quali l’anaffettività o l’odio tra la vittima e il superstite.

In termini più specifici — ed è qui il cuore della decisione — la Corte richiama l’ulteriore principio, ormai parte di un orientamento consolidato (Cass. n. 5769/2024; Cass. n. 20269/2024; Cass. n. 9617/2026), per cui, nell’accertamento e nella liquidazione delle conseguenze non patrimoniali risarcibili da perdita del rapporto parentale, occorre tenere distinto il profilo esteriore, ossia il danno dinamico-relazionale — il quale richiede, anche per via presuntiva, la prova dell’effettività, della consistenza e dell’intensità della relazione affettiva —, dall’aspetto interiore, ossia la sofferenza morale, che è invece automaticamente oggetto di presunzione iuris tantum, di modo che grava sempre sul convenuto l’onere della prova contraria dell’indifferenza affettiva o, persino, dell’odio intercorrente con la vittima primaria.

Di tale principio la Corte territoriale non aveva tenuto conto, avendo fondato la simbolica liquidazione del danno parentale proprio sull’assunto della “assoluta mancanza di un sostegno probatorio utile a comprendere l’entità delle sofferenze patite”. Da qui l’accoglimento del motivo e il rinvio alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, perché proceda a nuova liquidazione attenendosi ai principi enunciati.

3. Il duplice volto del danno parentale: danno dinamico-relazionale e sofferenza morale

La pronuncia presuppone, e contestualmente ribadisce, la natura composita del danno da perdita del rapporto parentale. Lungi dall’essere voce monolitica, esso si articola in due dimensioni concettualmente distinte, che la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente affinato a partire dall’insegnamento delle Sezioni Unite del 2008 e nel solco della più recente elaborazione sul binomio sofferenza morale/danno relazionale (cfr., da ultimo, Cass. n. 26826/2025).

Il profilo esteriore — il danno dinamico-relazionale — attiene all’oggettiva alterazione delle dinamiche di vita del superstite: la perdita della presenza del genitore, il venir meno della relazione come realtà concretamente vissuta, lo sconvolgimento delle abitudini quotidiane. Trattandosi di un fatto, esso reclama un accertamento probatorio; ma — ed è precisazione decisiva — la prova può essere fornita anche in via presuntiva, desumendosi l’effettività, la consistenza e l’intensità del legame tanto dalla convivenza quanto, all’opposto, dalla distanza, e da qualsiasi allegazione comunque provata di cui il giudice di merito deve tenere conto ai fini della quantificazione complessiva.

L’aspetto interiore — la sofferenza morale — attiene, invece, al patimento soggettivo, al dolore intimo del congiunto. Ed è proprio rispetto a questa dimensione che la Corte colloca il presidio probatorio più forte: la sofferenza morale è automaticamente oggetto di presunzione iuris tantum. La ragione è limpida e risiede nell’id quod plerumque accidit: nella famiglia nucleare l’affetto è la regola e l’indifferenza o l’odio l’eccezione. Sarebbe, del resto, contrario alla comune esperienza — e finanche lesivo della dignità del lutto — pretendere che il figlio dimostri di avere sofferto per la morte della madre. La presunzione resta iuris tantum, e dunque superabile; ma solo dal danneggiante, e solo mediante la prova della circostanza negativa eccezionale.

4. La presunzione iuris tantum della sofferenza morale e l’inversione dell’onere probatorio

Si comprende, allora, in cosa precisamente sia incorsa la Corte territoriale: in una paradigmatica inversione dell’onere della prova. Pretendendo dalle figlie la dimostrazione dell’entità delle sofferenze patite, e riducendo il risarcimento per il mancato assolvimento di tale onere, il giudice di merito ha capovolto la regola di distribuzione probatoria fissata dalla legge. La sofferenza per la morte di un genitore non deve essere provata dal superstite: essa è presunta. Ciò che deve essere provato — e dalla parte avversa — è semmai la sua assenza, vale a dire l’indifferenza affettiva o l’odio.

È in questa torsione che si coglie l’errore di diritto. Il giudice non può trasformare la mancata documentazione del dolore in un titolo di riduzione, perché quel dolore non è gravato, in capo al danneggiato, da alcun onere di prova diretta. La “mancata prova diretta” della sofferenza non è, in altri termini, un vuoto probatorio a carico delle attrici: è un dato che l’ordinamento colma con la presunzione. Pretenderne la dimostrazione significa esigere una probatio che la legge non richiede.

Qui si annida, peraltro, anche una sovrapposizione concettuale tra i due profili del danno. La Corte d’Appello ha confuso il piano del danno dinamico-relazionale — ove un onere allegativo e probatorio, sia pure assolvibile per presunzioni, effettivamente sussiste — con quello della sofferenza morale, ove tale onere, in capo al danneggiato, semplicemente non esiste. La “esiguità degli elementi” sulla relazione poteva, al più, riverberarsi sulla collocazione dell’importo entro la forbice; non poteva, invece, legittimare l’abbattimento della componente morale del danno, presidiata da presunzione, fino a un valore simbolico.

5. Lo scostamento dal minimo tabellare e la nozione di “circostanze eccezionali”

Il secondo pilastro della decisione concerne la struttura stessa della liquidazione tabellare. Il minimo della forbice non è un punto di partenza liberamente comprimibile, bensì la soglia che incorpora il pregiudizio tipico e presunto derivante dalla perdita del genitore. All’interno della fascia di oscillazione, il giudice calibra l’importo valorizzando le circostanze ordinarie del caso: l’età, la convivenza o la sua assenza, l’intensità della relazione in concreto provata. Per scendere al di sotto della soglia minima, però, occorre ben altro: circostanze eccezionali e peculiari, legate all’irripetibile singolarità dell’esperienza di vita individuale, quali appunto l’anaffettività o l’odio.

