Frattura di caviglia trattata senza necessario intervento chirurgico di stabilizzazione

Una semplice caduta domestica si è trasformata, per Anna (nome di fantasia), in un lungo percorso di cure, riabilitazione e difficoltà nella deambulazione. È per questo motivo che la donna si è rivolta a Iuremed, dopo che negli anni successivi al trauma aveva continuato a convivere con dolore, limitazione funzionale e una progressiva deformità della caviglia sinistra.

La vicenda trae origine dall’8 luglio 2018, quando Anna riportò un trauma alla caviglia sinistra e al piede destro in seguito ad una caduta accidentale. Il giorno successivo venne accompagnata al Pronto Soccorso, dove gli accertamenti radiografici evidenziarono una frattura bimalleolare della caviglia sinistra con interessamento del malleolo posteriore, classificata come frattura Weber B transindesmosica, oltre ad una frattura della base del quinto metatarso del piede destro.

Nonostante il quadro radiologico fosse stato correttamente descritto dal radiologo, il trattamento scelto dai sanitari fu esclusivamente conservativo. Alla paziente venne infatti applicato un gesso a stivaletto, senza procedere ad alcun intervento chirurgico di stabilizzazione della caviglia.

Nei mesi successivi Anna fu sottoposta a controlli radiografici, visite fisiatriche e ad un lungo percorso riabilitativo. Dopo la rimozione del gesso iniziò gradualmente la deambulazione con tutore e stampelle, proseguendo poi il recupero funzionale presso strutture specialistiche.

Tuttavia, nonostante la guarigione della frattura, con il passare del tempo emersero esiti permanenti sempre più evidenti. Gli esami radiografici eseguiti negli anni successivi documentarono infatti un quadro artrosico della caviglia sinistra con riduzione dell’interlinea articolare e sclerosi dei capi ossei.

Nel corso della consulenza tecnica d’ufficio disposta dal Tribunale di Ivrea, i CTU hanno rilevato che Anna presenta ancora oggi una deformità della caviglia con atteggiamento in valgo-supinazione, riduzione dei movimenti articolari, dolore e difficoltà nella deambulazione. La paziente ha riferito di riuscire a camminare solo per brevi tratti, lamentando stanchezza, rallentamento della marcia e gonfiore degli arti inferiori.

Secondo i consulenti nominati dal Giudice, il punto centrale della vicenda è rappresentato proprio dall’errata scelta terapeutica iniziale. I CTU hanno infatti chiarito che la frattura riportata da Anna era una lesione instabile che richiedeva un trattamento chirurgico di osteosintesi con placca e vite transindesmosica.

La relazione è particolarmente netta nell’individuare la condotta colposa dei sanitari. I consulenti spiegano che, nelle fratture Weber B con interessamento del terzo malleolo, vi è indicazione chirurgica proprio per evitare instabilità articolari permanenti. Nel caso di Anna, invece, la mancata stabilizzazione del perone e della sindesmosi ha determinato, con il carico, la progressiva valgizzazione dell’astragalo e lo scivolamento della tibia, con conseguente deformità della caviglia.

I CTU precisano inoltre che non si trattava di un intervento particolarmente complesso e che la prestazione chirurgica richiesta “non implicava la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà”.

Particolarmente rilevante è anche il passaggio con cui il collegio peritale respinge le osservazioni difensive della struttura sanitaria, secondo cui le pluripatologie della paziente avrebbero potuto giustificare la scelta conservativa. I consulenti definiscono infatti tale ricostruzione “del tutto ipotetica” e non supportata dalla documentazione clinica. Aggiungono inoltre che la chirurgia indicata nel caso concreto era una procedura ortopedica frequente, eseguibile anche con anestesia loco-regionale e generalmente ben tollerata.

Quanto agli esiti permanenti, i CTU hanno riconosciuto un danno biologico differenziale pari al 6%, attribuendolo proprio all’errato trattamento della frattura. Hanno inoltre evidenziato come la deformità residua sia oggi correggibile soltanto mediante un intervento di artrodesi tibio-astragalica.

La vicenda di Anna rappresenta ancora una volta un esempio di quanto, in ortopedia traumatologica, la corretta valutazione della stabilità di una frattura sia decisiva per evitare esiti invalidanti permanenti. Anche una lesione apparentemente “composta”, infatti, può richiedere un trattamento chirurgico quando il rischio di instabilità articolare è elevato. In questo caso, secondo i CTU, la mancata scelta chirurgica ha determinato un peggioramento permanente della funzionalità della caviglia della paziente.

Articolo 9 Legge Gelli inderogabile, rivalsa e regresso solo per colpa grave: la Cassazione (ord. n. 9949/2026) limita la chiamata del medico terzo

Con l’ordinanza n. 9949 del 17/4/2026, la Terza Sezione civile della Corte di Cassazione interviene su uno dei nodi più delicati della responsabilità sanitaria: l’interpretazione dell’articolo 9 della Legge Gelli-Bianco, offrendo una lettura che segna un passaggio decisivo verso la piena attuazione dell’impianto normativo voluto dal legislatore nel 2017.

L’ordinanza si colloca in un solco interpretativo che, pur già tracciato in precedenti arresti, trova qui una formulazione particolarmente chiara e, soprattutto, operativa. Il punto di partenza è l’obiettivo dichiarato della legge Gelli: sottrarre il medico persona fisica alla pressione diretta del contenzioso risarcitorio, concentrando il rischio giuridico in capo alla struttura sanitaria.

L’inderogabilità dell’articolo 9: limite ai patti interni

Uno dei passaggi più rilevanti della pronuncia riguarda la natura inderogabile dell’articolo 9. La Corte afferma con decisione che i limiti alla rivalsa non possono essere elusi attraverso patti privatistici tra struttura e sanitario. Si tratta di un chiarimento di sistema: la disciplina della rivalsa non è una norma dispositiva, ma una regola imperativa che incide sull’equilibrio complessivo della responsabilità sanitaria.

“Tale scelta interpretativa e sistematica costituisce una presa di posizione chiara e dirimente sull’intero assetto della domanda di rivalsa, poiché l’applicazione dell’art. 9 della L. n. 24/2017 come norma speciale di disciplina del rapporto interno implica, sul piano logico-giuridico, l’esclusione dell’operatività di criteri diversi di imputazione e di riparto della responsabilità, siano essi di fonte codicistica o negoziale (l’art. 7 del contratto libero-professionale) incompatibili con la soglia legale – la ricorrenza del dolo o della colpa grave del sanitario – introdotta dal legislatore.”

