Anche il coniuge separato ha diritto al risarcimento per la morte dell’ex

Con l’ordinanza n. 31373 del 1° dicembre 2025, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su un tema delicato e di grande interesse: il diritto del coniuge separato al risarcimento del danno non patrimoniale in caso di morte dell’altro partner causata da un fatto illecito.
La vicenda esaminata dalla Corte – relativa al decesso di una donna ricoverata presso una struttura sanitaria – ha offerto l’occasione per ribadire e precisare principi fondamentali sul ruolo del legame affettivo, anche quando la relazione coniugale si trova in una fase di separazione di fatto.

Il caso: il marito chiede il risarcimento per la morte della moglie, nonostante la separazione

Il ricorrente, marito della vittima, aveva agito in giudizio per ottenere il risarcimento del danno subito in seguito alla morte della coniuge, caduta dal terzo piano dell’ospedale in cui era ricoverata. Il Tribunale aveva riconosciuto integralmente il suo diritto, ma la Corte d’Appello aveva invece respinto la domanda, ritenendo non provato un reale e attuale legame affettivo tra i due, poiché risultavano separati di fatto da alcuni mesi.

Secondo i giudici di secondo grado, l’attore avrebbe dovuto allegare e provare specificamente l’esistenza di un rapporto affettivo residuo, e la sola condizione di coniugio non sarebbe stata sufficiente. Una posizione che la Cassazione ha ritenuto errata e contraria agli indirizzi ormai consolidati.

Il principio fondamentale: il matrimonio fa presumere un legame affettivo

La Suprema Corte ribalta la decisione d’appello e afferma con chiarezza un principio cardine:
la sola esistenza del rapporto di coniugio è sufficiente a fondare la presunzione di un legame affettivo, che giustifica il diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.

Si tratta di una presunzione basata sull’“id quod plerumque accidit”: normalmente, tra coniugi esiste un vincolo affettivo la cui lesione provoca una sofferenza risarcibile.
Per questo motivo – chiarisce la Corte – non è il coniuge superstite a dover dimostrare l’esistenza del legame, bensì l’eventuale danneggiante a dover provare la sua totale assenza, circostanza ritenuta eccezionale e di difficile dimostrazione.

E la separazione? Non è sufficiente per negare il risarcimento

La Corte affronta poi il tema centrale: la separazione, anche di fatto, non esclude automaticamente il diritto al risarcimento.

La giurisprudenza citata in sentenza è chiara: il legame coniugale può continuare a esistere, con intensità anche significativa, nonostante una separazione, soprattutto quando:

  • il matrimonio è durato molti anni;
  • vi sono figli comuni;
  • la separazione è recente o non accompagnata da rottura radicale.

È ciò che avveniva nel caso oggetto della decisione: i coniugi erano stati sposati per oltre quarant’anni e avevano tre figli adulti. Elementi che, secondo la Cassazione, avrebbero dovuto indurre il giudice d’appello a valutare concretamente la persistenza del legame, e non a escluderlo sulla base della sola separazione.

La Corte aggiunge che solo una prova rigorosa – anche per presunzioni, ma solida – può portare a ritenere del tutto cessato il legame; prova che nel caso esaminato mancava del tutto.

Errore della Corte d’Appello: focus sbagliato su allegazione e prova

L’errore della Corte territoriale è stato duplice:

1. Ha preteso che fosse il marito a dimostrare l’esistenza del legame affettivo, mentre, secondo la Cassazione, tale prova non è richiesta: basta allegare il matrimonio.
2. Ha escluso in radice il risarcimento, senza analizzare gli elementi che potevano dimostrare un legame ancora esistente, come la lunga durata del matrimonio e la presenza di figli comuni.

La Cassazione richiama pertanto l’obbligo del giudice di merito di valutare concretamente tutti gli elementi della relazione e, se del caso, ridurre ma non annullare il risarcimento.

La decisione finale

La Suprema Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza d’appello e rinvia la causa affinché venga determinato il danno secondo i principi affermati.

Si tratta di una decisione di grande importanza, perché ribadisce in modo definitivo che:
il coniuge separato – anche solo di fatto – conserva il diritto al risarcimento per la morte dell’altro, salvo prova rigorosa della totale assenza di un legame affettivo.

Perdita dell’utero per errata gestione di un’emorragia post-partum

La vicenda della Sig.ra Roberta (nome di fantasia) è quella di una giovane donna che, dopo aver vissuto una gravidanza seguita con regolarità, si è trovata improvvisamente catapultata in un percorso drammatico fatto di paura, emergenze chirurgiche e conseguenze irreversibili. È proprio questa esperienza, complessa e dolorosa, che l’ha spinta a rivolgersi a Iuremed, per comprendere se quanto accaduto fosse davvero inevitabile o se, invece, vi fossero state mancanze nella gestione clinica.

La gravidanza era stata inizialmente monitorata da diversi specialisti, che nelle prime ecografie avevano ipotizzato la presenza di una placenta previa laterale con un possibile segno di accretismo. Per questa ragione le era stato consigliato un approfondimento tramite risonanza magnetica. L’esame, eseguito il 7 maggio 2016 presso una struttura ospedaliera pubblica, non confermò però alcun sospetto di placenta accreta. Gli ulteriori controlli ecografici effettuati nelle settimane successive da altri ginecologi, pur rilevando la placenta in posizione bassa, non mostravano alcun elemento che potesse far pensare a un’invasione anomala della placenta nei tessuti uterini. La CTU, analizzando nel dettaglio questi esami, ha chiarito che, prima del parto, non vi erano elementi clinici o strumentali sufficienti per formulare una diagnosi di accretismo placentare.

