L’infante sa ricevere l’amore del padre: il risarcimento del danno da recisione della corrispondenza di amorosi sensi tra genitore e figlio di pochi mesi
(nota a Cass. civ., sez. III, ord. 20 luglio 2026, n. 23544)
di Avv. Donato Sandro Putignano
Massima
In tema di danno da perdita del rapporto parentale, non può negarsi all’infante — nella specie, un bimbo di otto mesi orfano del padre deceduto in un sinistro stradale — la capacità di “ricevere” i benefici della relazione affettiva con il genitore, atteso che, alla luce delle acquisizioni della psicologia dello sviluppo, della neurobiologia neonatale e della teoria dell’attaccamento, anche un bambino di pochi mesi, pur privo delle strutture cognitive idonee a elaborare i concetti astratti di “padre” o di “affetto”, avverte ed elabora l’apporto della relazione paterna sul piano sensitivo, somato-sensoriale ed emotivo-funzionale; la definitiva cancellazione di tali apporti integra pertanto un danno non patrimoniale risarcibile, a nulla rilevando l’incapacità della vittima di concettualizzare coscientemente il senso della perdita.
Ai fini della tutela risarcitoria delle relazioni affettive, la “convivenza” non si identifica con la “coabitazione”: la prima allude alla sostanza di uno stabile vincolo affettivo idoneo a segnare la vita sentimentale ed emozionale della persona, la seconda alla mera forma organizzativa e logistica della vita a due; sicché, una volta comprovata la sussistenza di una stabile relazione affettiva, l’assenza di una coabitazione continuativa non esclude la piena meritevolezza di protezione del rapporto, né sul piano del danno non patrimoniale, né su quello del danno patrimoniale da perdita della contribuzione economica.
Sommario: 1. Il caso. – 2. La questione: l’infante può “perdere” ciò che non sa di avere? – 3. La corrispondenza di amorosi sensi tra padre e figlio infante come fatto oggettivo: il superamento di Cass. n. 12987/2022. – 4. Le ricadute risarcitorie: liquidazione a punti e obbligo di motivazione. – 5. Convivenza senza coabitazione: la tutela del legame affettivo e del progetto di vita comune. – 6. Il danno patrimoniale della compagna non coabitante.
1. Il caso
La vicenda trae origine da un sinistro stradale mortale nel quale perde la vita un giovane uomo di ventidue anni, compagno della ricorrente e padre di un bambino di appena otto mesi. La Corte d’Appello di Perugia, confermando la decisione di primo grado, aveva ritenuto pienamente satisfattivi gli importi corrisposti dall’assicuratore, sulla scorta di un triplice ordine di argomenti: (i) tra la madre e il padre del bambino, pur sussistendo un intenso rapporto affettivo consolidato dalla nascita del figlio, non sarebbe intercorsa alcuna materiale convivenza, sicché il danno della compagna andava confinato alla sola dimensione morale-soggettiva, senza riflessi dinamico-relazionali; (ii) l’assenza di un legame formalizzato precludeva il riconoscimento di qualsivoglia danno patrimoniale, non esistendo — secondo la corte territoriale — alcun vincolo di solidarietà economica tra conviventi; (iii) quanto al bambino, la sua condizione di infante al momento del decesso del padre avrebbe reso il pregiudizio da perdita del rapporto parentale necessariamente ridotto, per l’asserita impossibilità di avvertire la perdita di quegli aspetti di reciproco affetto, solidarietà e comunanza familiare che presuppongono la concreta capacità di trarre beneficio dal rapporto; capacità presunta assente in un bimbo di pochi mesi.
La Terza Sezione, con l’ordinanza in commento (rel. Dell’Utri), accoglie integralmente il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Corte d’Appello di Perugia in diversa composizione, consegnando all’interprete una pronuncia destinata a lasciare il segno su due fronti: la piena risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale patito dall’infante e la definitiva emancipazione della nozione di convivenza dal dato estrinseco della coabitazione.