In questa prospettiva, eventuali clausole contrattuali che amplino la responsabilità del medico rispetto ai limiti legali devono ritenersi inefficaci. Il legislatore ha inteso costruire un sistema chiuso, in cui la responsabilità del sanitario è contenuta entro confini ben definiti, funzionali non solo alla tutela del professionista, ma anche alla sostenibilità complessiva del sistema sanitario.

Rivalsa e regresso: superata la distinzione restrittiva

Di particolare rilievo è l’estensione espressa dei limiti dell’articolo 9 anche all’azione di regresso. Il dato normativo, come noto, menzionava esplicitamente la rivalsa, lasciando margini interpretativi sulla sorte del regresso. Proprio su questa lacuna si erano innestate letture restrittive, che tendevano a sottrarre il regresso ai limiti più stringenti previsti per la rivalsa.

“Del resto, il richiamo al fondamento codicistico del regresso tra condebitori solidali e alla disciplina negoziale invocata dalla struttura sanitaria risulta logicamente incompatibile con l’applicazione dell’art. 9 della L. n. 24/2017 come norma speciale, destinata a governare in via prioritaria e assorbente il rapporto interno tra struttura e sanitario nelle ipotesi di prestazione resa mediante l’organizzazione sanitaria.”

La Cassazione interviene in modo netto: non vi è alcuna ragione sistematica per differenziare le due azioni. Entrambe perseguono la medesima finalità di riequilibrio interno tra coobbligati e, pertanto, devono essere assoggettate agli stessi presupposti e agli stessi limiti. Il risultato è una uniformazione del regime giuridico che elimina una delle principali incertezze applicative degli ultimi anni.

Il requisito della colpa grave: una definizione rigorosa

Altro passaggio centrale riguarda la delimitazione della colpa grave, presupposto indefettibile per l’esercizio sia della rivalsa sia del regresso. La Corte accoglie e valorizza una definizione particolarmente stringente, qualificando la colpa grave come “eccezionale e inescusabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute”.

“Il richiamo, operato dalla Corte territoriale, alla definizione di colpa grave quale “eccezionale e inescusabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute” si colloca nel solco della giurisprudenza di questa Corte che, in tema di responsabilità sanitaria, utilizza tale parametro per delimitare l’area di operatività dell’azione di rivalsa, evitando che essa si risolva in una traslazione automatica sul sanitario di ogni ipotesi di colpa professionale.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la Corte d’Appello non ha sovrapposto piani concettuali distinti, né ha applicato una nozione di colpa grave “eccezionale” propria di fattispecie atipiche o straordinarie. Al contrario, essa ha fatto applicazione di un criterio selettivo coerente con la funzione dell’art. 9 della L. n. 24/2017, che è quella di circoscrivere l’azione di rivalsa ai soli casi di maggiore gravità della colpa, escludendone l’operatività in presenza di meri profili di colpa professionale, atteso che la nozione di colpa grave non coincide con qualsiasi scostamento dalle regole dell’arte, ma richiede una valutazione qualificata della condotta, tale da evidenziare un grado di negligenza, imprudenza o imperizia eccedente l’ordinaria colpa professionale”.

Non si tratta di una formula meramente descrittiva, ma di un criterio selettivo ad alta soglia. La conseguenza è immediata sul piano processuale: la struttura sanitaria che intenda agire contro il medico deve allegare e dimostrare non una generica colpa professionale, ma una deviazione qualificata, anomala rispetto agli standard condivisi della pratica clinica.

Questo innalzamento del livello probatorio rafforza ulteriormente la funzione protettiva dell’articolo 9 e rende residuale, in concreto, l’azione nei confronti del sanitario.

Applicabilità anche ai medici “libero-professionisti” inseriti nella struttura

La Corte affronta inoltre una questione di grande rilevanza pratica: l’applicabilità dei limiti dell’articolo 9 ai medici che, pur essendo remunerati direttamente dal paziente, operano all’interno dell’organizzazione della struttura sanitaria.

La risposta è affermativa. Ciò che rileva non è il regime formale del rapporto economico, ma l’inserimento funzionale del medico nell’apparato organizzativo della struttura. Se il sanitario si avvale delle risorse, dei protocolli e dell’organizzazione della struttura, deve beneficiarne anche sul piano della limitazione della responsabilità interna.

Si tratta di un passaggio che evita facili aggiramenti della norma e conferma la centralità del criterio organizzativo nella responsabilità sanitaria.

“Ciò che rileva ai fi ni dell’applicabilità dell’art. 9 della L. n. 24/2017 non è la qualificazione della responsabilità del sanitario verso il paziente in termini contrattuali o aquiliani, bensì il fatto che il danno si sia prodotto nell’ambito di una prestazione sanitaria erogata attraverso l’organizzazione della struttura che abbia messo a disposizione sale operatorie, apparecchiature, personale e supporti logistico-assistenziali. In tali ipotesi, l’esercente la professione sanitaria, anche se libero professionista e anche se contrattualmente obbligato nei confronti del paziente, opera quale ausiliario della struttura ai sensi dell’art. 1228 c.c. (richiamato dall’art. 7, primo comma, L. n. 24/2017 quale fondamento e paradigma della responsabilità della struttura), con la conseguenza che quest’ultima – secondo la qui condivisa esegesi della norma codicistica fornita da Cass. 11/11/2019, n. 28987 – risponde verso il danneggiato per fatto proprio e che il rapporto interno tra struttura e sanitario regolato dalla disciplina della rivalsa siccome dettata dall’art. 9 della L. n. 24/2017”.

Verso l’esclusione del medico dal processo?

L’ordinanza si chiude con un’apertura di grande interesse prospettico. La Corte richiama il terzo comma dell’articolo 9, secondo cui, se il medico non è parte del giudizio, l’azione di rivalsa può essere esercitata solo dopo la condanna della struttura.

“È opportuno precisare che la ritenuta infondatezza della domanda di rivalsa, quale ragione più liquida, rende ultroneo porsi la questione della rilevabilità anche d’ufficio della questione dell’ammissibilità della chiamata in garanzia del Pa.Gi. da parte della struttura nel giudizio risarcitorio promosso dalla To.An. nei soli confronti di quest’ultima, in forza dell’art. 9, primo e terzo comma, L. n. 24 del2017; questione rimessa alla trattazione in Pubblica Udienza da Cass. 30/03/2026, n. 7608”.

Questo inciso viene letto come anticipazione di un possibile sviluppo interpretativo già all’attenzione della stessa Sezione. La chiave di volta è l’espressione “non è parte del giudizio”. La Cassazione sembra orientata a chiarire che tale locuzione debba essere intesa come “non è stato convenuto dal danneggiato”.