Il ricovero avvenne alla 41ª settimana, per gravidanza oltre il termine. L’équipe ostetrica decise di procedere con l’induzione del travaglio, una scelta ritenuta del tutto conforme alle linee guida e al quadro clinico allora disponibile. Il parto fu spontaneo, ma non privo di difficoltà: la dilatazione cervicale procedette in maniera estremamente lenta e si verificò anche la presenza di un arto associato, un’eventualità che può aumentare il rischio di complicanze immediate. Nonostante ciò, il secondamento avvenne spontaneamente, un dato clinico che – come sottolineato dai periti – non era compatibile con un accretismo placentare significativo, poiché in tali situazioni la placenta tende a non staccarsi spontaneamente.

Il vero dramma iniziò nel post-partum. Poche ore dopo la nascita, la Sig.ra Roberta cominciò a mostrare segni evidenti di emorragia: perdite abbondanti, espulsione di coaguli e un crollo progressivo dei valori di emoglobina. La situazione richiedeva un intervento tempestivo. L’équipe decise dapprima di effettuare una revisione della cavità uterina, procedura finalizzata a rimuovere eventuali residui o coaguli, ma l’emorragia non accennava a diminuire. Si tentò allora un tamponamento con garza iodoformica e successivamente, mediante isterotomia, il posizionamento di un Bakri balloon, un dispositivo gonfiabile utilizzato proprio nei casi di atonia uterina per cercare di arrestare il sanguinamento. Nonostante questi tentativi, il quadro continuava a peggiorare.

È a questo punto che i medici optarono per l’isterectomia, ritenuta da loro l’unica soluzione per salvare la vita della paziente. L’intervento, pur efficace nel fermare definitivamente l’emorragia, comportò per la Sig.ra Roberta la perdita irreversibile dell’utero e dunque della sua capacità di avere ulteriori figli.

La CTU, chiamata a valutare la correttezza della gestione clinica, ha operato una distinzione netta tra la fase prenatale, ritenuta adeguata e diligente, e la fase post-partum, in cui invece sono state riscontrate criticità significative. Secondo i periti, l’équipe ostetrica avrebbe dovuto tentare ulteriori tecniche conservative prima di ricorrere all’intervento demolitivo. Le linee guida dell’epoca prevedevano infatti l’impiego di manovre chirurgiche come le suture compressive di B-Lynch o le suture devascolarizzanti delle arterie uterine e ovariche, procedure che avrebbero potuto tentare un controllo dell’emorragia evitando l’isterectomia. È proprio l’omissione di queste tecniche, considerate efficaci e ben codificate, ad aver rappresentato – agli occhi della CTU – il principale profilo di responsabilità della struttura che prese in carico la paziente.

Le conseguenze sulla vita della Sig.ra Roberta sono state profonde. Oltre alla perdita definitiva della capacità riproduttiva, la donna soffre oggi di una sindrome depressiva reattiva, ha ripercussioni importanti sulla sfera sessuale e porta i segni fisici dell’intervento, tra cui una cicatrice addominale significativa. La CTU descrive una paziente lucida e collaborante, ma segnata da una forte sofferenza emotiva legata agli eventi vissuti e ai progetti di maternità bruscamente interrotti.

Grazie al supporto dei professionisti di Iuremed, la Sig.ra Roberta è riuscita a far valere le proprie ragioni e a ottenere il giusto risarcimento per il danno subito. La sua storia rappresenta un esempio emblematico di come, anche nei momenti più delicati come il parto, una gestione non pienamente conforme alle migliori pratiche possa determinare esiti evitabili e profondamente traumatici.

Per chiunque abbia vissuto un’esperienza simile o nutra dubbi sulla correttezza dell’assistenza ricevuta durante il parto o nel post-partum, Iuremed mette a disposizione il numero verde 800 931 194 per una valutazione gratuita del caso e un supporto professionale qualificato.

Errata gestione di acalasia con negligente intervento di miotomia

Roberta (nome di fantasia) si è rivolta a Iuremed dopo la perdita della madre, deceduta in seguito a un intervento chirurgico complesso per la cura di una patologia esofagea non diagnosticata tempestivamente. La sua storia è un doloroso esempio di come una gestione non adeguata del rischio operatorio e delle complicanze post-chirurgiche possa trasformare un intervento di routine in un evento fatale.


La patologia e l’intervento

La paziente era affetta da acalasia esofagea, una malattia rara che colpisce il movimento dell’esofago impedendo il corretto passaggio del cibo nello stomaco. Si manifesta con disfagia, rigurgiti e infezioni respiratorie ricorrenti dovute al ristagno di cibo nell’esofago.

Dopo alcuni episodi di febbre e difficoltà respiratorie, la paziente fu ricoverata in una struttura privata dove venne individuata una dilatazione dell’esofago (megaesofago). I medici diagnosticarono una possibile acalasia con polmonite ab ingestis e decisero di procedere con un intervento chirurgico di miotomia extramucosa secondo Heller con plastica antireflusso secondo Dor, una procedura che consiste nel taglio parziale dello strato muscolare dell’esofago per facilitare il transito del cibo.


