Articolo 9 Legge Gelli inderogabile, rivalsa e regresso solo per colpa grave: la Cassazione (ord. n. 9949/2026) limita la chiamata del medico terzo

Con l’ordinanza n. 9949 del 17/4/2026, la Terza Sezione civile della Corte di Cassazione interviene su uno dei nodi più delicati della responsabilità sanitaria: l’interpretazione dell’articolo 9 della Legge Gelli-Bianco, offrendo una lettura che segna un passaggio decisivo verso la piena attuazione dell’impianto normativo voluto dal legislatore nel 2017.

L’ordinanza si colloca in un solco interpretativo che, pur già tracciato in precedenti arresti, trova qui una formulazione particolarmente chiara e, soprattutto, operativa. Il punto di partenza è l’obiettivo dichiarato della legge Gelli: sottrarre il medico persona fisica alla pressione diretta del contenzioso risarcitorio, concentrando il rischio giuridico in capo alla struttura sanitaria.

L’inderogabilità dell’articolo 9: limite ai patti interni

Uno dei passaggi più rilevanti della pronuncia riguarda la natura inderogabile dell’articolo 9. La Corte afferma con decisione che i limiti alla rivalsa non possono essere elusi attraverso patti privatistici tra struttura e sanitario. Si tratta di un chiarimento di sistema: la disciplina della rivalsa non è una norma dispositiva, ma una regola imperativa che incide sull’equilibrio complessivo della responsabilità sanitaria.

“Tale scelta interpretativa e sistematica costituisce una presa di posizione chiara e dirimente sull’intero assetto della domanda di rivalsa, poiché l’applicazione dell’art. 9 della L. n. 24/2017 come norma speciale di disciplina del rapporto interno implica, sul piano logico-giuridico, l’esclusione dell’operatività di criteri diversi di imputazione e di riparto della responsabilità, siano essi di fonte codicistica o negoziale (l’art. 7 del contratto libero-professionale) incompatibili con la soglia legale – la ricorrenza del dolo o della colpa grave del sanitario – introdotta dal legislatore.”

In questa prospettiva, eventuali clausole contrattuali che amplino la responsabilità del medico rispetto ai limiti legali devono ritenersi inefficaci. Il legislatore ha inteso costruire un sistema chiuso, in cui la responsabilità del sanitario è contenuta entro confini ben definiti, funzionali non solo alla tutela del professionista, ma anche alla sostenibilità complessiva del sistema sanitario.

Rivalsa e regresso: superata la distinzione restrittiva

Di particolare rilievo è l’estensione espressa dei limiti dell’articolo 9 anche all’azione di regresso. Il dato normativo, come noto, menzionava esplicitamente la rivalsa, lasciando margini interpretativi sulla sorte del regresso. Proprio su questa lacuna si erano innestate letture restrittive, che tendevano a sottrarre il regresso ai limiti più stringenti previsti per la rivalsa.

“Del resto, il richiamo al fondamento codicistico del regresso tra condebitori solidali e alla disciplina negoziale invocata dalla struttura sanitaria risulta logicamente incompatibile con l’applicazione dell’art. 9 della L. n. 24/2017 come norma speciale, destinata a governare in via prioritaria e assorbente il rapporto interno tra struttura e sanitario nelle ipotesi di prestazione resa mediante l’organizzazione sanitaria.”

La Cassazione interviene in modo netto: non vi è alcuna ragione sistematica per differenziare le due azioni. Entrambe perseguono la medesima finalità di riequilibrio interno tra coobbligati e, pertanto, devono essere assoggettate agli stessi presupposti e agli stessi limiti. Il risultato è una uniformazione del regime giuridico che elimina una delle principali incertezze applicative degli ultimi anni.

Il requisito della colpa grave: una definizione rigorosa

Altro passaggio centrale riguarda la delimitazione della colpa grave, presupposto indefettibile per l’esercizio sia della rivalsa sia del regresso. La Corte accoglie e valorizza una definizione particolarmente stringente, qualificando la colpa grave come “eccezionale e inescusabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute”.

“Il richiamo, operato dalla Corte territoriale, alla definizione di colpa grave quale “eccezionale e inescusabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute” si colloca nel solco della giurisprudenza di questa Corte che, in tema di responsabilità sanitaria, utilizza tale parametro per delimitare l’area di operatività dell’azione di rivalsa, evitando che essa si risolva in una traslazione automatica sul sanitario di ogni ipotesi di colpa professionale.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la Corte d’Appello non ha sovrapposto piani concettuali distinti, né ha applicato una nozione di colpa grave “eccezionale” propria di fattispecie atipiche o straordinarie. Al contrario, essa ha fatto applicazione di un criterio selettivo coerente con la funzione dell’art. 9 della L. n. 24/2017, che è quella di circoscrivere l’azione di rivalsa ai soli casi di maggiore gravità della colpa, escludendone l’operatività in presenza di meri profili di colpa professionale, atteso che la nozione di colpa grave non coincide con qualsiasi scostamento dalle regole dell’arte, ma richiede una valutazione qualificata della condotta, tale da evidenziare un grado di negligenza, imprudenza o imperizia eccedente l’ordinaria colpa professionale”.