Se questa interpretazione sarà confermata, le conseguenze saranno dirompenti: verrebbe esclusa in radice la possibilità per la struttura sanitaria di chiamare in causa il medico nel giudizio promosso esclusivamente contro di essa, anche in presenza di colpa grave. L’azione nei confronti del sanitario resterebbe così confinata a una fase successiva, eventuale e separata.

Considerazioni conclusive

L’ordinanza n. 9949/2026 rappresenta un tassello fondamentale nel processo di consolidamento della legge Gelli. La Corte non si limita a interpretare la norma, ma ne valorizza la ratio, orientando l’intero sistema verso una chiara separazione tra responsabilità della struttura e posizione del medico.

L’inderogabilità dell’articolo 9, l’estensione dei limiti anche al regresso, la definizione rigorosa della colpa grave e l’apertura verso l’esclusione del sanitario dal processo delineano un quadro coerente, in cui la figura del medico viene progressivamente sottratta alla conflittualità diretta del giudizio risarcitorio.

Resta ora da attendere la prossima pronuncia annunciata, che potrebbe completare questo percorso, traducendo definitivamente in pratica l’intento originario del legislatore: un sistema in cui il medico cura e la struttura risponde, salvo ipotesi eccezionali di devianza realmente grave.

Danno morale dei genitori presunto iuris tantum anche in caso di lesioni del 17% del figlio: Commento a Cassazione Terza Sezione 15 aprile 2026, n. 9617

L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 9617 del 15 aprile 2026 merita attenzione per la ricostruzione del danno riflesso da lesione del rapporto parentale, estendendo in modo esplicito principi già consolidati in materia di morte del congiunto anche alle ipotesi – assai più frequenti nella pratica – di lesioni non letali, ma comunque idonee ad incidere sulla relazione familiare.

Il caso concreto è paradigmatico: una giovane, appena diciottenne e convivente con i genitori, subisce un sinistro stradale con esiti permanenti pari al 16-17% di invalidità. I genitori agiscono iure proprio per il risarcimento del danno morale, ma la loro domanda viene rigettata sia in primo grado sia in appello, sul presupposto della mancata prova concreta della sofferenza patita.

È proprio su questo punto che interviene la Cassazione, con un’affermazione destinata a incidere profondamente sulle prassi liquidative.


Il punto di frattura: l’errore della Corte d’Appello

La Corte territoriale aveva impostato il ragionamento secondo uno schema tradizionale ma ormai superato: il danno dei congiunti non può ritenersi “in re ipsa” e richiede una prova puntuale della sofferenza e delle sue manifestazioni esteriori.

Pur ammettendo la possibilità della prova presuntiva, il giudice di merito aveva ritenuto che, nel caso concreto, mancasse qualsiasi allegazione specifica circa la ricaduta delle lesioni della figlia sulla vita dei genitori, escludendo così la sussistenza di un “grave turbamento interiore”.

Si tratta di un’impostazione che, sebbene formalmente coerente con il principio dell’onere della prova, tradisce una lettura eccessivamente restrittiva della nozione di danno non patrimoniale e, soprattutto, ignora l’evoluzione giurisprudenziale degli ultimi anni.


La risposta della Cassazione: distinzione tra danno dinamico-relazionale e sofferenza morale

La Suprema Corte interviene richiamando un principio ormai consolidato: il danno da lesione del rapporto parentale presenta una duplice dimensione.

Da un lato vi è il danno dinamico-relazionale, che incide sulle abitudini di vita e sulle modalità concrete di esplicazione del rapporto affettivo. Questo profilo richiede una prova specifica dell’intensità della relazione, che può essere desunta da elementi quali la convivenza, la frequenza dei rapporti, la qualità del legame.

Dall’altro lato vi è la sofferenza morale, intesa come patimento interiore conseguente all’evento lesivo.

Ed è su questo secondo versante che l’ordinanza merita di essere commentata: la Cassazione ribadisce che tale sofferenza è oggetto di presunzione iuris tantum, con conseguente inversione dell’onere della prova. Non è il danneggiato a dover dimostrare di aver sofferto, ma è il convenuto a dover provare l’eventuale assenza di un legame affettivo significativo, fino a ipotesi limite di indifferenza o addirittura ostilità.


L’estensione alle lesioni non mortali: il passaggio decisivo

Il vero salto qualitativo dell’ordinanza risiede nell’estensione di questo meccanismo presuntivo anche ai casi di lesione del congiunto non sfociata nella morte.

La Corte afferma in modo esplicito che non esiste alcun limite normativo che impedisca il risarcimento del danno parentale nelle ipotesi in cui le lesioni non siano particolarmente gravi.

Questo passaggio è cruciale: la giurisprudenza, pur riconoscendo in astratto la risarcibilità del danno riflesso anche in caso di sopravvivenza della vittima primaria, aveva spesso richiesto, in concreto, una soglia elevata di gravità della lesione o una prova particolarmente rigorosa della sofferenza.

Con questa ordinanza, la Cassazione chiarisce che il baricentro non è la percentuale di invalidità in sé, ma la natura del rapporto e la prevedibilità della sofferenza che ne deriva.

Nel caso di specie, la giovane età della figlia, la convivenza e il rapporto genitoriale rendono del tutto fisiologica – e quindi presunta – la sofferenza dei genitori.


Il dato più rilevante: il 17% di invalidità non è una soglia ostativa

Uno degli aspetti più interessanti, anche sul piano applicativo, è che la pronuncia riguarda un’ipotesi di invalidità permanente pari al 16-17%, quindi ben lontana da quelle macrolesioni che tradizionalmente giustificano il riconoscimento del danno parentale.

Questo consente di trarre una conclusione di sistema: non esiste una soglia minima di gravità della lesione oltre la quale soltanto può configurarsi il danno riflesso.

Il pregiudizio dei genitori non è funzione matematica della percentuale di invalidità, ma conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto, quale il rapporto familiare (art. 30 Cost.).

Ne deriva che anche lesioni di media entità, se inserite in un contesto familiare intenso (come quello genitoriale), sono idonee a generare un danno morale risarcibile.


Implicazioni operative: allegazione, prova e strategia difensiva

Dal punto di vista pratico, la decisione impone un ripensamento delle strategie processuali.

Per l’attore, non è più necessario costruire un apparato probatorio complesso volto a dimostrare la sofferenza interiore: sarà sufficiente allegare il rapporto familiare e le caratteristiche dell’evento lesivo, lasciando operare la presunzione.

Resta invece fondamentale l’allegazione degli elementi utili alla quantificazione del danno dinamico-relazionale, che continua a richiedere una prova concreta.