Il decorso post-operatorio e le complicanze

Dopo l’intervento, la paziente cominciò a manifestare febbre elevata, dolore addominale e segni di infezione. Gli esami radiologici successivi rivelarono la formazione di un ascesso sottodiaframmatico e segni di fistola tra stomaco ed esofago, complicanze gravi che richiesero un nuovo intervento chirurgico.

Il secondo intervento — eseguito in condizioni generali già compromesse — comportò una anastomosi esofago-gastrica in cavità toracica, procedura che, secondo i consulenti tecnici, non era indicata in presenza di un’infezione in atto. La paziente sviluppò rapidamente una sepsi addominale generalizzata, e nonostante i tentativi di terapia intensiva, morì pochi giorni dopo.


Le responsabilità accertate dal CTU

La Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) ha ricostruito l’intero percorso clinico, individuando diversi profili di colpa professionale nella gestione del caso:

  • la diagnosi di acalasia, pur corretta, non fu preceduta da indagini complete, come la manometria esofagea, essenziale per definire il tipo e la gravità del disturbo motorio;
  • la scelta di operare in presenza di una polmonite non risolta ha aumentato significativamente il rischio chirurgico e le probabilità di complicanze gravi;
  • la gestione della complicanza post-operatoria non fu conforme alle linee guida internazionali di “damage control surgery”, che prevedono un approccio conservativo e graduale nei casi di sepsi addominale;
  • la decisione di eseguire una nuova anastomosi esofago-gastrica in un paziente settico è stata definita “inappropriata e ad alto rischio di deiscenza”, ossia di rottura della sutura con diffusione di materiale infetto in addome.

Secondo i periti, queste scelte hanno determinato una perdita di chance di sopravvivenza per la paziente, che avrebbe potuto essere curata con approcci meno invasivi e più sicuri.


Considerazioni medico-legali

Il caso ha evidenziato l’importanza del rispetto dei protocolli diagnostici e terapeutici nelle patologie esofagee complesse.
La miotomia di Heller non rappresenta un intervento d’urgenza e deve essere eseguita solo in condizioni di stabilità generale.
L’operare una paziente con un’infezione polmonare in atto ha rappresentato, per la CTU, una scelta imprudente e non conforme alle buone pratiche cliniche, aggravata dalla successiva decisione di procedere a una ricostruzione anatomica in pieno stato settico.


Il ruolo di Iuremed

Grazie al supporto dei professionisti di Iuremed, i familiari sono riusciti a ottenere il riconoscimento della responsabilità sanitaria e un giusto risarcimento per la perdita subita.

Se anche tu o un tuo familiare avete vissuto un’esperienza simile — un intervento chirurgico seguito da complicanze anomale o un decesso sospetto — puoi contattare il numero verde 800 931 194 per ricevere una valutazione gratuita del tuo caso.

Garza dimenticata nella coscia dopo intervento al femore

Veronica (nome di fantasia) si è rivolta a Iuremed dopo aver scoperto, a distanza di molti anni da un intervento chirurgico, che la causa dei suoi dolori cronici alla gamba era la presenza di un corpo estraneo dimenticato durante un’operazione ortopedica subita in età infantile.

Per oltre quindici anni ha vissuto con dolori, gonfiori e limitazioni funzionali alla coscia sinistra, senza sapere che a provocarli era una garza chirurgica rimasta all’interno dei tessuti profondi.


La patologia e l’intervento iniziale

All’età di 12 anni, Veronica era rimasta vittima di un grave incidente stradale che le aveva provocato una frattura scomposta del femore sinistro.
Fu ricoverata presso una struttura ospedaliera pubblica, dove venne sottoposta a intervento di riduzione e osteosintesi della frattura con fissatore esterno e cerchiaggio metallico.

L’operazione sembrò inizialmente riuscita, ma fin da subito la giovane cominciò ad avvertire una dolorosa tumefazione persistente nella zona operata. Negli anni, nonostante fisioterapia e visite di controllo, la situazione non migliorò mai del tutto.


I sintomi nel tempo e le diagnosi errate

Per quasi vent’anni Veronica ha continuato a convivere con dolori, gonfiori e rigidità dell’arto sinistro, tanto da dover rinunciare progressivamente alla sua vita sportiva e professionale.

I controlli successivi portarono a diagnosi discordanti: ematomi cronici, infiammazioni muscolari, sospette infezioni ossee. Nessuno, tuttavia, riuscì a identificare la vera causa del problema.

Solo molti anni dopo, durante un nuovo intervento di revisione chirurgica in una struttura specializzata, i medici si trovarono di fronte a un reperto inaspettato: all’interno dei tessuti della coscia erano presenti frammenti di materiale tessile compatibili con garze chirurgiche, insieme a residui ossei e fibrinosi.


Le responsabilità accertate dal CTU

La Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU), incaricata dal tribunale, ha ricostruito l’intera vicenda sanitaria evidenziando una chiara colpa professionale nel primo intervento chirurgico eseguito in età pediatrica.