Non si tratta di una formula meramente descrittiva, ma di un criterio selettivo ad alta soglia. La conseguenza è immediata sul piano processuale: la struttura sanitaria che intenda agire contro il medico deve allegare e dimostrare non una generica colpa professionale, ma una deviazione qualificata, anomala rispetto agli standard condivisi della pratica clinica.

Questo innalzamento del livello probatorio rafforza ulteriormente la funzione protettiva dell’articolo 9 e rende residuale, in concreto, l’azione nei confronti del sanitario.

Applicabilità anche ai medici “libero-professionisti” inseriti nella struttura

La Corte affronta inoltre una questione di grande rilevanza pratica: l’applicabilità dei limiti dell’articolo 9 ai medici che, pur essendo remunerati direttamente dal paziente, operano all’interno dell’organizzazione della struttura sanitaria.

La risposta è affermativa. Ciò che rileva non è il regime formale del rapporto economico, ma l’inserimento funzionale del medico nell’apparato organizzativo della struttura. Se il sanitario si avvale delle risorse, dei protocolli e dell’organizzazione della struttura, deve beneficiarne anche sul piano della limitazione della responsabilità interna.

Si tratta di un passaggio che evita facili aggiramenti della norma e conferma la centralità del criterio organizzativo nella responsabilità sanitaria.

“Ciò che rileva ai fi ni dell’applicabilità dell’art. 9 della L. n. 24/2017 non è la qualificazione della responsabilità del sanitario verso il paziente in termini contrattuali o aquiliani, bensì il fatto che il danno si sia prodotto nell’ambito di una prestazione sanitaria erogata attraverso l’organizzazione della struttura che abbia messo a disposizione sale operatorie, apparecchiature, personale e supporti logistico-assistenziali. In tali ipotesi, l’esercente la professione sanitaria, anche se libero professionista e anche se contrattualmente obbligato nei confronti del paziente, opera quale ausiliario della struttura ai sensi dell’art. 1228 c.c. (richiamato dall’art. 7, primo comma, L. n. 24/2017 quale fondamento e paradigma della responsabilità della struttura), con la conseguenza che quest’ultima – secondo la qui condivisa esegesi della norma codicistica fornita da Cass. 11/11/2019, n. 28987 – risponde verso il danneggiato per fatto proprio e che il rapporto interno tra struttura e sanitario regolato dalla disciplina della rivalsa siccome dettata dall’art. 9 della L. n. 24/2017”.

Verso l’esclusione del medico dal processo?

L’ordinanza si chiude con un’apertura di grande interesse prospettico. La Corte richiama il terzo comma dell’articolo 9, secondo cui, se il medico non è parte del giudizio, l’azione di rivalsa può essere esercitata solo dopo la condanna della struttura.

“È opportuno precisare che la ritenuta infondatezza della domanda di rivalsa, quale ragione più liquida, rende ultroneo porsi la questione della rilevabilità anche d’ufficio della questione dell’ammissibilità della chiamata in garanzia del Pa.Gi. da parte della struttura nel giudizio risarcitorio promosso dalla To.An. nei soli confronti di quest’ultima, in forza dell’art. 9, primo e terzo comma, L. n. 24 del2017; questione rimessa alla trattazione in Pubblica Udienza da Cass. 30/03/2026, n. 7608”.

Questo inciso viene letto come anticipazione di un possibile sviluppo interpretativo già all’attenzione della stessa Sezione. La chiave di volta è l’espressione “non è parte del giudizio”. La Cassazione sembra orientata a chiarire che tale locuzione debba essere intesa come “non è stato convenuto dal danneggiato”.

Se questa interpretazione sarà confermata, le conseguenze saranno dirompenti: verrebbe esclusa in radice la possibilità per la struttura sanitaria di chiamare in causa il medico nel giudizio promosso esclusivamente contro di essa, anche in presenza di colpa grave. L’azione nei confronti del sanitario resterebbe così confinata a una fase successiva, eventuale e separata.

Considerazioni conclusive

L’ordinanza n. 9949/2026 rappresenta un tassello fondamentale nel processo di consolidamento della legge Gelli. La Corte non si limita a interpretare la norma, ma ne valorizza la ratio, orientando l’intero sistema verso una chiara separazione tra responsabilità della struttura e posizione del medico.

L’inderogabilità dell’articolo 9, l’estensione dei limiti anche al regresso, la definizione rigorosa della colpa grave e l’apertura verso l’esclusione del sanitario dal processo delineano un quadro coerente, in cui la figura del medico viene progressivamente sottratta alla conflittualità diretta del giudizio risarcitorio.

Resta ora da attendere la prossima pronuncia annunciata, che potrebbe completare questo percorso, traducendo definitivamente in pratica l’intento originario del legislatore: un sistema in cui il medico cura e la struttura risponde, salvo ipotesi eccezionali di devianza realmente grave.

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