Per il convenuto, al contrario, si apre uno spazio difensivo particolarmente delicato: la sola contestazione non è più sufficiente, essendo necessario fornire una prova positiva della inesistenza o irrilevanza del legame affettivo.

Nessuna compensatio tra RC auto e responsabilità sanitaria: la Cassazione ferma ogni tentativo di “appropriazione” del surplus risarcitorio
Commento a Cass. civ., sez. III, 10 aprile 2026, n. 9013

L’ordinanza della Corte di cassazione n. 9013 del 2026 affronta con chiarezza un tema di grande rilevanza pratica nel contenzioso da responsabilità sanitaria: il rapporto tra il risarcimento ottenuto in sede di responsabilità civile automobilistica e quello dovuto dalla struttura sanitaria per il danno iatrogeno differenziale.

Il caso trae origine da un sinistro stradale a seguito del quale il paziente, già gravemente lesionato, veniva sottoposto a un intervento sanitario nel corso del quale subiva ulteriori danni per malpractice medica. A fronte di ciò, il danneggiato aveva già transatto con l’assicurazione del responsabile del sinistro stradale, percependo somme risarcitorie che, secondo la Corte territoriale, risultavano in parte eccedenti rispetto al danno effettivamente riconducibile all’incidente.

Muovendo da tale presupposto, la Corte d’appello aveva ritenuto di poter detrarre tale “eccedenza” dal risarcimento dovuto dalla struttura sanitaria, valorizzando una presunta solidarietà tra i due debitori e richiamando l’art. 1304 c.c., così consentendo all’azienda ospedaliera di “profittare” della transazione conclusa con l’assicuratore RC auto.

La Cassazione ribalta integralmente questo impianto argomentativo, offrendo un principio di diritto di notevole impatto sistemico.

Il punto centrale della decisione consiste nell’affermazione della radicale eterogeneità delle due obbligazioni risarcitorie. Da un lato, quella dell’automobilista, limitata alle conseguenze dannose derivanti dal sinistro stradale; dall’altro, quella della struttura sanitaria, circoscritta alle conseguenze ulteriori generate dalla malpractice medica. Si tratta, dunque, di due fatti illeciti distinti, autonomi e privi di qualsiasi vincolo di solidarietà.

Proprio l’assenza di solidarietà costituisce il fulcro logico della decisione. Non essendo configurabile alcuna obbligazione solidale, risulta del tutto improprio il richiamo all’art. 1304 c.c. e, conseguentemente, deve escludersi in radice la possibilità per la struttura sanitaria di avvalersi della transazione stipulata tra il danneggiato e l’assicurazione RC auto.

Ma il passaggio più rilevante, anche sotto il profilo pratico, riguarda il rigetto della compensatio lucri cum damno operata dai giudici di merito. La Corte afferma in modo netto che le somme corrisposte dall’assicurazione del responsabile del sinistro sono ontologicamente destinate a coprire – e solo a coprire – le conseguenze dannose dell’incidente stradale. Esse non possono, in alcun modo, essere utilizzate per ridurre il debito risarcitorio della struttura sanitaria, nemmeno laddove risultino “eccedenti” rispetto al danno effettivamente patito in quella sede.

In altri termini, la Cassazione chiarisce un principio tanto semplice quanto spesso disatteso nella prassi: l’eventuale sovrastima del danno in sede di RC auto – sia essa frutto di una valutazione generosa dell’assicuratore, sia il risultato di una transazione economicamente favorevole al danneggiato – resta confinata all’interno di quel rapporto e non può produrre effetti riflessi a vantaggio di un soggetto terzo, quale è la struttura sanitaria.

La decisione, dunque, impedisce in modo definitivo che l’azienda ospedaliera possa “appropriarsi” del surplus risarcitorio derivante da una diversa vicenda obbligatoria. Ammettere il contrario significherebbe consentire una indebita traslazione di ricchezza, con un effetto distorsivo evidente: la riduzione del risarcimento dovuto per un illecito autonomo sulla base di un pagamento effettuato da un soggetto estraneo a tale illecito.

Da ciò discende un corollario operativo di grande rilievo: una volta accertato e quantificato il danno iatrogeno differenziale secondo i criteri propri della responsabilità sanitaria, tale danno deve essere integralmente risarcito, senza alcuna detrazione legata a quanto percepito in sede di RC auto. Il giudizio sulla malpractice medica deve restare impermeabile rispetto alle vicende transattive relative al sinistro stradale.

La pronuncia si inserisce, così, in un filone giurisprudenziale volto a delimitare rigorosamente l’ambito della compensatio lucri cum damno, riaffermando che essa è ammissibile solo in presenza di una omogeneità causale e funzionale tra il danno e il vantaggio, requisito che nel caso di specie difetta in modo evidente.

In definitiva, l’ordinanza n. 9013/2026 segna un punto fermo: nel sistema della responsabilità civile non è consentito alcun “gioco di vasi comunicanti” tra obbligazioni risarcitorie autonome. L’errore medico resta un fatto illecito distinto, e come tale deve essere integralmente risarcito, senza che la struttura sanitaria possa trarre alcun beneficio dalla – eventuale – maggiore generosità dell’assicurazione RC auto.

Lesione dell’uretere dopo isterectomia: il concorso fra danno iatrogeno ed esiti radioterapici

Una paziente – che chiameremo Maria – si è rivolta a Iuremed dopo un lungo e complesso percorso clinico segnato da interventi chirurgici multipli e da esiti invalidanti sul piano urologico. La vicenda prende origine da una patologia oncologica ginecologica, per la quale la donna era stata sottoposta a isterectomia radicale con annessiectomia bilaterale, vaginectomia parziale e linfoadenectomia pelvica.

L’intervento, di per sé indicato e correttamente impostato sotto il profilo oncologico, rappresentava tuttavia una procedura ad elevata complessità tecnica e con un rischio noto di complicanze. Ed è proprio nel decorso post-operatorio che si colloca l’evento avverso centrale della vicenda.

Già nelle prime giornate successive all’intervento, infatti, si verificava una complicanza emorragica che richiedeva un secondo intervento chirurgico per emoperitoneo. Tale evento è stato qualificato dai consulenti tecnici d’ufficio come iatrogeno, verosimilmente riconducibile alle manovre eseguite nel primo intervento.

Ma è nei giorni immediatamente successivi che emerge il profilo più rilevante sotto il profilo della responsabilità sanitaria. In settima giornata post-operatoria, il riscontro di valori anomali di creatinina nel liquido di drenaggio addominale induceva il sospetto di una lesione ureterale, poi confermata da esame TAC.