Secondo i periti:

  • l’équipe operatoria non aveva verificato con la necessaria diligenza la completa rimozione del materiale chirurgico utilizzato;
  • tale negligenza costituisce una violazione delle regole di prudenza e delle buone pratiche clinico-assistenziali, poiché il controllo finale del campo operatorio spetta sempre al chirurgo responsabile;
  • la presenza del corpo estraneo ha determinato un’infiammazione cronica dei tessuti e una serie di ematomi recidivanti, che hanno richiesto successivi interventi senza mai risolvere la causa primaria.

Le indagini successive e gli interventi eseguiti in età adulta, invece, sono stati giudicati corretti e adeguati, avendo finalmente consentito l’asportazione del materiale residuo e la diagnosi definitiva.


Il danno residuato

Oggi Veronica vive con:

  • deficit funzionale dell’arto inferiore sinistro, con rigidità articolare e ridotta mobilità di anca e ginocchio;
  • dolori cronici e instabilità che la costringono a camminare con doppio appoggio;
  • cicatrici chirurgiche evidenti e un grave impatto estetico e psicologico;
  • stato ansioso reattivo, dovuto agli anni di sofferenza e alla perdita della propria autonomia personale e lavorativa.

Il danno biologico permanente è stato quantificato nel 37%, con postumi incompatibili con la sua precedente attività di personal trainer e tali da condizionare in modo significativo la vita quotidiana.


La tutela con Iuremed

Grazie al supporto dei professionisti di Iuremed, Veronica ha potuto accertare le responsabilità sanitarie e ottenere il giusto risarcimento per il danno subito.

Se anche tu o un tuo familiare hai vissuto un’esperienza simile — un intervento chirurgico seguito da complicanze anomale o sintomi inspiegabili — contatta il numero verde 800 931 194 per ricevere una valutazione gratuita e riservata del tuo caso.

La Cassazione n. 29054/2025: risarcibili le spese per le cure private e presa di distanza dal “monopolio” milanese sulla capitalizzazione

1. La vicenda e i temi affrontati

La pronuncia n. 29054/2025 della Terza Sezione civile della Corte di Cassazione — relatore Tatangelo, presidente De Stefano — rappresenta uno degli arresti più interessanti dell’anno in tema di risarcimento del danno alla persona.
La decisione nasce da un complesso contenzioso risarcitorio instaurato da un atleta, rimasto gravemente leso durante una partita di pallacanestro, contro il Comune di San Salvatore Monferrato, la società sportiva organizzatrice e la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP).
Oltre alle questioni di responsabilità, la Corte è chiamata a pronunciarsi su due aspetti di portata generale:
– la liquidazione del danno patrimoniale da perdita di capacità lavorativa, con riferimento ai coefficienti di capitalizzazione e al valore da attribuire alle tabelle dell’Osservatorio di Milano;
– la risarcibilità delle spese mediche sostenute in strutture private, anche quando l’assistenza pubblica sarebbe stata teoricamente disponibile.


2. La critica della Cassazione alla “normativizzazione” delle Tabelle di Milano

La Corte respinge con fermezza la pretesa di conferire valore vincolante alle tabelle dell’Osservatorio di Milano relative alla capitalizzazione anticipata delle rendite (ossia la traduzione in valore attuale dei redditi futuri perduti dal danneggiato).
Richiamando Cass. 12408/2011 e Cass. 4447/2014, la sentenza riafferma che le tabelle milanesi non hanno valore normativo, ma costituiscono meri parametri di equità ex art. 1226 c.c., utilizzabili per la liquidazione del danno non patrimoniale, non certo per quello patrimoniale.

La decisione chiarisce che la capitalizzazione anticipata è operazione di natura tecnico-economica e non può essere vincolata a un criterio tabellare uniforme.
Si tratta, infatti, di un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito, che deve adottare un metodo scientificamente aggiornato e coerente con il caso concreto, potendo utilizzare tassi di rendimento realistici e non “prefabbricati”.

La Cassazione, dunque, nega la possibilità di impugnare una sentenza corretta nel momento in cui è stata emessa solo perché successivamente l’Osservatorio milanese ha pubblicato un criterio più aggiornato o più favorevole.
Ammettere un simile effetto equivarrebbe, secondo la Corte, a trasformare le tabelle in un novum normativo retroattivo, incompatibile con il principio di certezza del diritto e con la funzione stessa del giudizio di legittimità.

Il passaggio più netto afferma che:

“Le tabelle elaborate dall’Osservatorio milanese traggono origine da un censimento delle prassi giudiziarie e non da un procedimento di validazione scientifica vincolante.
Esse non costituiscono fonte di diritto, né possono integrare automaticamente il parametro di equità previsto dall’art. 1226 c.c.”

La Corte richiama inoltre le critiche già mosse dalla dottrina e da parte della giurisprudenza alle tabelle di capitalizzazione del 2023, che avevano sostituito il rendimento dei BTP trentennali con quello dei “tassi pluriennali reali di mercato” proposti da enti europei.
Tali parametri, osserva la Cassazione, non godono di univoca attendibilità e restano “opinabili”, come dimostra la vivace discussione in dottrina.


3. La risarcibilità delle spese sanitarie sostenute in strutture private

L’altro aspetto di grande rilievo della sentenza riguarda la risarcibilità delle spese mediche sostenute presso strutture private, anche quando il danneggiato avrebbe potuto curarsi gratuitamente tramite il Servizio Sanitario Nazionale.