Età e mancanza di convivenza sono espressamente escluse dal novero di tali circostanze: sono fattori ordinari, che possono muovere l’importo entro la forbice, ma non infrangerne il pavimento. Ne discendono due corollari. Per un verso, la discrezionalità del giudice nella liquidazione equitativa non è arbitrio: essa è vincolata alla struttura della tabella e al duplice scopo, che la stessa Corte richiama, di realizzare la giustizia del caso concreto e di garantire la parità di trattamento tra danneggiati che abbiano subito pregiudizi analoghi. Per altro verso, una liquidazione simbolica — nella specie pari a meno di un quinto del minimo — si pone in radicale antitesi rispetto al fondamento del giudizio equitativo, perché non realizza la giustizia del caso concreto né assicura quella parità di trattamento che costituisce la ragion d’essere stessa del sistema tabellare.

Aneurisma dell’aorta addominale: quando un intervento eseguito in un unico tempo diventa fatale

Perché gli eredi si sono rivolti a Iuremed

Un uomo di 77 anni entra in ospedale per un intervento programmato, in elezione, di riparazione di un aneurisma dell’aorta addominale. Le sue condizioni generali sono stabili, il rischio cardiovascolare è valutato come intermedio, l’aspettativa di vita superiore a tre anni. Sette giorni dopo è morto.

Davanti a un epilogo così sproporzionato rispetto alle premesse, la famiglia non si è rassegnata alla narrazione della “complicanza imprevedibile”. Gli eredi si sono rivolti a Iuremed perché il dossier clinico venisse sottoposto a una revisione medico-legale rigorosa e indipendente, capace di leggere oltre la cartella clinica: verificare se l’intervento fosse davvero indicato, se il consenso informato fosse genuino e completo, se le scelte chirurgiche fossero conformi alle linee guida e se i ritardi nella gestione delle complicanze avessero inciso sull’esito infausto. Da quell’analisi è nato il ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c. promosso contro la ASL, nel cui ambito il Tribunale ha nominato un collegio peritale composto da uno specialista in Medicina Legale e da uno specialista in Radiologia Interventistica.

Le patologie del paziente

Il paziente era un soggetto fragile ma emodinamicamente stabile, portatore di un quadro polipatologico ben documentato: cardiopatia ischemica già rivascolarizzata con triplo bypass aorto-coronarico, impianto di pacemaker bicamerale, fibrillazione atriale in terapia anticoagulante, dislipidemia, obesità e malattia aterosclerotica diffusa.

Sul piano vascolare, la TAC con mezzo di contrasto del febbraio 2022 documentava un aneurisma sacciforme iuxtarenale dell’aorta addominale di circa 30 mm con presenza di blister/ulcera aortica profonda (PAU), seguito a valle da un aneurisma fusiforme di circa 50 mm di diametro esteso per circa 6 cm fino al carrefour aortico. A ciò si aggiungeva un’arteriopatia obliterante degli arti inferiori di II classe Rutherford e, soprattutto, un dato anatomico decisivo: estese calcificazioni “coral reef” dell’asse aorto-iliaco bilaterale, con stenosi di grado elevato e un colletto distale dell’aneurisma inferiore ai 7 mm — il limite fissato dalle Linee Guida ICIR 2010 e SICVE 2021, al di sotto del quale l’impianto di una protesi aorto-uniiliaca è esposto a un concreto rischio di occlusione.

L’intervento e la cascata delle complicanze

Il 25 maggio 2022 il paziente fu sottoposto, in un unico tempo chirurgico durato circa 8 ore, a un intervento complesso: endoprotesi fenestrata aorto-uniiliaca (FEVAR), bypass iliaco esterno-femorale sinistro in Dacron e bypass cross-over femoro-femorale sinistro-destro, con somministrazione di elevate dosi di mezzo di contrasto.

Già in sala operatoria i chirurghi si scontrarono con l’ostacolo che la TC preoperatoria aveva reso prevedibile: l’impossibilità di introdurre la protesi per via femorale a causa delle massive calcificazioni. Anziché fermarsi, dopo i tentativi di litotrissia endovascolare proseguirono con l’accesso open, il confezionamento del bypass iliaco-femorale e, attraverso questo, l’impianto dell’endoprotesi.

Al termine dell’intervento il paziente fu trasferito in rianimazione per insufficienza respiratoria acuta e shock, con emodinamica sostenuta da noradrenalina. Già alla mezzanotte la consulenza vascolare rilevava un piede sinistro pallido e ipotermico, con flussi popliteo-tibiali non rilevabili all’ecodoppler: l’ischemia acuta dell’arto era in atto. Alle 10:37 del 26 maggio l’arto era freddo “dalla coscia in giù”, ma la consulenza specialistica giunse solo alle 14:00 e la rivascolarizzazione fu eseguita alle 16:00 — a circa 16 ore dall’esordio dell’ischemia, con un ritardo di 4-5 ore quantificato dagli stessi CTU.

L’intervento di rivascolarizzazione ebbe tecnicamente successo, ma il danno era ormai innescato: massiva necrosi muscolare con indici (CPK, mioglobina, LDH) gravemente alterati, probabile sindrome compartimentale, insufficienza renale acuta multifattoriale (mioglobinuria, mezzo di contrasto, ipoperfusione) trattata con dialisi continua, anemia, piastrinopenia, rettorragia e infine shock refrattario. Il decesso sopraggiunse il 1° giugno 2022.

Le responsabilità individuate dai CTU

Le conclusioni del collegio peritale sono nette e meritano di essere lette con attenzione, perché individuano il cuore della responsabilità non nell’indicazione all’intervento — che, alla luce delle dimensioni dell’aneurisma fusiforme, sussisteva — ma nella strategia chirurgica adottata.