La diagnosi portava ad un terzo intervento chirurgico, nel corso del quale veniva evidenziata una soluzione di continuo dell’uretere destro, con necessità di reimpianto ureterale e posizionamento di stent. I consulenti hanno ricostruito con precisione il meccanismo patogenetico dell’evento, ritenendo con elevata probabilità che la lesione si fosse originata già durante l’intervento iniziale, in forma minima e non immediatamente evidente, evolvendo poi nei giorni successivi fino a manifestarsi clinicamente.

Questo passaggio è centrale: la lesione ureterale, pur essendo una complicanza nota nella chirurgia oncologica ginecologica, è stata in questo caso ricondotta ad una condotta non conforme, in quanto espressione di una manovra chirurgica lesiva non riconosciuta intraoperatoriamente.

Il dato medico-legale più significativo, infatti, non è tanto la mera verificazione della complicanza, quanto la sua genesi iatrogena e la conseguente necessità di ulteriori interventi chirurgici, che hanno inciso in modo determinante sul decorso della paziente.

A ciò si è aggiunto un lungo percorso terapeutico oncologico – radioterapia, brachiterapia e chemioterapia – che ha contribuito a determinare un quadro urologico complesso, caratterizzato da stenosi ureterali bilaterali, idronefrosi e necessità, a distanza di tempo, di ulteriori interventi ricostruttivi fino all’enterocistoplastica di ampliamento.

I consulenti tecnici hanno operato una distinzione fondamentale sul piano causale, attribuendo una quota del danno agli esiti iatrogeni iniziali e una quota, invece, agli effetti inevitabili delle terapie oncologiche. Il danno biologico complessivo è stato quantificato nella misura del 30%, ma solo per metà imputabile alla condotta sanitaria censurata.

Anche sotto il profilo dell’inabilità temporanea, è stata riconosciuta una significativa incidenza degli eventi iatrogeni, con un periodo di inabilità assoluta e una successiva fase di inabilità parziale.

Il caso evidenzia, ancora una volta, come nelle vicende di responsabilità sanitaria sia essenziale distinguere tra complicanza inevitabile e complicanza evitabile. La prima rientra nel rischio consentito dell’atto medico; la seconda, invece, si colloca nell’ambito della colpa professionale quando sia riconducibile a errori tecnici o a omissioni diagnostiche.

Nel caso di Maria, la lesione ureterale non è stata considerata una mera complicanza inevitabile, ma il risultato di una condotta chirurgica non corretta, che ha dato origine a una sequenza di eventi avversi con rilevanti conseguenze sulla qualità di vita della paziente.

È proprio in questa capacità di analisi – fondata sulla ricostruzione puntuale del nesso causale e sulla distinzione tra fattori iatrogeni e fattori intrinseci alla patologia – che si misura il ruolo centrale della consulenza medico-legale nei procedimenti di responsabilità sanitaria.

E, come dimostra questo caso, è da tale analisi che passa il riconoscimento del diritto al giusto risarcimento.

La morte della parte dopo la chiusura dell’istruttoria non riduce il risarcimento – Commento a Cass. civ., sez. III, 18 marzo 2026, n. 6499

Ci sono pronunce che, pur muovendosi all’interno di questioni apparentemente tecniche, finiscono per incidere su un nodo centrale del processo civile: il rapporto tra tempo del processo e realtà dei fatti. L’ordinanza n. 6499 del 2026 della Corte di Cassazione appartiene certamente a questa categoria.

Il caso trae origine da una vicenda di responsabilità sanitaria particolarmente grave, in cui una paziente, a seguito di un errore nella gestione anestesiologica, aveva riportato un danno neurologico devastante, tale da condurla in uno stato pressoché vegetativo. Il giudizio risarcitorio si sviluppa nei gradi di merito secondo uno schema noto: accertamento della responsabilità, quantificazione del danno biologico e del danno parentale, utilizzo delle tabelle e della speranza di vita come parametro di liquidazione.

Tuttavia, interviene un elemento ulteriore, destinato a complicare il quadro: la paziente muore, ma lo fa dopo che la causa era stata trattenuta in decisione, e prima del deposito della sentenza di primo grado.

È su questo snodo che si innesta la questione giuridica affrontata dalla Corte.


Il tentativo della ricorrente: riportare il danno alla vita reale

La difesa dell’anestesista ricorrente prova a valorizzare questo evento sopravvenuto in modo intuitivamente convincente. Se la paziente è deceduta prima di raggiungere la speranza di vita statistica utilizzata per liquidare il danno, allora – si sostiene – il risarcimento dovrebbe essere ricalibrato sulla durata effettiva della vita.

Si tratta di un argomento che trova un solido appiglio nella giurisprudenza: quando il decesso interviene per cause indipendenti dall’illecito, il danno biologico non può essere proiettato su una vita ipotetica più lunga di quella realmente vissuta.

Ma questo principio, pur corretto in astratto, presuppone una condizione decisiva: che il dato della morte sia già acquisito al processo nel momento in cui il giudice decide.

Ed è proprio qui che la Cassazione introduce una cesura netta.


Il punto decisivo: la cristallizzazione del giudizio

La Corte afferma un principio tanto semplice quanto rigoroso: quando la causa è trattenuta in decisione, il processo si chiude sul piano fattuale.

Da quel momento in poi, ciò che accade fuori dal processo non può più entrare nel giudizio.

La morte della paziente, pur essendo un fatto oggettivamente rilevante sul piano della realtà, diventa giuridicamente irrilevante perché sopravvenuta oltre il limite temporale entro cui il giudice può conoscere e valutare i fatti.

In altri termini, la decisione deve essere assunta sulla base della fotografia del caso al momento della rimessione in decisione, non su quella che si forma successivamente.


La ragione profonda: evitare un processo instabile

La motivazione della Corte non si limita a una affermazione formale, ma lascia emergere una chiara preoccupazione sistemica.

Se si ammettesse che eventi sopravvenuti dopo la chiusura della fase decisionale possano incidere sul contenuto della sentenza, il processo diventerebbe strutturalmente instabile. Ogni decisione potrebbe essere rimessa in discussione da ciò che accade dopo, in una sorta di revisione continua del giudizio.

Nel caso concreto, si tratterebbe di ricalcolare il danno alla luce della morte sopravvenuta. Ma il principio, una volta aperto, non avrebbe più confini certi.

È per evitare questa deriva che la Cassazione sceglie una soluzione netta: il processo ha un momento di chiusura, e oltre quel momento non si torna indietro.


Una scelta tra due verità

La pronuncia, letta in profondità, mette in evidenza una tensione classica del diritto civile.

Da un lato c’è la verità storica, che nel caso concreto direbbe che la paziente è vissuta meno di quanto previsto e che quindi il danno avrebbe dovuto essere liquidato in misura inferiore.