La Corte, richiamando Cass. 29308/2023, ribadisce il principio generale per cui le spese necessarie o utili per la cura delle lesioni cagionate da un illecito sono integralmente risarcibili, a prescindere dal canale sanitario prescelto.
La scelta di rivolgersi a strutture private non costituisce, di per sé, una violazione dell’art. 1227, comma 2, c.c. (che impone al creditore di non aggravare il danno con colpa), a meno che il danneggiante non provi che i trattamenti equivalenti erano effettivamente disponibili nel sistema pubblico con la stessa efficacia, tempi e accessibilità.

Il principio di diritto enunciato è di particolare chiarezza:

“I costi per le spese mediche sostenuti o da sostenersi per trattamenti delle patologie causate da un illecito devono essere integralmente risarciti, pur se effettuati presso strutture private o estere, purché si tratti di trattamenti necessari o utili e la scelta non sia arbitraria, ma giustificata dalle circostanze del caso concreto.”

La Corte, inoltre, precisa la ripartizione dell’onere probatorio:
– spetta al danneggiato dimostrare l’effettiva utilità o necessità dei trattamenti;
– spetta invece al danneggiante, se vuole escludere la risarcibilità, provare che i medesimi trattamenti erano evitabili con l’ordinaria diligenza, cioè facilmente reperibili presso strutture pubbliche di pari efficacia.

La ratio è chiara: l’art. 1227, co. 2 c.c., non può essere usato per imporre al paziente la scelta obbligata del sistema pubblico, perché il diritto alla salute ha valore primario e personalissimo, e il danneggiato conserva la libertà di scegliere dove curarsi al meglio.

Lesione del nervo ulnare dopo protesi di spalla

Veronica (nome di fantasia) si è rivolta a Iuremed dopo un intervento di protesi inversa di spalla destra, eseguito per trattare una grave artrosi gleno-omerale che le causava dolore e limitazione nei movimenti. L’operazione, eseguita in una struttura privata romana, avrebbe dovuto restituirle libertà articolare e qualità di vita. Invece, il decorso post-operatorio è stato segnato da gravi complicanze neurologiche e funzionali che hanno reso la sua condizione peggiore rispetto a quella di partenza.

La patologia e l’intervento subito

L’artrosi gleno-omerale rappresenta una forma degenerativa che danneggia l’articolazione della spalla, riducendo progressivamente la capacità di movimento. L’impianto di una protesi inversa di spalla è oggi una tecnica consolidata, indicata nei casi in cui la degenerazione articolare si accompagna a lesioni dei tendini della cuffia dei rotatori.

L’intervento di Veronica, tecnicamente riuscito, avrebbe dovuto garantire la scomparsa del dolore e un progressivo recupero della funzionalità. Tuttavia, poche ore dopo l’operazione, la paziente ha avvertito un dolore acutissimo irradiato lungo tutto il braccio, seguito da una perdita di sensibilità e di forza nella mano destra.

Nei giorni successivi la situazione è peggiorata: il quarto e quinto dito sono rimasti immobili e insensibili, compromettendo completamente la capacità prensile.

Le complicanze e il percorso successivo

Gli accertamenti diagnostici hanno rivelato una lesione del nervo ulnare a livello del gomito — il nervo che consente la motilità fine della mano e la sensibilità del lato interno dell’avambraccio.

La paziente si è sottoposta, presso il Policlinico Gemelli, a un intervento di decompressione del nervo ulnare. Purtroppo, il danno nervoso si era già stabilizzato: il recupero funzionale è stato minimo e Veronica è rimasta affetta da una paresi parziale permanente della mano destra.

Le responsabilità individuate dal CTU

La Consulenza Tecnica d’Ufficio ha accertato che la lesione del nervo ulnare non può essere considerata una semplice complicanza inevitabile.
Dall’analisi della documentazione e della dinamica clinica, i periti hanno rilevato che:

  • l’intervento è stato eseguito con modalità non del tutto conformi alle regole di prudenza chirurgica;
  • la sofferenza acuta del nervo, insorta subito dopo l’intervento, è compatibile con un evento iatrogeno da compressione o stiramento, probabilmente legato a una mancata protezione delle strutture vascolo-nervose o a un ematoma post-operatorio non gestito tempestivamente;
  • non è stato acquisito un consenso informato completo, poiché nella documentazione mancava la firma della paziente e non risultavano adeguatamente descritti i rischi specifici dell’intervento.

I consulenti hanno quindi ritenuto che la condotta dei sanitari fu imprudente e imperita, in un intervento che non presentava particolari difficoltà tecniche e che, se correttamente eseguito, non avrebbe dovuto generare danni permanenti.

Il danno residuato

Oggi Veronica presenta:

  • deficit motorio e sensitivo dell’arto destro, con impossibilità a utilizzare pienamente la mano e limitata forza nella presa;
  • marcata riduzione della mobilità della spalla, che non ha recuperato la funzionalità attesa dopo l’intervento;
  • difficoltà nelle attività quotidiane e ripercussioni psicologiche dovute alla perdita di autonomia.

Il danno biologico permanente complessivo è stato stimato nel 34%, di cui una quota del 10% come danno iatrogeno aggiuntivo direttamente correlato all’errore chirurgico.


La tutela con Iuremed

Grazie all’intervento dei professionisti di Iuremed, Veronica ha potuto far valere le proprie ragioni e ottenere un giusto risarcimento per il danno subito.