1. L’intervento doveva essere eseguito in due tempi distinti. Le caratteristiche anatomiche del paziente — colletto distale inferiore ai 7 mm, calcificazioni superiori al 75%, coral reef esteso anche alla biforcazione femorale — imponevano prudenza. Secondo i CTU, i chirurghi avrebbero dovuto limitarsi, nel primo tempo, alla rivascolarizzazione dell’asse iliaco-femorale (il bypass, correttamente confezionato) e fermarsi, attendendo nei giorni successivi la verifica della tenuta e dell’outflow del bypass, come previsto dalle Linee Guida ICIR 2010. Solo dopo tale verifica si sarebbe potuto procedere al FEVAR. Proseguire nell’impianto della protesi in un unico tempo, utilizzando per giunta il bypass appena confezionato come via di passaggio, ne aumentò il prevedibile rischio di occlusione — occlusione che puntualmente si verificò, innescando l’ischemia dell’arto.

2. La violazione delle linee guida. I CTU affermano espressamente che nell’esecuzione dell’intervento del 25.5.2022, eseguito in unico tempo, non furono rispettate le Linee Guida ICIR 2010 e SICVE 2021, che nel caso concreto avrebbero dovuto suggerire l’esecuzione in due tempi distinti.

3. Il giudizio controfattuale. Applicando il criterio civilistico del “più probabile che non”, i consulenti concludono, con grado di probabilità media, che se il chirurgo avesse eseguito l’intervento in due fasi distinte non si sarebbe verificato quel peggioramento clinico acuto e irreversibile che condusse il paziente al decesso. Il decesso è stato quindi posto in rapporto concausale prevalente con il primo intervento chirurgico.

4. Il ritardo nella rivascolarizzazione. I CTU riconoscono che la rivascolarizzazione del 26 maggio fu eseguita con un ritardo di 4-5 ore rispetto al riscontro dell’arto freddo, pur ritenendo che l’anticipazione non avrebbe modificato il decorso degli eventi.

5. Il consenso informato non verificabile. La nota informativa specifica sul trattamento, richiamata nel modulo di consenso, non è presente in cartella clinica: i CTU hanno dichiarato di non poter esprimere alcun giudizio sulla completezza dell’informazione fornita al paziente. Un’assenza documentale che, sul piano giuridico, grava sulla struttura sanitaria, tenuta a provare di aver correttamente informato il paziente.

Questo caso conferma un principio che Iuremed ribadisce da sempre: la complessità tecnica di un intervento non è una zona franca dalla responsabilità. Quando l’anatomia del paziente segnala rischi specifici e le linee guida indicano una strada più prudente, la scelta di forzare i tempi — concentrando in otto ore ciò che andava distribuito in due fasi — non è audacia chirurgica: è imperizia.

Come si risarcisce il danno alla futura pensione?

Fonte: Cass. Civ. sez. III, 29 maggio 2026, n.16925

di Avv. Donato Sandro Putignano

Massima

Il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica non si esaurisce, di regola, nel solo periodo di attività lavorativa, ma si proietta anche oltre la cessazione di essa. In un sistema previdenziale fondato sul principio contributivo, la riduzione del reddito da lavoro determina una corrispondente riduzione dei contributi versati e, quindi, del futuro trattamento pensionistico: ne consegue che la limitazione automatica della liquidazione al solo periodo lavorativo residuo, accompagnata dall’applicazione dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa, si risolve non in una sovrastima, bensì in una sottostima del danno risarcibile. Una corretta liquidazione può avvenire solo secondo una duplice alternativa: o si procede all’autonoma liquidazione del danno pensionistico, ovvero, qualora tale voce non venga separatamente considerata, non potrà applicarsi alcuna riduzione per scarto tra vita fisica e vita lavorativa.

Con l’ordinanza n.16925/2026 la Terza Sezione torna sul danno da perdita della capacità lavorativa specifica e ne ridisegna il perimetro temporale: la lesione della capacità di produrre reddito incide anche sulla posizione previdenziale futura e il relativo pregiudizio deve essere autonomamente ristorato. La pronuncia, riprendendo Cass. n. 34108/2024, ammette che a tal fine possa legittimamente omettersi lo scarto tra vita lavorativa e vita fisica, capitalizzando il reddito perduto sull’intera aspettativa di vita. Una soluzione equitativa che, calata sulle nuove tabelle milanesi di capitalizzazione 2024, offre all’interprete uno strumento operativo immediato.

Il caso

La vicenda esaminata dalla Terza Sezione trae origine da un caso di responsabilità sanitaria. Il danneggiato, a seguito della mancata prescrizione e della mancata esecuzione di accertamenti diagnostici idonei a individuare tempestivamente una patologia arteriosa, subiva l’amputazione dell’arto inferiore destro fino al terzo medio della coscia. Il Tribunale di Terni accertava la responsabilità paritaria del medico curante e della struttura sanitaria, riconoscendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, tra cui il danno da perdita della capacità lavorativa specifica.

In sede di gravame, la Corte d’Appello di Perugia rideterminava quest’ultima voce distinguendo tra componente già verificatasi e componente futura e, soprattutto, limitava la liquidazione del danno futuro al solo periodo lavorativo residuo, cioè agli anni mancanti al raggiungimento dell’età pensionabile. La Corte territoriale riteneva che l’estensione del risarcimento oltre tale limite avrebbe comportato un’indebita locupletazione del danneggiato e che, in ogni caso, la capitalizzazione anticipata della base imponibile «al lordo della ritenuta d’acconto» fosse di per sé idonea a compensare anche il profilo previdenziale futuro. Coerentemente, applicava lo scarto tra vita fisica e vita lavorativa, riducendo il periodo di capitalizzazione.