Dall’altro lato c’è la verità processuale, che si arresta al momento in cui il giudice assume la causa in decisione e che non può essere continuamente aggiornata.

La Cassazione opta chiaramente per la seconda.

Non perché ignori la prima, ma perché ritiene che la funzione del processo non sia quella di inseguire la realtà in divenire, bensì quella di offrire una decisione stabile sulla base degli elementi disponibili in un determinato momento.


Le conseguenze sul piano risarcitorio

L’effetto concreto di questa impostazione è evidente: la liquidazione del danno resta ancorata alla speranza di vita statistica, anche se, in fatto, quella vita non si è realizzata.

Si tratta di un esito che può apparire, a prima vista, disallineato rispetto alla logica compensativa del risarcimento. Ma la Corte ritiene che questo scarto sia il prezzo necessario per garantire la certezza del diritto.

In fondo, il sistema processuale accetta che la decisione sia una rappresentazione “chiusa” della realtà, non una sua continua rielaborazione.

Intelligenza artificiale e diagnosi medica: 8 maggio a Torino il nuovo convegno Avvidasa

L’intelligenza artificiale sta ridefinendo in modo profondo il modo in cui la medicina diagnostica viene praticata, aprendo scenari innovativi ma, al tempo stesso, sollevando interrogativi giuridici di straordinaria complessità. È proprio su questo terreno, sempre più centrale nel rapporto tra diritto e sanità, che si inserisce il nuovo convegno organizzato da Avvidasa, in programma a Torino l’8 maggio 2026.

L’evento, dal titolo “L’intelligenza artificiale nella diagnosi medica: potenzialità, responsabilità e diritti”, si terrà presso l’Accademia delle Scienze di Torino, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, e rappresenta un momento di confronto altamente qualificato tra professionisti del diritto, medici, accademici ed esperti di protezione dei dati .

Il tema scelto non è casuale. L’integrazione di sistemi algoritmici nei processi diagnostici – in particolare nell’ambito ginecologico e nell’analisi delle immagini ecografiche – sta progressivamente riducendo il carattere “operatore-dipendente” di alcune prestazioni sanitarie. Questo mutamento impone una revisione profonda dei tradizionali criteri di imputazione della responsabilità civile: chi risponde dell’errore quando la decisione clinica è supportata da un algoritmo? Il medico, la struttura, il produttore del software o il fornitore della tecnologia?

A ciò si aggiunge un ulteriore livello di complessità, rappresentato dalla gestione del dato sanitario. L’utilizzo dell’intelligenza artificiale implica infatti trattamenti massivi di dati personali, spesso appartenenti a categorie particolarmente sensibili. Il ciclo di vita del dato – dalla raccolta all’addestramento degli algoritmi fino alla conservazione e al riutilizzo – deve confrontarsi con i principi di liceità, trasparenza e sicurezza imposti dal GDPR e dal nuovo quadro normativo europeo in materia di intelligenza artificiale.

Il convegno si propone di affrontare tali questioni con un approccio multidisciplinare, mettendo in dialogo competenze diverse. La giornata si aprirà con i saluti istituzionali e vedrà la partecipazione, tra gli altri, di rappresentanti della Regione Piemonte, dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali e della medicina legale accademica. A presiedere e moderare i lavori saranno l’avv. Donato Sandro Putignano e il dott. Roberto Testi, a testimonianza della volontà di costruire un ponte concreto tra diritto e pratica sanitaria.

Particolarmente rilevanti gli interventi tecnici previsti nella prima parte della mattinata, con approfondimenti sull’applicazione dell’intelligenza artificiale nella diagnostica ecografica e sulle nuove prospettive operative per il ginecologo. A questi si affiancheranno riflessioni medico-legali sul superamento del paradigma tradizionale dell’atto sanitario e contributi giuridici dedicati al ciclo di vita del dato personale.

Il cuore dell’evento sarà rappresentato dalla tavola rotonda dedicata alla responsabilità civile del sanitario ai tempi dell’intelligenza artificiale, nella quale verrà discusso un caso pratico. Un momento centrale per comprendere come le categorie giuridiche tradizionali siano chiamate a confrontarsi con tecnologie che modificano radicalmente il processo decisionale clinico.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso avviato da Avvidasa, sempre più orientato a promuovere momenti di approfondimento specialistico su temi emergenti nel settore della responsabilità sanitaria, seguendo un modello già diffuso a livello europeo. L’obiettivo è quello di offrire agli operatori del diritto e della sanità strumenti interpretativi aggiornati, capaci di accompagnare un cambiamento che non è più futuro, ma presente.

La partecipazione al convegno consente il riconoscimento di crediti formativi per avvocati, medici legali e ginecologi. Le iscrizioni sono aperte tramite la segreteria organizzativa all’indirizzo indicato nella locandina .

In un contesto in cui innovazione tecnologica, sicurezza delle cure e tutela dei diritti fondamentali devono necessariamente coesistere, il confronto tra discipline diverse rappresenta non solo un’opportunità, ma una vera e propria esigenza sistemica.

Lesione dei nervi ricorrenti dopo tiroidectomia: quando l’evento avverso diventa responsabilità sanitaria

Una paziente – che chiameremo con nome di fantasia Maria R. – si è rivolta a Iuremed dopo aver subito un peggioramento significativo delle proprie condizioni di salute in seguito a un intervento di tiroidectomia totale. Il caso, esaminato in sede di consulenza tecnica d’ufficio, rappresenta un esempio emblematico di come un atto chirurgico routinario possa trasformarsi in fonte di responsabilità sanitaria quando difetta il rispetto delle regole tecniche e documentali.

Perché la paziente si è rivolta a Iuremed

Maria R. era affetta da una tireopatia nodulare su base autoimmune (tiroidite di Hashimoto), con riscontro citologico classificato TIR3A, cioè una lesione a basso rischio di malignità.

Si trattava dunque di una condizione clinica non urgente, ma meritevole di trattamento chirurgico programmato, anche alla luce del sospetto oncologico. Proprio per questo, la paziente si era affidata a una struttura qualificata, aspettandosi un intervento eseguito secondo le migliori pratiche.

Dopo l’operazione, tuttavia, il decorso post-operatorio si discostava nettamente da quello atteso: comparivano disfonia persistente, difficoltà respiratorie e disfagia, sintomi che non solo prolungavano il ricovero ma compromettevano la qualità della vita quotidiana.

È in questo momento che la paziente decideva di rivolgersi a Iuremed, al fine di comprendere se tali esiti fossero riconducibili a una complicanza inevitabile o, piuttosto, a un errore sanitario.