Se anche tu o un tuo familiare avete vissuto un’esperienza simile, contatta il numero verde 800 931 194 per una valutazione gratuita del tuo caso e per conoscere i tuoi diritti in materia di responsabilità medica.

Perdita dell’occhio per mancata diagnosi di recidiva di carcinoma della congiuntiva

Veronica (nome di fantasia) si è rivolta a Iuremed dopo aver vissuto un drammatico percorso sanitario culminato nella perdita del proprio occhio sinistro, conseguenza di una diagnosi tardiva che avrebbe potuto – con maggiore attenzione – evitare un esito tanto devastante.

La patologia e gli interventi subiti

Nel giugno 2018, Veronica si era sottoposta a un intervento di asportazione di una neoformazione congiuntivale presso un ospedale napoletano. Il referto istologico, consegnato pochi giorni dopo l’intervento, rivelò la natura maligna della lesione: carcinoma squamoso infiltrante.

Nei mesi successivi, la paziente si sottopose spontaneamente a una serie di esami radiologici (risonanza magnetica e TAC) presso centri diagnostici privati, che tuttavia non rilevarono alcun residuo patologico. Purtroppo, pochi mesi dopo, la malattia si ripresentò in forma più aggressiva: nel febbraio 2019 fu necessario un nuovo intervento, questa volta molto più demolitivo, consistente nell’exenteratio orbitae, ossia la completa asportazione del contenuto orbitario.

Le complicanze più frequenti e il quadro clinico

Il carcinoma squamoso della congiuntiva è un tumore raro, generalmente a lenta progressione e con scarso potere metastatico, ma con un’alta percentuale di recidive locali se non viene completamente asportato. Quando la recidiva interessa le strutture profonde dell’orbita, l’unica possibilità terapeutica resta purtroppo la rimozione totale del globo oculare.

In casi come quello di Veronica, un’adeguata sorveglianza post-operatoria e un’attenta valutazione radiologica possono fare la differenza tra la conservazione e la perdita della vista.

Le responsabilità individuate dal CTU

La Consulenza Tecnica d’Ufficio ha ricostruito l’intera vicenda clinica, rilevando profili di colpa professionale sia nella gestione ospedaliera sia nella refertazione diagnostica successiva.

In particolare, i consulenti hanno sottolineato che:
– dopo il primo intervento non furono eseguiti accertamenti radiologici di approfondimento nonostante la diagnosi istologica di carcinoma;
– i successivi esami RM e TAC, eseguiti presso due diversi centri, mostravano già segni evidenti di residuo neoplastico, che però non vennero riconosciuti;
– tali omissioni diagnostiche hanno ritardato la scoperta della recidiva, rendendo inevitabile un intervento distruttivo che, con una diagnosi tempestiva, avrebbe potuto essere evitato.

Secondo i CTU, la condotta dei sanitari e dei centri diagnostici non fu conforme alle buone pratiche cliniche, e le mancanze nell’anamnesi e nella lettura delle immagini rappresentano violazioni della diligenza professionale.

Il danno residuato

A seguito dell’intervento, Veronica è oggi affetta da anoftalmia sinistra, ossia la completa perdita dell’occhio, con conseguente disabilità visiva, difficoltà di percezione spaziale e un grave danno estetico.

Il danno biologico permanente è stato stimato nel 21%, anche in considerazione dell’assenza di una protesi oculare efficace e dell’impatto psicologico connesso alla mutilazione.

La tutela con Iuremed

Grazie all’assistenza dei professionisti di Iuremed, Veronica ha potuto accertare le responsabilità sanitarie e ottenere il giusto risarcimento per la perdita subita.

Se anche tu o un tuo familiare avete vissuto un’esperienza simile, contatta il numero verde 800 931 194 per ricevere una valutazione gratuita del tuo caso e conoscere i tuoi diritti.

NHS Resolution: esempio vincente di mediazione nel sistema sanitario inglese

L’NHS Resolution è l’organismo del Servizio Sanitario Nazionale inglese (NHS) deputato alla gestione delle controversie derivanti da episodi di presunta negligenza clinica o da altre forme di responsabilità connesse all’attività sanitaria. Nato nel 1995 come “National Health Service Litigation Authority”, oggi opera come arm’s length body del Department of Health and Social Care con un mandato chiaro: garantire un sistema di indennizzo equo, sostenibile e fondato su modalità di risoluzione delle controversie meno conflittuali e più orientate al dialogo e all’apprendimento.

Un modello che punta al “fair resolution”

NHS Resolution fonda la propria strategia su quattro priorità, la prima delle quali è la “fair and timely resolution”, ovvero la ricerca di soluzioni giuste e tempestive, riducendo al minimo il ricorso ai tribunali. L’obiettivo è duplice: da un lato, alleggerire il carico dei costi e dello stress legale per pazienti e personale sanitario; dall’altro, creare un contesto in cui gli errori clinici diventino occasioni di apprendimento piuttosto che di mera colpevolizzazione.

Nel 2024/2025, secondo i dati riportati nel NHS Resolution Annual Report and Accounts, l’83% dei reclami clinici è stato risolto senza ricorso al contenzioso giudiziario – la percentuale più alta mai registrata dall’ente. Questo risultato riflette l’efficacia dei programmi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR), fra cui spicca la mediazione.