Avverso tale decisione il danneggiato proponeva ricorso per cassazione, censurando, con il terzo motivo, proprio la limitazione del danno da lucro cessante al solo arco della vita lavorativa: l’invalidità, sosteneva, aveva inciso non soltanto sul reddito da lavoro, ma anche sulla formazione del trattamento pensionistico e, dunque, sulla capacità di sostentamento negli anni successivi alla quiescenza.

La questione

Il quesito che la Corte è chiamata a sciogliere è tanto semplice nell’enunciazione quanto denso di implicazioni operative: quando l’illecito comprime la capacità di produrre reddito di un soggetto in età lavorativa, il danno patrimoniale futuro si esaurisce con il raggiungimento dell’età pensionabile, oppure si protrae anche oltre, investendo la futura prestazione pensionistica? E, soprattutto, se il pregiudizio si proietta nella fase della quiescenza, con quali tecniche liquidatorie va ristorato?

Si tratta di stabilire se la perdita reddituale produca un autonomo “danno pensionistico” e, in caso affermativo, come tradurre tale principio in un criterio di calcolo praticabile, tenuto conto che la prassi liquidatoria ha sempre operato attraverso la capitalizzazione del reddito perduto e l’applicazione del cosiddetto scarto tra vita fisica e vita lavorativa.

Le soluzioni giuridiche

La Corte accoglie il terzo motivo muovendo da un dato di sistema previdenziale ormai acquisito. Nel regime contributivo, la misura della pensione dipende dal livello dei redditi percepiti e dei contributi versati nel corso dell’intera vita lavorativa. Ne discende un nesso ineludibile: la riduzione o la perdita del reddito da lavoro, incidendo sui contributi accantonati, si riflette necessariamente sulla futura prestazione previdenziale. Come osserva la pronuncia, riprendendo Cass. n. 34108/2024 e Cass. n.11320/2025, «con la cessazione della vita lavorativa non cessano i redditi del pensionato, ma semplicemente – di norma – si riducono, in quanto il reddito da lavoro è sostituito dal trattamento pensionistico», a sua volta dipendente «dal numero di anni di vita lavorativa e dal livello del reddito».

Da qui la conseguenza decisiva: il danno da perdita della capacità lavorativa non si esaurisce nel solo periodo di attività, ma incide anche sulla capacità di sostentamento negli anni successivi al pensionamento. La limitazione automatica della liquidazione alla sola vita lavorativa residua, ove non accompagnata da una specifica considerazione della componente previdenziale, si traduce perciò in una sottostima del danno risarcibile, in contrasto con il principio di integralità del risarcimento di cui all’art.1223 c.c.

È qui che si annida il passaggio più innovativo. La Corte territoriale aveva ragionato secondo lo schema tradizionale, ritenendo che la capitalizzazione del reddito sull’intera vita media, senza applicazione dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa, avrebbe condotto a una sovrastima del danno. La Terza Sezione capovolge questa prospettiva: applicando automaticamente quella riduzione, il risarcimento «viene sottostimato, e non sovrastimato», proprio per il fisiologico riflesso della perdita reddituale sulla posizione previdenziale.

Il giudice di legittimità chiarisce poi i due distinti piani che la Corte d’Appello aveva indebitamente sovrapposto. La capitalizzazione è una mera tecnica di attualizzazione del danno futuro, volta a tenere conto dell’anticipata corresponsione di utilità che sarebbero maturate nel tempo; non è invece idonea, di per sé, a neutralizzare o assorbire componenti autonome del pregiudizio, quale quella derivante dalla riduzione della futura pensione. Sostenere che la liquidazione anticipata “al lordo” compensi il profilo previdenziale significa confondere lo strumento del calcolo con l’individuazione del contenuto del danno risarcibile. Né il divieto di locupletazione può essere invocato in senso contrario: considerare anche le ricadute previdenziali non genera un arricchimento indebito, ma realizza la reintegrazione integrale del patrimonio leso.

La Corte enuncia infine il principio cui dovrà attenersi il giudice del rinvio, riprendendo testualmente la duplice alternativa già tracciata da Cass. n. 34108/2024. Una corretta liquidazione del danno può avvenire soltanto: a) procedendo all’autonoma liquidazione del cosiddetto danno pensionistico, consistente nella presumibile percezione di una pensione minore; ovvero, b) qualora tale voce non venga separatamente considerata – soluzione ammessa nell’ambito della liquidazione equitativa –            non applicando alcuna riduzione per scarto tra vita fisica e vita lavorativa. Ciò che non è consentito è ridurre il risarcimento attraverso automatismi fondati su presupposti astratti.

Osservazioni

L’aspetto di maggiore interesse pratico della pronuncia risiede nella seconda delle due alternative offerte. La Corte non si limita ad affermare l’esistenza di un autonomo danno pensionistico – concetto teoricamente ineccepibile ma di ardua quantificazione, postulando una proiezione attuariale della carriera contributiva mancata – ma legittima una scorciatoia equitativa di grande efficacia: omettere semplicemente lo scarto tra vita lavorativa e aspettativa di vita.

Conviene ricordare in cosa consiste tale scarto. Nella liquidazione del danno da perdita della capacità lavorativa, il reddito annuo perduto va capitalizzato per un certo numero di anni. La prassi ha sempre operato una distinzione: poiché il reddito da lavoro cessa con il pensionamento, il periodo di capitalizzazione veniva limitato all’arco della vita lavorativa, oggi generalmente fissato a 67 anni, e non all’intera aspettativa di vita, che secondo i dati ISTAT si attesta intorno agli 83 anni. La differenza tra questi due orizzonti temporali – circa sedici anni – costituisce, appunto, lo scarto, tradizionalmente sottratto dal computo per evitare di risarcire redditi da lavoro che, dopo la quiescenza, non sarebbero comunque stati percepiti.