Le caratteristiche della patologia e l’indicazione chirurgica

La consulenza tecnica ha chiarito che l’indicazione alla tiroidectomia totale era corretta e conforme alle linee guida internazionali, trattandosi di nodulo tiroideo indeterminato (TIR3A) in paziente in buone condizioni generali (ASA 1).

L’intervento, inoltre, non presentava caratteristiche di urgenza né particolari difficoltà tecniche: si trattava di una procedura programmata, eseguita in un contesto clinico stabile e privo di comorbilità rilevanti.

Questo dato è centrale, perché delimita il perimetro della valutazione medico-legale: non siamo di fronte a un caso complesso o ad alto rischio, ma a un intervento rientrante nella ordinaria routine chirurgica.

L’evento avverso: lesione dei nervi ricorrenti

All’esito dell’intervento, la paziente riportava una lesione bilaterale dei nervi laringei ricorrenti, con paralisi della corda vocale destra e iniziale compromissione anche controlaterale, oltre all’asportazione accidentale di una paratiroide.

Le conseguenze cliniche sono state significative:

  • disfonia persistente (con voce debole e soffiata),
  • disfagia iniziale ai liquidi,
  • necessità di trattamenti riabilitativi logopedici,
  • prolungamento del ricovero rispetto agli standard.

La CTU evidenzia come la lesione del nervo ricorrente rappresenti una complicanza nota della chirurgia tiroidea, ma proprio per questo prevenibile attraverso specifiche cautele tecniche, in particolare mediante l’identificazione intraoperatoria del nervo.

Le condotte colpose individuate dai CTU

Il cuore della valutazione peritale si concentra sulle modalità di esecuzione dell’intervento e, soprattutto, sulla documentazione sanitaria.

I CTU individuano plurimi profili di colpa.

In primo luogo, il verbale operatorio risulta gravemente carente: non vi è alcuna descrizione della tecnica utilizzata per identificare e preservare i nervi ricorrenti e le paratiroidi, né indicazione degli strumenti impiegati.

Questa omissione non è meramente formale. In ambito medico-legale, il verbale operatorio ha valore di atto pubblico e deve consentire la ricostruzione puntuale delle manovre eseguite. La sua incompletezza impedisce di verificare la correttezza della condotta chirurgica e, secondo i CTU, consente di presumere la colpa del chirurgo.

In secondo luogo, viene evidenziata una verosimile errata manovra chirurgica nella fase più delicata dell’intervento, quella di dissezione in prossimità dell’arteria tiroidea inferiore, punto anatomico cruciale per l’individuazione del nervo ricorrente.

L’evento lesivo – secondo la ricostruzione peritale – può essere avvenuto:

  • per legatura accidentale del nervo insieme ai vasi,
  • oppure per danno termico da strumenti di coagulazione.

In ogni caso, si tratta di un danno non giustificato da particolari difficoltà tecniche, espressamente escluse dai consulenti.

Un ulteriore profilo di responsabilità riguarda il consenso informato, giudicato inadeguato: il modulo risultava incompleto, privo delle informazioni essenziali sulla tecnica chirurgica, sul chirurgo operatore e persino sulla manifestazione di volontà della paziente.

Il nesso causale e le conseguenze

Sulla base di tali elementi, i CTU affermano in modo chiaro il nesso di causalità tra l’intervento chirurgico e il danno subito dalla paziente, ritenendo le lesioni diretta conseguenza della condotta operatoria.

Il danno biologico permanente è stato quantificato in misura contenuta (4–5%), in ragione della residua disfonia lieve, ma ciò non incide sulla rilevanza della responsabilità, che resta pienamente configurata.

Una vicenda paradigmatica

Il caso di Maria R. evidenzia un punto fondamentale nella responsabilità sanitaria: anche quando l’indicazione terapeutica è corretta e l’intervento è tecnicamente routinario, l’assenza di una adeguata documentazione e il mancato rispetto delle regole tecniche di base possono trasformare una complicanza in colpa.

È proprio in queste situazioni che il supporto di una struttura come Iuremed diventa decisivo, consentendo al paziente di accedere a competenze medico-legali e giuridiche integrate e di ottenere il riconoscimento dei propri diritti.

Ritardo nella diagnosi di ictus al Pronto Soccorso: riconosciuta la responsabilità della struttura sanitaria

Quando un paziente si presenta in pronto soccorso con sintomi neurologici improvvisi, la tempestività della diagnosi e del trattamento rappresenta il fattore decisivo per limitare i danni cerebrali e migliorare la prognosi. Ogni ritardo nella valutazione clinica può tradursi in una perdita irreversibile di funzione neurologica. È quanto emerge da una recente decisione del Tribunale di Bari che ha accertato la responsabilità di una struttura sanitaria per la gestione non adeguata di un episodio di ictus ischemico, riconoscendo il diritto al risarcimento in favore degli eredi del paziente nel frattempo deceduto.

Perché il paziente si rivolse a Iuremed

Il paziente si rivolse ai professionisti della rete Iuremed dopo aver riportato gravi esiti neurologici in seguito ad un accesso al pronto soccorso avvenuto nelle prime ore del mattino per la comparsa improvvisa di sintomi compatibili con un evento cerebrovascolare acuto.

Secondo quanto riferito dal paziente e successivamente ricostruito nel corso del giudizio, nelle ore immediatamente successive all’ingresso in ospedale non venne effettuata una valutazione neurologica tempestiva né furono eseguiti con la necessaria rapidità gli accertamenti diagnostici indispensabili per confermare o escludere la presenza di un ictus.

Proprio questo ritardo nella diagnosi e nella presa in carico specialistica costituì il presupposto dell’azione risarcitoria promossa dal paziente, il quale riteneva che una gestione più rapida e conforme ai protocolli avrebbe potuto ridurre significativamente la gravità degli esiti neurologici riportati.

Le condizioni cliniche del paziente

All’epoca dei fatti il paziente era un uomo di mezza età affetto da diabete mellito in terapia insulinica. L’accesso in pronto soccorso avvenne a causa della comparsa improvvisa di disturbi della deambulazione e di deficit di forza agli arti di sinistra, sintomi che rappresentano segnali tipici di un possibile evento ischemico cerebrale.

Nonostante questo quadro clinico suggestivo, il paziente rimase per diverse ore in osservazione senza un adeguato monitoraggio neurologico e senza l’immediata esecuzione degli esami diagnostici necessari per la diagnosi differenziale dell’ictus.

Solo successivamente furono eseguiti accertamenti più approfonditi e il paziente venne trasferito presso un’altra struttura ospedaliera, dove fu formulata la diagnosi di ictus cerebrale ischemico.