La mediazione come strumento di umanizzazione del conflitto

La mediazione è uno degli strumenti più emblematici della filosofia operativa dell’NHS Resolution. Essa consente alle parti – pazienti, familiari e operatori sanitari – di incontrarsi in un contesto neutrale, guidati da un mediatore indipendente e accreditato. L’obiettivo non è solo raggiungere un accordo economico, ma anche dare voce alle preoccupazioni, ai vissuti emotivi e ai bisogni di chiarimento che spesso restano inespressi nei procedimenti giudiziari.

Nel solo anno 2024/25, 138 reclami sono stati affrontati attraverso la mediazione, e il 73% di essi è stato risolto il giorno stesso o entro 28 giorni dall’incontro. Un risultato significativo, che testimonia l’efficacia di questo approccio nel ricomporre situazioni conflittuali complesse in tempi brevi e con un elevato grado di soddisfazione delle parti.

La mediazione, inoltre, non giova soltanto ai pazienti: essa offre benefici anche ai clinici coinvolti, consentendo loro di chiudere vicende dolorose, affrontare le conseguenze di un errore e contribuire al miglioramento della sicurezza del sistema sanitario. L’ente ha recentemente rinnovato, attraverso una gara pubblica di affidamento del servizio di mediazione, il proprio impegno a mantenere elevati standard di qualità e indipendenza nei processi di ADR.

Oltre la mediazione: gli altri strumenti di risoluzione alternativa

Accanto alla mediazione, NHS Resolution promuove anche altri strumenti collaborativi:

– Resolution meetings, incontri strutturati in cui le parti discutono apertamente i punti di forza e di debolezza del reclamo, spesso supportate da una revisione paritaria. Nel 2024/25, 162 reclami di valore inferiore a £150.000 sono stati trattati in questo modo, con una percentuale di risoluzione del 60%.
– Stock take meetings, riunioni di verifica e confronto con gli studi legali dei pazienti per valutare lo stato delle pratiche e favorire decisioni condivise sul percorso di chiusura.
– Early neutral evaluation, procedura sperimentale che prevede l’intervento di un valutatore indipendente per fornire un parere tecnico imparziale sul merito della controversia. Il progetto pilota, avviato nel 2023 in collaborazione con due studi legali dei ricorrenti, si è concluso nel 2024 con risultati promettenti.

Una cultura della responsabilità costruttiva

Ciò che emerge chiaramente dal report 2024/25 è che l’NHS Resolution non si limita a gestire i sinistri: promuove un cambiamento culturale. L’idea è quella di un sistema sanitario che, pur riconoscendo gli errori, si impegna a risolverli in modo costruttivo, evitando lacerazioni e favorendo il miglioramento continuo della qualità delle cure.

In questo senso, la mediazione rappresenta un ponte tra diritto e umanità: consente di risarcire i danni quando dovuto, ma anche di restituire alle persone coinvolte un senso di ascolto, comprensione e fiducia nel sistema.

In sintesi, l’attività di NHS Resolution dimostra che un approccio empatico e collaborativo alla gestione dei reclami sanitari non solo è possibile, ma può diventare un pilastro di efficienza e di giustizia. La mediazione, nel contesto britannico, non è dunque un’alternativa minore al giudizio: è la via maestra per rendere il sistema più equo, sostenibile e umano.

T.U.N. e responsabilità sanitaria: riflessioni per un utilizzo consapevole

Il prossimo venerdì 10 ottobre 2025, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, si terrà un nuovo appuntamento formativo gratuito promosso da Avvidasa, in modalità Zoom Meeting (ID: 817 1913 3580 – Codice d’accesso: 724498). LINK : https://us02web.zoom.us/j/81719133580?pwd=nMDS5u3ERnA7KNykmsEHkmwRiyMm20.1

L’incontro, dal titolo “T.U.N. e responsabilità sanitaria: riflessioni per un utilizzo consapevole”, rappresenta un’occasione di confronto qualificato sui profili più attuali della responsabilità medica e del danno risarcibile, con un focus particolare sul ruolo del medico legale e sull’applicazione concreta degli strumenti normativi e giurisprudenziali.

Che cos’è la T.U.N.

La Tabella Unica Nazionale (T.U.N.) è lo strumento previsto dalla legge per uniformare, a livello nazionale, i criteri di liquidazione del danno biologico permanente e temporaneo. La sua introduzione mira a garantire una maggiore equità risarcitoria, superando le difformità territoriali legate all’uso delle tabelle locali, prima fra tutte la celebre tabella milanese.

Negli ultimi mesi, la T.U.N. è stata al centro di un acceso dibattito che coinvolge magistrati, avvocati e medici legali. Al centro della discussione si collocano:

• L’equilibrio tra equità e uniformità: la necessità di garantire risarcimenti uguali su tutto il territorio nazionale, senza però comprimere la personalizzazione del danno.

• Il rapporto con le tabelle locali: in particolare, il confronto con la tabella di Milano, che per anni ha costituito il punto di riferimento della giurisprudenza e della prassi liquidativa.

• Il danno morale e quello temporaneo: due voci di danno che la T.U.N. deve collocare in un quadro sistematico chiaro, evitando sovrapposizioni e duplicazioni.