Il ragionamento della Corte ribalta questa logica. Proprio perché alla riduzione del reddito corrisponde una riduzione dei contributi e, quindi, di una pensione che sarà percepita fino alla fine della vita, lo spazio temporale che lo scarto sottraeva non rappresenta un “vuoto” risarcitorio, bensì l’area in cui si manifesta il danno previdenziale. Omettere lo scarto, capitalizzando il reddito perduto sull’intera aspettativa di vita anziché sul solo periodo lavorativo, diventa allora una tecnica equitativa per ricomprendere nella liquidazione anche la perdita pensionistica, senza doverne calcolare in via autonoma e analitica l’esatto ammontare.

È a questo punto che la decisione si salda con un’altra importante novità del 2024. L’Osservatorio sulla Giustizia civile del Tribunale di Milano ha infatti varato, nel giugno di quell’anno, le nuove tabelle per la capitalizzazione anticipata del danno patrimoniale futuro, colmando un vuoto pressoché secolare: fino ad allora molti Tribunali continuavano a servirsi delle tabelle di capitalizzazione di cui al Regio decreto 9 ottobre 1922, n.1403, di cui ricorreva nel 2022 il centenario, ovvero delle datate tabelle del C.S.M. (cosiddette “di Trevi”) del 1989. Le nuove tabelle milanesi si fondano su elementi scientificamente validati – le tavole di mortalità ISTAT, i tassi di rendimento dinamici EIOPA e una stima dell’inflazione attesa – e rispondono alle reiterate sollecitazioni della Cassazione verso coefficienti aggiornati e attendibili.

Proprio la struttura di queste tabelle ne fa lo strumento ideale per attuare il criterio equitativo suggerito dalla Corte. Le tabelle milanesi 2024 lavorano, infatti, su tre soli dati: l’età del danneggiato al momento della liquidazione, riportata nella prima colonna; il numero di anni per cui il reddito verrà perso, indicato nella riga di intestazione e definito “durata”; e il coefficiente di capitalizzazione che si legge all’incrocio tra riga e colonna, da moltiplicare per il reddito annuo perduto. È significativo che le istruzioni dell’Osservatorio precisino espressamente che la “durata” va determinata dal giudice con valutazione giuridica, «senza dover calcolare alcuno scarto»: il vecchio meccanismo correttivo è stato cioè incorporato nella scelta dell’orizzonte temporale.

Ne discende un’applicazione lineare del principio. Per ottenere il risarcimento comprensivo anche del danno alla pensione futura sarà sufficiente assumere, come “durata”, non il numero di anni mancanti al raggiungimento dell’età pensionabile (i 67 anni), bensì quello mancante al raggiungimento dell’aspettativa media di vita secondo l’ISTAT (gli 83 anni). Si pensi all’esempio reso esplicito dalle stesse istruzioni milanesi: un lavoratore quarantacinquenne con reddito di 24.000 euro annui, ove si assumesse la durata fino alla sola pensione (22 anni), riceverebbe la somma data dal coefficiente relativo a quell’arco; assumendo invece la durata sino all’aspettativa di vita, il coefficiente – e quindi il risarcimento -risulterà sensibilmente più elevato, e la differenza tra i due valori rappresenterà, in concreto, il ristoro del pregiudizio previdenziale.

Resta da sgombrare il campo dall’obiezione tradizionale, quella della locupletazione, che la stessa Corte d’Appello aveva fatto propria. Il punto è stato affrontato con nettezza dalla Terza Sezione: il vantaggio di percepire immediatamente, in un’unica soluzione, somme che sarebbero state acquisite negli anni – vantaggio finanziario di cui peraltro la capitalizzazione già tiene conto attraverso l’attualizzazione ai tassi di rendimento – non compensa il danno alla pensione futura. Quest’ultimo costituisce un pregiudizio maggiore e autonomo, da risarcire come tale.

Confondere il beneficio dell’anticipazione con il ristoro della perdita previdenziale significa, in definitiva, sottostimare il danno: esattamente l’errore in cui era incorsa la sentenza cassata.

La pronuncia si inserisce così in una linea evolutiva ormai consolidata della Terza Sezione – da Cass. n. 34108/2024 a Cass. n.11320/2025, passando per Cass. n. 29054/2025 e Cass. n. 21322/2025 -che restituisce piena effettività al principio di integralità del risarcimento di cui all’art. 1223 c.c. nella liquidazione del danno patrimoniale futuro. Ma il suo merito principale, sul piano operativo, è di aver coniugato un raffinato argomento di sistema previdenziale con uno strumento di calcolo immediatamente disponibile: la combinazione tra il criterio dell’omissione dello scarto e le tabelle di capitalizzazione milanesi 2024 consente, oggi, di tradurre il “danno alla pensione futura” in una posta risarcitoria concretamente quantificabile, prevedibile e omogenea.

Le spese legali dell’ATP vanno parametrate sempre al decisum del merito

Nota a Cass. civ., Sez. III, ord. 21 maggio 2026, n. 15518

di Avv. Donato Sandro Putignano

Massima

“Ai fini della liquidazione delle spese di giudizio (in esse comprese quelle relative al procedimento di ATP), nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il disputatum nel momento iniziale della lite non è risolutivo, dovendo tenersi conto poi dell’effettiva decisione (il decisum) del giudice, che fissa la dimensione reale della lite stessa secondo un criterio di adeguatezza e proporzionalità; ciò anche in considerazione della circostanza che nelle cause aventi ad oggetto pagamento di somme si ha riguardo, per la liquidazione degli onorari a carico della parte soccombente, alla somma attribuita alla parte vincitrice e non a quella domandata, e ciò per consentire di moderare la rivalsa delle spese entro i limiti del valore giudizialmente accertato, evitando che domande eventualmente esagerate conferiscano alla causa un valore diverso da quello reale”.