2. La questione: l’infante può “perdere” ciò che non sa di avere?
Il cuore della pronuncia — e la sua parte più preziosa — sta nella risposta che la Corte offre a un interrogativo tanto antico quanto insidioso: può un bambino di pochi mesi, incapace di concettualizzare la figura paterna, subire un danno risarcibile dalla perdita del padre? La corte territoriale aveva risposto negativamente, mutuando testualmente la motivazione di Cass., sez. III, 26 aprile 2022, n. 12987, secondo cui la perdita del rapporto parentale, quale perdita delle “utilità” che il rapporto consente (reciproco affetto, solidarietà, comunanza familiare), rileverebbe solo per il congiunto che di tale rapporto sia parte nel senso di poterne trarre attualmente beneficio: se può ammettersi, in astratto, una sofferenza postuma, non potrebbe ammettersi un “godimento postumo” dei beni che il rapporto familiare consente.
La Terza Sezione non si limita a distinguere il precedente (elaborato, peraltro, in relazione alla ben diversa premessa della lesione del rapporto tra nonno e nipote), ma dichiara espressamente di volerne rimeditare in termini critici gli assunti di base, giudicando “ingiustificatamente apodittica” l’affermazione della supposta incapacità dell’infante di ricevere — non di percepire in termini coscienti, ma di ricevere oggettivamente — i benefici connessi al rapporto diretto e immediato con il proprio padre.
3. La corrispondenza di amorosi sensi tra padre e figlio infante come fatto oggettivo: il superamento di Cass. n. 12987/2022
Il pregio della pronuncia sta nell’aver tradotto in linguaggio giuridico ciò che la scienza ha da tempo acclarato. La Corte convoca, con inconsueta ampiezza, le evidenze della psicologia dello sviluppo, della neurobiologia neonatale e della teoria dell’attaccamento, per affermare che anche un bimbo di pochi mesi, pur non possedendo le strutture cognitive idonee a elaborare i concetti astratti di “padre” o di “affetto”, è pienamente in grado di avvertire ed elaborare l’apporto della relazione paterna sul piano sensitivo, somato-sensoriale ed emotivo-funzionale.
La memoria sensoriale del neonato — osserva il Collegio — pur non riconoscendo le persone tramite categorie logiche, registra, attraverso la fittissima rete degli stimoli dell’udito, del tatto e dell’olfatto (una voce che ritorna e si differenzia con familiarità, i modi di un irripetibile abbraccio, un odore riconosciuto e specifico), quella specifica presenza paterna come un pattern familiare e sicuro. Sul piano neurobiologico, la partecipazione affettiva del padre si traduce in una regolazione fisiologica oggettiva — sincronizzazioni emotive e cardiache, ritmi biologici, produzione di ossitocina e dopamina — capace di determinare il passaggio da uno stato di tensione a uno di quiete e sicurezza. E la psicologia dello sviluppo ha da tempo superato l’idea che il legame con il padre sia meramente secondario o derivato rispetto a quello materno: il bambino avverte l’apporto paterno come un canale di stimolazione differente, percepito sul piano propriocettivo e cinestetico, che lo chiama a sperimentare modi diversi di entrare in relazione.
L’affetto paterno, per un bimbo di pochi mesi, non è dunque un sentimento da interpretare, ma un fatto oggettivo di natura fisico-sensoriale: assenza di minaccia, apporto di calore, stabilità posturale, stimolazione vitale, sintonizzazione bio-comportamentale. È — nella suggestiva immagine della Corte — un “alfabeto primario” attraverso il quale il sistema nervoso del bambino inizia a mappare il mondo come un luogo sicuro. Recidere quella corrispondenza di amorosi sensi — che non abbisogna di parole né di concetti per essere reale — significa cancellare un patrimonio di apporti relazionali e affettivi già vissuti “in termini di indiscutibile certezza e di irrefragabile attualità”.