• Il ruolo del medico legale: chiamato ad applicare la tabella con criteri di coerenza scientifica e giuridica, senza perdere la capacità di valutare la singolarità del caso concreto.

• I profili di retroattività: ovvero la possibilità (e i limiti) di applicare la nuova tabella a fattispecie insorte o giudicate sotto il regime precedente.

I relatori

• Dott. Enrico Pedoja – L’apporto del medico legale

• Avv. Francesco Meloni – La retroattività

• Avv. Marco Rodolfi – Il danno morale

• Avv. Donato Sandro Putignano – Il danno temporaneo

A moderare il confronto sarà l’Avv. Caterina Cristina Bressan, che guiderà la discussione favorendo un dialogo dinamico tra relatori e partecipanti.

Un’occasione di aggiornamento

L’evento si propone come momento di approfondimento per professionisti del settore medico-legale e giuridico, offrendo spunti pratici per un approccio consapevole e critico alla responsabilità sanitaria e alle categorie di danno risarcibile.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale www.avvidasa.it.

Responsabilità contrattuale per il danno iure proprio subìto dai genitori del paziente minore: nota a Cass., ord. 16 settembre 2025, n. 25404

1. Il fatto storico

La vicenda trae origine dalla drammatica storia di St.Ch., nato con gravi problemi fisici che resero necessario, a soli nove mesi, l’impianto di un pacemaker. Dopo alcuni anni, il 18 agosto 2003, l’apparecchio cessò improvvisamente di funzionare, provocando anossia cerebrale e uno stato vegetativo permanente. Quello stesso giorno il pacemaker fu espiantato e distrutto.

In sede civile agirono i genitori, Ca.La. e Gi.Ch., sia in proprio che quali rappresentanti legali del figlio. Successivamente, a seguito del decesso sia del minore sia del padre, subentrarono nel giudizio gli altri figli, Al. e Sa.

Il Tribunale di Massa rigettò la domanda per mancanza di colpa medica. In appello, la Corte di Appello di Genova riconobbe la responsabilità sanitaria e il conseguente risarcimento iure hereditatis, ma negò ai genitori e ai congiunti il diritto al risarcimento iure proprio, ritenendo che il contratto fosse stato stipulato esclusivamente nell’interesse del figlio.

2. La decisione della Cassazione

La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 25404/2025, ha riformato la ricostruzione della Corte territoriale, affermando un principio di particolare rilevanza sistematica: i genitori, avendo stipulato il contratto con la struttura sanitaria, sono parti contrattuali a pieno titolo, e non meri rappresentanti del minore.

Scrive la Corte: «I genitori erano dunque formalmente parti del contratto, ossia hanno stipulato loro il contratto che aveva ad oggetto la cura del figlio. (…) Se è vero che i genitori stipulano nell’interesse del figlio, è altrettanto vero che stipulano altresì nel loro interesse, ed è altrettanto vero che l’inadempimento del medico lede sì la salute del destinatario della prestazione ma anche un interesse dello stipulante, ossia dei genitori, interesse che è protetto direttamente dal contratto, e non per riflesso».

Di conseguenza, il richiamo operato dai giudici di merito alla categoria del contratto con effetti protettivi verso terzi è stato giudicato del tutto “fuori luogo”, in quanto tale figura riguarda l’estensione degli effetti contrattuali a soggetti estranei, non a chi sia già parte formale del contratto.

3. Responsabilità contrattuale e contratto con effetti protettivi verso terzi

Il cuore della pronuncia risiede nella distinzione tra:

– Responsabilità contrattuale per I danni patiti dai genitori: essi, avendo sottoscritto il contratto di cura, possono far valere in proprio l’inadempimento della struttura. Il danno subito non è un mero riflesso del pregiudizio del figlio, ma deriva dalla lesione di un interesse diretto e personale, radicato nel contratto stesso.

– Contratto con effetti protettivi verso terzi: riguarda ipotesi differenti, nelle quali un soggetto non parte del contratto chiede tutela contrattuale. Tipico l’esempio del padre che, non avendo stipulato alcun contratto con il medico, rivendica una tutela per i danni conseguenti a un trattamento pregiudizievole sul nascituro (v. Cass. 17113/2024).

La Corte chiarisce che, nel caso in esame, i genitori non possono essere considerati “terzi”: diversamente dalla fattispecie del padre non contraente, essi hanno sottoscritto direttamente l’accordo con la struttura sanitaria.

4. Le implicazioni sistematiche

La pronuncia riveste particolare rilievo perché riconosce espressamente la legittimazione contrattuale dei genitori ad agire iure proprio. Ciò comporta conseguenze significative:

– sul piano probatorio, in quanto l’azione contrattuale implica l’applicazione del regime dell’art. 1218 c.c., con l’alleggerimento dell’onere probatorio a carico dell’attore;
– sul piano sostanziale, poiché viene valorizzato l’interesse autonomo dei genitori alla corretta esecuzione delle cure, non riducibile a una mera proiezione dell’interesse del figlio.

5. Conclusioni

L’ordinanza n. 25404/2025 segna un passaggio decisivo nell’evoluzione della responsabilità sanitaria: la Cassazione riconosce che il contratto stipulato dai genitori con la struttura sanitaria non tutela soltanto il minore, ma anche gli stessi genitori, quali portatori di un interesse proprio e diretto.