Il caso

La vicenda esaminata dalla Terza Sezione della Corte Suprema di Cassazione trae origine dal decesso di una paziente, avvenuto durante un ricovero conseguente a problematiche dell’apparato gastrointestinale. Nel corso della degenza la paziente era anche caduta e, successivamente, era deceduta all’esito delle complicanze insorte dopo l’intervento chirurgico.

Gli eredi della donna agirono nei confronti della ASL chiedendo il risarcimento sia del danno iure proprio da perdita del rapporto parentale sia del danno maturato dalla paziente negli ultimi giorni di vita.

La controversia presentava tuttavia una particolarità di grande rilievo tecnico. Nel procedimento di ATP ex art. 696 bis c.p.c., infatti, non era stato riconosciuto un nesso causale diretto tra condotta sanitaria e morte della paziente, ma soltanto una perdita di chance di sopravvivenza. Solo successivamente, nel giudizio di merito, a seguito della rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio disposta dal Tribunale, veniva invece accertato il diretto rapporto causale tra errore medico e decesso.

La CTU espletata nel giudizio ordinario conduceva quindi il Tribunale ad accogliere in larga misura la domanda risarcitoria, liquidando somme complessivamente superiori al milione di euro in favore dei familiari della vittima.

Per il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. veniva così liquidato un compenso di euro 9.500 oltre accessori.

La questione

La ASL proponeva appello contestando esclusivamente il quantum risarcitorio e la liquidazione delle spese. In particolare, sosteneva che il procedimento di ATP dovesse essere considerato di valore indeterminabile, poiché in quella fase il CTU aveva avuto il solo compito di verificare la configurabilità della responsabilità sanitaria senza procedere alla quantificazione dei danni.

La Corte d’Appello aderiva a tale impostazione e riduceva drasticamente le spese dell’ATP da euro 9.500 ad euro 3.442, ritenendo applicabile lo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile.

Secondo la Corte territoriale, il valore del procedimento preventivo doveva essere individuato esclusivamente sulla base del disputatum iniziale e della dichiarazione di valore contenuta nel ricorso per ATP, senza poter essere influenzato dall’esito successivo del giudizio di merito.

La questione giuridica posta all’attenzione della Cassazione era dunque estremamente rilevante: le spese dell’ATP devono essere parametrate al valore astrattamente attribuito a quel procedimento oppure al reale valore economico emerso dal decisum finale del giudizio?

Le soluzioni giuridiche

La Terza Sezione civile accoglie integralmente il ricorso proposto dagli eredi della paziente, affermando un principio rilevante, soprattutto nei procedimenti di responsabilità medica, dove il giudizio di merito ormai segue quasi sempre ad una procedura di consulenza tecnica preventiva.

La Suprema Corte ricorda innanzitutto il consolidato orientamento delle Sezioni Unite secondo cui il criterio del disputatum deve essere necessariamente contemperato con quello del decisum.

La Corte richiama espressamente la nota pronuncia delle Sezioni Unite n. 19014/2007, ribadendo che nelle cause aventi ad oggetto il pagamento di somme o il risarcimento dei danni “si ha riguardo, per la liquidazione degli onorari a carico della parte soccombente, alla somma attribuita alla parte vincitrice e non a quella domandata”.

Il principio trova fondamento nei criteri di proporzionalità ed adeguatezza dell’attività professionale effettivamente svolta dal difensore.

Secondo la Cassazione, la Corte d’Appello ha errato nel considerare irrilevante l’esito finale del giudizio di merito. Proprio il fatto che il processo si sia concluso con il riconoscimento di un risarcimento superiore al milione di euro dimostrava che il reale valore economico della controversia fosse enormemente superiore rispetto alla qualificazione formale iniziale del procedimento ex art. 696 bis c.p.c..

Ed è qui che la vicenda assume un rilievo particolarmente interessante.

Nel caso di specie, infatti, l’ATP aveva avuto un esito significativamente diverso rispetto al successivo giudizio di merito. In sede preventiva era stata riconosciuta soltanto una perdita di chance di sopravvivenza, mentre soltanto nel giudizio ordinario, dopo la rinnovazione della consulenza tecnica, era stato accertato il nesso causale diretto tra errore medico e decesso della paziente.

Nonostante tale differenza tra le due fasi processuali, la Cassazione ritiene comunque che anche le spese dell’ATP debbano essere parametrate al decisum finale.

Il principio di diritto formulato dalla Suprema Corte è particolarmente netto:

“ai fini della liquidazione delle spese di giudizio (in esse comprese quelle relative al procedimento di ATP), nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il disputatum nel momento iniziale della lite non è risolutivo, dovendo tenersi conto poi dell’effettiva decisione (il decisum) del giudice”.

La Corte chiarisce quindi che il procedimento di ATP non può essere isolato dal successivo sviluppo processuale. Anche quando la consulenza preventiva abbia avuto un contenuto limitato o persino parzialmente differente rispetto agli accertamenti successivamente maturati nel merito, il parametro decisivo resta comunque il valore reale della controversia così come definitivamente accertato dal giudice.

Osservazioni

L’ordinanza n. 15518 del 2026 assume una rilevanza pratica enorme nel contenzioso da responsabilità sanitaria.

Nella prassi giudiziaria, infatti, il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. viene frequentemente considerato come una fase autonoma, quasi sganciata dal successivo giudizio di merito. Proprio tale impostazione aveva consentito alla Corte d’Appello di Bari di sostenere che il valore della lite dovesse essere determinato esclusivamente sulla base della dichiarazione iniziale di “valore indeterminabile”.