L’evento determinò esiti neurologici molto gravi. Il paziente riportò infatti una significativa emiparesi sinistra con importante compromissione dell’arto superiore e limitazioni della deambulazione, possibile solo con l’ausilio di bastone, oltre alla perdita delle abilità motorie fini della mano.

Le responsabilità individuate dai consulenti tecnici

Nel corso del giudizio il Tribunale dispose una consulenza tecnica d’ufficio per valutare la correttezza della gestione sanitaria.

Dalla ricostruzione operata dai consulenti emerse che la condotta dei sanitari non risultava conforme alle linee guida che regolano la gestione dell’ictus in fase acuta.

In particolare, i consulenti hanno evidenziato come:

  • non sia stata effettuata una tempestiva valutazione neurologica del paziente;
  • vi sia stato un ritardo nell’esecuzione degli accertamenti diagnostici fondamentali, tra cui la TC encefalo;
  • non sia stato predisposto un adeguato monitoraggio neurologico durante le ore di permanenza in pronto soccorso.

Secondo il CTU, se il paziente fosse stato gestito secondo i protocolli previsti per l’ictus ischemico e trasferito con maggiore rapidità presso una struttura dotata di stroke unit, gli esiti neurologici avrebbero potuto essere significativamente meno gravi.

Il ritardo diagnostico e terapeutico è stato quindi ritenuto causalmente rilevante nell’aggravamento delle conseguenze neurologiche riportate dal paziente.

L’evoluzione della malattia e il decesso del paziente

Dopo l’evento ischemico il paziente affrontò un lungo percorso riabilitativo, ma gli esiti neurologici rimasero gravemente invalidanti.

A causa delle condizioni cliniche conseguenti all’ictus gli venne riconosciuta l’invalidità civile totale con necessità di assistenza continua, non essendo più in grado di svolgere autonomamente molte delle attività quotidiane.

Nel corso del procedimento giudiziario il paziente decedette per cause non direttamente collegate all’evento ischemico, motivo per cui l’azione risarcitoria è stata successivamente proseguita dai suoi eredi.

La decisione del Tribunale

Il Tribunale di Bari ha ritenuto condivisibili le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio, accertando la responsabilità della struttura sanitaria per la gestione non conforme ai protocolli clinici del paziente in pronto soccorso.

Secondo la sentenza, il ritardo diagnostico e terapeutico ha determinato una perdita di chance di recupero neurologico e un aggravamento degli esiti invalidanti riportati dal paziente.

Per tale ragione il giudice ha condannato la struttura sanitaria al risarcimento dei danni subiti dal paziente, riconosciuti agli eredi iure hereditatis a seguito del decesso intervenuto nel corso del giudizio.

Il valore della tempestività nella gestione dell’ictus

Il caso conferma quanto sia determinante la rapidità dell’intervento sanitario nella gestione degli eventi cerebrovascolari acuti.

Le linee guida internazionali sottolineano da anni che il trattamento dell’ictus è strettamente dipendente dal fattore tempo: ogni minuto di ritardo nella diagnosi e nel trattamento può comportare la perdita irreversibile di milioni di neuroni.

Quando tali protocolli non vengono rispettati, il ritardo nella diagnosi può trasformarsi non solo in un danno sanitario gravissimo per il paziente, ma anche in una responsabilità giuridica per la struttura sanitaria chiamata a rispondere delle conseguenze di una gestione clinica non adeguata.

Diritti in Corsia: il nuovo podcast di Iuremed Academy che racconta quando la medicina incontra il diritto

Cosa succede quando in ospedale qualcosa va storto? Quando una diagnosi non arriva in tempo, quando un intervento non produce l’esito sperato o quando una cura si rivela inefficace? Sono domande che riguardano ogni anno migliaia di persone e che segnano profondamente la vita di pazienti e familiari. A partire da queste domande nasce “Diritti in Corsia”, il nuovo podcast di Iuremed Academy, pensato per raccontare e analizzare ciò che accade quando un evento sanitario diventa anche una questione di diritti.

Ogni anno molte persone escono da un ospedale con una vita diversa da quella con cui erano entrate. Non sempre per la gravità della malattia, ma talvolta per errori, disfunzioni organizzative o scelte cliniche che meritano di essere comprese. In queste situazioni si sentono spesso frasi come “era una complicanza”, “poteva succedere”, “queste cose purtroppo accadono”. A volte sono affermazioni corrette, altre volte no. Capire la differenza è fondamentale, non solo dal punto di vista umano, ma anche sul piano giuridico.

È proprio da qui che prende avvio Diritti in Corsia, un podcast che parte dalle storie vere, dai casi concreti che non sono soltanto numeri di sentenze o astratti principi giuridici, ma vicende fatte di persone, decisioni e responsabilità. Ogni episodio ricostruisce un fatto realmente accaduto e prova a rispondere ad alcune domande essenziali: che cosa è successo? perché è successo? e soprattutto cosa si sarebbe potuto fare di diverso?

Il podcast si muove nello spazio, spesso complesso, in cui medicina e diritto si incontrano ogni giorno senza parlarsi davvero. Attraverso l’analisi dei casi e il confronto con l’avvocato Caterina Bressan, specializzata in responsabilità sanitaria, vengono affrontati temi centrali come la responsabilità medica, il consenso informato, la gestione del rischio clinico e la sicurezza delle cure. L’obiettivo è duplice: offrire strumenti di riflessione a chi lavora nel settore sanitario e, allo stesso tempo, aiutare i cittadini a comprendere meglio quali siano i propri diritti quando entrano in ospedale.

“Diritti in Corsia” non nasce per puntare il dito contro i medici. L’errore sanitario raramente è il risultato di una sola condotta individuale: più spesso è l’esito di meccanismi organizzativi complessi, di sistemi che non sempre funzionano come dovrebbero. Portare alla luce queste dinamiche significa contribuire a migliorare il sistema, non per accusare ma per comprendere e ridurre il rischio che situazioni simili si ripetano.

Il podcast vuole quindi essere uno spazio di chiarezza, capace di colmare il divario tra pratica clinica e diritto e di trasformare temi complessi in strumenti utili. Perché conoscere le regole, molto spesso, è il primo passo per prendersi davvero cura di sé.

Diritti in Corsia è realizzato dalle giornaliste Ivana Barberini e Silvia Pogliaghi, con la collaborazione dei professionisti di Iuremed. La post-produzione è curata da René Conte.

Un nuovo episodio sarà disponibile ogni mercoledì sulle principali piattaforme di ascolto.

Trovate qui sotto i link per ascoltarlo. Non mancate!