Lesione dei nervi ricorrenti dopo tiroidectomia: quando l’evento avverso diventa responsabilità sanitaria
Una paziente – che chiameremo con nome di fantasia Maria R. – si è rivolta a Iuremed dopo aver subito un peggioramento significativo delle proprie condizioni di salute in seguito a un intervento di tiroidectomia totale. Il caso, esaminato in sede di consulenza tecnica d’ufficio, rappresenta un esempio emblematico di come un atto chirurgico routinario possa trasformarsi in fonte di responsabilità sanitaria quando difetta il rispetto delle regole tecniche e documentali.
Perché la paziente si è rivolta a Iuremed
Maria R. era affetta da una tireopatia nodulare su base autoimmune (tiroidite di Hashimoto), con riscontro citologico classificato TIR3A, cioè una lesione a basso rischio di malignità.
Si trattava dunque di una condizione clinica non urgente, ma meritevole di trattamento chirurgico programmato, anche alla luce del sospetto oncologico. Proprio per questo, la paziente si era affidata a una struttura qualificata, aspettandosi un intervento eseguito secondo le migliori pratiche.
Dopo l’operazione, tuttavia, il decorso post-operatorio si discostava nettamente da quello atteso: comparivano disfonia persistente, difficoltà respiratorie e disfagia, sintomi che non solo prolungavano il ricovero ma compromettevano la qualità della vita quotidiana.
È in questo momento che la paziente decideva di rivolgersi a Iuremed, al fine di comprendere se tali esiti fossero riconducibili a una complicanza inevitabile o, piuttosto, a un errore sanitario.
Le caratteristiche della patologia e l’indicazione chirurgica
La consulenza tecnica ha chiarito che l’indicazione alla tiroidectomia totale era corretta e conforme alle linee guida internazionali, trattandosi di nodulo tiroideo indeterminato (TIR3A) in paziente in buone condizioni generali (ASA 1).
L’intervento, inoltre, non presentava caratteristiche di urgenza né particolari difficoltà tecniche: si trattava di una procedura programmata, eseguita in un contesto clinico stabile e privo di comorbilità rilevanti.
Questo dato è centrale, perché delimita il perimetro della valutazione medico-legale: non siamo di fronte a un caso complesso o ad alto rischio, ma a un intervento rientrante nella ordinaria routine chirurgica.
L’evento avverso: lesione dei nervi ricorrenti
All’esito dell’intervento, la paziente riportava una lesione bilaterale dei nervi laringei ricorrenti, con paralisi della corda vocale destra e iniziale compromissione anche controlaterale, oltre all’asportazione accidentale di una paratiroide.
Le conseguenze cliniche sono state significative:
- disfonia persistente (con voce debole e soffiata),
- disfagia iniziale ai liquidi,
- necessità di trattamenti riabilitativi logopedici,
- prolungamento del ricovero rispetto agli standard.
La CTU evidenzia come la lesione del nervo ricorrente rappresenti una complicanza nota della chirurgia tiroidea, ma proprio per questo prevenibile attraverso specifiche cautele tecniche, in particolare mediante l’identificazione intraoperatoria del nervo.
Le condotte colpose individuate dai CTU
Il cuore della valutazione peritale si concentra sulle modalità di esecuzione dell’intervento e, soprattutto, sulla documentazione sanitaria.
I CTU individuano plurimi profili di colpa.
In primo luogo, il verbale operatorio risulta gravemente carente: non vi è alcuna descrizione della tecnica utilizzata per identificare e preservare i nervi ricorrenti e le paratiroidi, né indicazione degli strumenti impiegati.
Questa omissione non è meramente formale. In ambito medico-legale, il verbale operatorio ha valore di atto pubblico e deve consentire la ricostruzione puntuale delle manovre eseguite. La sua incompletezza impedisce di verificare la correttezza della condotta chirurgica e, secondo i CTU, consente di presumere la colpa del chirurgo.
In secondo luogo, viene evidenziata una verosimile errata manovra chirurgica nella fase più delicata dell’intervento, quella di dissezione in prossimità dell’arteria tiroidea inferiore, punto anatomico cruciale per l’individuazione del nervo ricorrente.
L’evento lesivo – secondo la ricostruzione peritale – può essere avvenuto:
- per legatura accidentale del nervo insieme ai vasi,
- oppure per danno termico da strumenti di coagulazione.
In ogni caso, si tratta di un danno non giustificato da particolari difficoltà tecniche, espressamente escluse dai consulenti.
Un ulteriore profilo di responsabilità riguarda il consenso informato, giudicato inadeguato: il modulo risultava incompleto, privo delle informazioni essenziali sulla tecnica chirurgica, sul chirurgo operatore e persino sulla manifestazione di volontà della paziente.
Il nesso causale e le conseguenze
Sulla base di tali elementi, i CTU affermano in modo chiaro il nesso di causalità tra l’intervento chirurgico e il danno subito dalla paziente, ritenendo le lesioni diretta conseguenza della condotta operatoria.
Il danno biologico permanente è stato quantificato in misura contenuta (4–5%), in ragione della residua disfonia lieve, ma ciò non incide sulla rilevanza della responsabilità, che resta pienamente configurata.
Una vicenda paradigmatica
Il caso di Maria R. evidenzia un punto fondamentale nella responsabilità sanitaria: anche quando l’indicazione terapeutica è corretta e l’intervento è tecnicamente routinario, l’assenza di una adeguata documentazione e il mancato rispetto delle regole tecniche di base possono trasformare una complicanza in colpa.
È proprio in queste situazioni che il supporto di una struttura come Iuremed diventa decisivo, consentendo al paziente di accedere a competenze medico-legali e giuridiche integrate e di ottenere il riconoscimento dei propri diritti.


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