La Cassazione supera radicalmente questa impostazione.

Il principio affermato dalla Terza Sezione appare particolarmente importante proprio nelle controversie di malpractice sanitaria, nelle quali non è affatto raro che l’ATP conduca a conclusioni differenti rispetto a quelle successivamente raggiunte nel giudizio ordinario, soprattutto dopo rinnovazioni della consulenza tecnica o approfondimenti istruttori.

La decisione evita così una conseguenza paradossale: quella di commisurare le spese difensive dell’ATP ad un valore minimale o indeterminabile anche quando l’intera vicenda processuale si sia poi conclusa con il riconoscimento di un danno di grande entità.

La soluzione adottata dalla Suprema Corte appare dunque coerente con la reale struttura del contenzioso sanitario moderno, nel quale il 696 bis costituisce quasi sempre il primo segmento di un unico percorso processuale destinato a trovare la propria reale dimensione economica soltanto nel decisum finale.

La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Bari affinché proceda ad una nuova liquidazione delle spese dell’ATP conformemente ai principi affermati dalla Cassazione.

Nessuna compensatio fra danno terminale e rendita Inail

Nota a Cass. civ., Sez. III, ord. 29 maggio 2026, n. 14356 – Rel. Rossetti

di Avv. Donato Sandro Putignano

Massima

La rendita costituita dall’INAIL in favore del lavoratore vittima di malattia professionale ristora un danno diverso da quello liquidato dal giudice di merito a titolo di danno terminale in caso di morte conseguente alle lesioni. Il danno biologico temporaneo e quello permanente hanno la medesima natura giuridica, ma non hanno il medesimo oggetto. Quel che conta ai fini della compensato lucri cum damno non è l’identità della “natura del danno”, ma l’identità del suo oggetto.

Il caso

La vicenda esaminata dalla Terza Sezione della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 14356 del 2026 trae origine da una prolungata inalazione di fibre di amianto sul luogo di lavoro che aveva determinato nel lavoratore lesioni di eccezionale entità, tali da condurre progressivamente al decesso dello stesso.

Prima della morte, l’Inail aveva riconosciuto in favore del danneggiato una rendita parametrata ad un danno biologico permanente di rilevantissima entità (85%). Nel successivo giudizio risarcitorio promosso dagli eredi nei confronti del responsabile civile, il nodo centrale del contendere è divenuto quello della possibile compensatio lucri cum damno tra quanto erogato dall’Inail e quanto dovuto iure hereditatis a titolo di danno biologico terminale.

Il Tribunale di Taranto, nel ricostruire il fatto storico, aveva accertato come le lesioni riportate dal lavoratore avessero determinato una lunga sopravvivenza caratterizzata da condizioni cliniche gravemente compromesse sino al definitivo esito letale. La Corte d’Appello di Lecce aveva confermato la sostanza dell’impianto decisorio, ribadendo anche l’impossibilità nel procedere allo scomputo della rendita Inail rispetto alle poste liquidate iure hereditatis, negando la comune matrice permanente del pregiudizio dinamico relazionale patito dal lavoratore.

La questione

È proprio su questo punto che interviene l’ordinanza della Cassazione: può esserci compensazione tra la rendita Inail e il danno biologico terminale liquidato dal giudice civile in caso di morte conseguente alla lesioni?

Le soluzioni giuridiche

La motivazione sviluppata dalla Terza Sezione appare, almeno sul piano della struttura logica interna, perfettamente coerente con il percorso già inaugurato dalla stessa Corte negli ultimi anni. Il Collegio osserva infatti che l’Inail “non indennizza né il danno biologico temporaneo, né il danno morale”, ma esclusivamente il danno biologico permanente e, oltre determinate soglie, il danno patrimoniale da incapacità lavorativa. Ne consegue che la rendita costituita dall’istituto assicuratore sociale ristora un pregiudizio ontologicamente diverso da quello riconosciuto dal giudice civile a titolo di danno terminale.

La Corte aggiunge un passaggio particolarmente significativo, destinato inevitabilmente a incidere sul dibattito dottrinale e giurisprudenziale: il danno biologico temporaneo e quello permanente “se hanno la medesima natura giuridica, non hanno il medesimo oggetto”. Ed è proprio l’identità dell’oggetto del danno — e non la mera identità della sua natura — che rileva ai fini della compensatio lucri cum damno.

L’affermazione, sul piano teorico, è di assoluta importanza. Il danno biologico temporaneo terminale viene quindi qualificato come un pregiudizio diverso dal danno biologico permanente indennizzato dall’Inail. Da qui l’impossibilità dello scomputo.

Osservazioni

Tuttavia, la questione probabilmente avrebbe meritato un approfondimento ulteriore, soprattutto alla luce di un contrasto — sorprendentemente non menzionato — esistente all’interno della stessa Terza Sezione.

Solo pochi mesi prima, infatti, con l’ordinanza n. 26749 del 5/10/2025, sempre in una fattispecie di decesso sopravvenuto a gravissime lesioni e sempre in presenza di una rendita Inail riconosciuta quando il danneggiato era ancora in vita, la Cassazione era giunta a conclusioni opposte.

In quella decisione, la Corte aveva ritenuto legittima la compensatio osservando che il pregiudizio liquidato iure hereditatis, pur determinato attraverso criteri tabellari tipici dell’invalidità temporanea, integrasse in realtà un danno biologico permanente. Secondo quella pronuncia, il “danno biologico terminale” non costituirebbe cosa diversa rispetto al danno biologico indennizzato dall’Inail, poiché entrambi esprimerebbero il medesimo pregiudizio consistente nella compromissione dell’integrità psicofisica e dell’autodeterminazione del soggetto.

Il contrasto appare evidente.