Ne discende il principio, di portata generale, che merita d’essere scolpito: se la logica del danno si muove sul terreno della perdita oggettivamente rilevabile, nessun rilievo può essere riconosciuto all’incapacità della vittima di concettualizzare coscientemente il senso di quella perdita. Al piccolo orfano non è lecito negare pregiudizialmente — id est, arbitrariamente — alcuna capacità di ricevere, non già per la mediazione di facoltà razionali o intellettive, bensì attraverso la ricchezza della propria ricettività senziente, tutto ciò che gli apporti affettivi del padre avrebbero potuto continuare quotidianamente a regalargli “per il solo fatto d’esserci”. L’improvvisa scomparsa di tali apporti si traduce nell’evidenza di un danno non patrimoniale: la definitiva cancellazione dei contenuti — ineffabili, ma realissimi — di quella relazione quale strumento di costruzione progressiva di un’affettività in via di edificazione e stabilizzazione.
È una pagina di civiltà giuridica. La sentenza sottrae l’infante a una concezione adultocentrica del danno parentale, che finiva paradossalmente per punire la vittima più fragile proprio in ragione della sua fragilità: quanto più piccolo il superstite, tanto minore il risarcimento, quando invece è proprio il bambino di pochi mesi a perdere tutto — l’intera vita di relazione con il padre, dal primo passo all’ultimo consiglio — e a perderlo per sempre.
4. Le ricadute risarcitorie: liquidazione a punti e obbligo di motivazione
Sul piano liquidatorio, la Corte censura la sentenza d’appello anche per aver determinato gli importi risarcitori (per la madre, Euro 230.000,00 ridotti del 5% per il contributo causale della vittima) senza esplicitare alcun riferimento ai criteri seguiti, in violazione del principio per cui, nella liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, il giudice che faccia uso dello strumento tabellare è tenuto a indicare in motivazione gli elementi di calcolo impiegati (Cass. n. 761/2025) e, più in generale, il valore monetario di base da cui il ragionamento ha preso le mosse e il sistema con il quale esso è stato elaborato (Cass. n. 2960/2026).
Viene ribadito, in vista del giudizio di rinvio, l’insegnamento consolidato a partire da Cass. n. 33005/2021 e ripreso da Cass. n. 5948/2023: il danno da perdita del rapporto parentale dev’essere liquidato secondo una tabella basata sul sistema “a punti”, che preveda l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti — indefettibilmente: età della vittima, età del superstite, grado di parentela e convivenza — con l’indicazione dei relativi punteggi; salva la possibilità di un sistema diverso, purché sorretto da adeguata motivazione. Il che, riletto alla luce del principio affermato sub § 3, comporta che l’età precocissima del superstite non potrà più operare quale fattore di svilimento aprioristico del pregiudizio: al contrario, la giovanissima età dell’orfano, dilatando la durata della privazione, milita semmai — nella logica stessa delle tabelle milanesi a punti — verso i valori più elevati della forbice risarcitoria.
5. Convivenza senza coabitazione: la tutela del legame affettivo e del progetto di vita comune
La pronuncia merita d’essere letta — e riletta — anche per la parte in cui affronta la posizione della compagna del defunto. La corte territoriale aveva degradato la relazione tra i due giovani genitori a “mera relazione affettiva”, valorizzando la circostanza che il padre del bambino vivesse alternativamente presso la compagna e presso la propria madre, senza una coabitazione continuativa; e su questa base aveva negato tanto la componente dinamico-relazionale del danno non patrimoniale quanto qualsiasi danno patrimoniale.