In entrambe le vicende il danneggiato era sopravvissuto per un significativo lasso temporale alle lesioni riportate. In entrambi i casi la commissione Inail aveva visitato il lavoratore quando era ancora in vita, attribuendo allo stesso una percentuale di invalidità permanente estremamente elevata. In entrambi i casi, al momento della liquidazione giudiziale, il soggetto era ormai deceduto proprio a causa delle lesioni originarie.

Soprattutto, in entrambi i procedimenti veniva richiamato il principio affermato dalla nota ordinanza n. 28168 del 2019, sempre con relatore Rossetti, secondo cui, quando la morte derivi dalle medesime lesioni, non è concepibile un danno biologico permanente, ma esclusivamente un danno biologico temporaneo terminale.

Il passaggio centrale di quella pronuncia è noto: “quando la vittima di lesioni personali muoia a causa di quest’ultima, l’unico danno alla salute concepibile è il danno alla salute temporaneo”. La Corte affermava inoltre che il consolidamento dei postumi presupporrebbe la sopravvivenza della vittima e la guarigione clinica.

Ed è proprio qui che emerge il problema teorico di fondo.

Di che natura è realmente il danno patito in vita da chi successivamente muore per effetto delle stesse lesioni? Si tratta di un danno permanente, al quale vengono semplicemente applicati criteri liquidativi mutuati dall’invalidità temporanea? Oppure si tratta di un danno ontologicamente temporaneo?

Se si combinassero le motivazioni del 2019 e del 2026 sembrerebbe doversi preferire la seconda soluzione. Il danno terminale sarebbe cioè un danno ontologicamente temporaneo e, proprio per tale ragione, estraneo all’area indennizzata dall’Inail.

La ricostruzione, però, pone interrogativi di enorme rilievo medico-legale.

Il medico legale dell’Inail visita, infatti, il danneggiato quando questi è ancora in vita e attribuisce allo stesso una percentuale di danno biologico permanente, utilizzando baremes propri dell’invalidità permanente. Lo stesso avviene nelle consulenze tecniche civili. Si assiste così ad una situazione apparentemente paradossale: il medesimo pregiudizio viene qualificato come permanente finché il soggetto è vivo e diventa temporaneo nel momento in cui il danneggiato muore per effetto di quelle stesse lesioni.

La distinzione sembra allora dipendere non tanto dalla natura intrinseca del pregiudizio, quanto dal momento storico in cui interviene la liquidazione.

Il tema si intreccia inevitabilmente con quello del rischio latente e della riduzione dell’aspettativa di vita.

Nella sentenza n. 26118 del 2021, sempre relatore Rossetti, la Cassazione aveva esaminato il caso di un minore portatore di invalidità permanente del 91%, con aspettativa di vita significativamente ridotta a causa delle lesioni. In quella occasione la Corte aveva parlato espressamente di danno biologico permanente aggravato dal rischio latente di premorienza, proprio perché il soggetto era ancora in vita al momento della decisione. Se però il decesso fosse intervenuto prima della rimessione della causa in decisione — secondo il criterio temporale individuato dalla successiva ordinanza n. 6499 del 2026 — la medesima situazione sarebbe stata sicuramente qualificata come danno biologico temporaneo terminale.

È dunque evidente come il discrimine finisca per essere rappresentato dal sopravvenire o meno del decesso prima della liquidazione.

Tornando allora alla questione Inail, il riconoscimento originario della rendita appare corretto, poiché al momento della visita il danno veniva effettivamente qualificato come permanente. Tuttavia, una volta intervenuta la morte del danneggiato, il responsabile civile non risponde più di un danno biologico permanente, ma di un danno terminale temporaneo. Venendo meno l’identità dell’oggetto del pregiudizio, viene meno anche il presupposto della compensatio.

La soluzione accolta dall’ordinanza n. 14356 del 2026 appare quindi coerente con la struttura concettuale costruita dalla stessa Terza Sezione negli ultimi anni, pur lasciando aperte numerose tensioni sistematiche.

Rimane infine un ulteriore profilo di particolare interesse pratico.

Il decesso del danneggiato prima della decisione può infatti generare rilevantissime differenze liquidatorie rispetto a situazioni sostanzialmente identiche. Due soggetti colpiti dalle medesime lesioni gravissime potrebbero ricevere trattamenti differenti a seconda che uno sia ancora in vita al momento della sentenza e l’altro sia deceduto.

Tuttavia, proprio il ricorso al concetto di rischio latente consente di recuperare equilibrio nella liquidazione equitativa. Al soggetto ancora in vita, ma con aspettativa di sopravvivenza drasticamente ridotta dalle lesioni, il danno biologico permanente deve infatti essere liquidato non sulla base dell’aspettativa di vita concreta, ma su quella statistica ISTAT. In tal modo, il valore capitale del danno biologico permanente rimarrebbe normalmente superiore ai ratei della rendita Inail percepiti in vita, evitando che il danneggiato (o meglio i suoi eredi) subisca una sostanziale penalizzazione rispetto a chi muoia prima della definizione del giudizio.

La materia, dunque, resta tutt’altro che pacificata. L’ordinanza n. 14356 del 2026 rappresenta certamente un importante tassello nella costruzione dogmatica del rapporto tra danno terminale e prestazioni Inail, ma al tempo stesso evidenzia come il sistema continui a muoversi lungo un confine estremamente instabile, nel quale categorie medico-legali e categorie giuridiche non sempre riescono a sovrapporsi perfettamente.

Riferimenti Giurisprudenziali

Tribunale Taranto, n. 1557/2019

Corte d’Appello di Lecce n. 1229/2021

Cassazione Civile Terza Sezione n. 26749/2025

Cassazione Civile Terza Sezione n. 26118/2021

Cassazione Civile Terza Sezione n. 6499/2026