La Cassazione smonta l’equazione con una distinzione lessicale e concettuale destinata a fare scuola: “convivenza” e “coabitazione” denotano fenomeni sociali frequentemente connessi ma non sovrapponibili. La convivenza allude alla sostanza di uno stabile vincolo affettivo, che segna con intensità e profondità la vita sentimentale ed emozionale del singolo e conferisce senso ai suoi percorsi di realizzazione personale; la coabitazione attiene alla mera forma organizzativa della “vita a due” in termini logistici. Le ragioni che inducono l’ordinamento a conferire rilievo extracontrattuale alla convivenza non riposano sul dato estrinseco della coabitazione, la quale assume il ruolo di mero indice presuntivo di carattere probatorio: comprovata oggettivamente la stabile relazione affettiva, l’assenza (o la non ancora avvenuta instaurazione) di una coabitazione continuativa non esclude la piena meritevolezza di protezione del rapporto, assumendo rilevanza, sul piano valoriale, il solo contenuto affettivo del legame quale fonte di realizzazione personale (in continuità con Cass. n. 27321/2025, Cass. n. 8911/2026 e, più risalente, Cass. n. 7128/2013; in senso speculare, Cass. n. 31867/2023, per cui la mera coabitazione senza legame affettivo non basta).
Applicando il principio al caso concreto, la Corte giudica “radicalmente non condivisibile, già sul piano di un’elementare lettura dei fatti della vita quotidiana”, il ragionamento del giudice d’appello: l’incontestata dimostrazione dell’intenso legame affettivo tra i due giovani — vieppiù confermato dal concepimento e dalla generazione di un figlio, ossia dal più tangibile dei progetti di vita in comune — giustifica, in chiave presuntiva, tanto la lesione dell’equilibrio morale e affettivo della superstite quanto lo sconvolgimento della sua vita nella proiezione dinamico-relazionale. Non può infatti trascurarsi l’incidenza fortemente negativa, quando non radicalmente travolgente, della scomparsa di un riferimento affettivo fondamentale dell’esistenza — il compagno di vita, padre del proprio figlio — sulle abitudini della vita quotidiana, “esattamente come accade nei casi di perdita di rapporti parentali consacrati da un legame di natura formale, in cui la relazione con l’altro entra nell’esistenza di ciascuno come il polo attrattivo di una direzione che si distende giorno per giorno nel tempo”.
Il messaggio è limpido: due persone che non convivono sotto lo stesso tetto e non sono sposate, ma sono legate da un profondo vincolo affettivo e da un progetto di vita comune, godono della medesima tutela risarcitoria riconosciuta alle relazioni formalizzate. Ciò che l’ordinamento protegge non è la forma — un matrimonio, un’unione civile, un contratto di convivenza, un contratto di locazione cointestato — ma la sostanza della relazione come fonte di realizzazione della persona ex art. 2 Cost.
6. Il danno patrimoniale della compagna non coabitante
Coerente corollario è la cassazione della sentenza anche nella parte in cui aveva liquidato come “pacifica” l’inesistenza di un vincolo di solidarietà economica tra conviventi. La Corte richiama il proprio recente insegnamento (Cass. n. 28/2025) per cui le unioni di fatto, quali forme di organizzazione dei rapporti affettivi tutelate dall’art. 2 Cost., giustificano il riconoscimento di reciproci doveri di natura morale e sociale suscettibili di concretizzarsi in attività di assistenza materiale e contribuzione economica, configurabili come adempimento di obbligazione naturale ex art. 2034 c.c.; e ribadisce che il diritto al risarcimento del danno da uccisione spetta — tanto per il danno morale quanto per quello patrimoniale — anche al convivente more uxorio, ove dimostrati la stabilità del rapporto e lo stabile contributo economico apportato in vita dal defunto (Cass. n. 23725/2008; Cass. n. 2988/1994).
La necessaria equiparazione valoriale delle relazioni affettive, indipendentemente dai rivestimenti formali, si traduce — pur in mancanza di vincolo formale — nel ragionevole riconoscimento di obblighi di lealtà, correttezza e solidarietà, ai quali non sono pregiudizialmente estranei profili d’indole economica, specie là dove la generazione di un figlio abbia comportato una ripartizione dei compiti di dedizione, accudimento e cura, con le possibili rinunce alle prospettive professionali che ne derivano. Al giudice del rinvio è dunque rimesso di ricostruire in concreto le modalità di organizzazione economico-materiale del rapporto, per verificare se il defunto avesse inteso vincolarsi a impegni di contribuzione dotati di prospettabile continuità, tali da fondare un’apprezzabile aspettativa per il futuro.


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