La sofferenza per la morte del genitore non è riducibile per mancata prova diretta
NOTA A SENTENZA
Cass. civ., sez. III, 23 giugno 2026, n. 21366 (Pres. Graziosi – Rel. Spaziani)
Presunzione iuris tantum del danno morale, distinzione dal danno dinamico-relazionale e limiti allo scostamento in peius dal minimo tabellare nella liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale
di Donato Sandro Putignano
MASSIMA
In tema di danno da perdita del rapporto parentale, la sofferenza morale del congiunto superstite costituisce oggetto di una presunzione iuris tantum, gravando sul danneggiante l’onere di provare l’indifferenza affettiva o l’odio intercorrente con la vittima primaria. Ne consegue che il giudice di merito non può ridurre tale voce di danno — sino a una liquidazione meramente simbolica e inferiore al minimo tabellare — sull’assunto della mancata prova diretta dell’entità delle sofferenze patite. Lo scostamento in peius dal minimo della “forbice” tabellare è consentito solo in presenza di circostanze eccezionali e peculiari legate all’irripetibile singolarità dell’esperienza di vita individuale (quali l’anaffettività o l’odio), tra le quali non rientrano né l’età della vittima o del superstite, né l’assenza di convivenza.
Sommario: 1. Il caso e la liquidazione “simbolica”. – 2. La decisione della Suprema Corte. – 3. Il duplice volto del danno parentale: danno dinamico-relazionale e sofferenza morale. – 4. La presunzione iuris tantum della sofferenza morale e l’inversione dell’onere probatorio. – 5. Lo scostamento dal minimo tabellare e la nozione di “circostanze eccezionali”. – 6. Considerazioni conclusive.
1. Il caso e la liquidazione “simbolica”
La vicenda trae origine dalla domanda risarcitoria proposta dalle due figlie di una donna deceduta il 17 febbraio 2011 mentre era ricoverata presso una struttura clinica. Accertata in primo grado la responsabilità della struttura per la morte della congiunta, il Tribunale di Milano liquidava a ciascuna figlia, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio da perdita del rapporto parentale, la somma di euro 30.000, oltre euro 2.000 ciascuna iure hereditatis. La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 2084/2022, confermava integralmente tale liquidazione, rigettando l’appello con cui le danneggiate invocavano un risarcimento maggiore.
Il dato che immediatamente colpisce è lo scarto tra l’importo riconosciuto e i valori tabellari di riferimento. Le tabelle milanesi vigenti all’epoca dell’evento prevedevano, per la perdita del genitore, una forbice oscillante tra un minimo di euro 165.900 e un massimo di euro 331.920 per ciascun figlio: la liquidazione di euro 30.000 si collocava, dunque, a un livello inferiore a un quinto del minimo tabellare. Una liquidazione, come la definiscono le ricorrenti, “meramente simbolica”.
La Corte territoriale aveva giustificato il drastico scostamento in peius adducendo tre ordini di ragioni: l’esiguità degli elementi addotti circa le specifiche caratteristiche della relazione intrattenuta con la madre; l’“assoluta mancanza di un sostegno probatorio utile a comprendere l’entità delle sofferenze patite” dalle appellanti in conseguenza del decesso; l’età della vittima e delle danneggiate, unitamente alla loro presumibile condizione di vita autonoma. È proprio su queste argomentazioni che si appunta la censura accolta dalla Terza Sezione.
Conviene precisare, per delimitare il campo, che la pronuncia affronta anche ulteriori questioni — la natura di danno emergente delle spese di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. (motivo parimenti accolto) e l’articolata problematica della garanzia assicurativa del medico nel rapporto tra azione di “rivalsa” e azione di regresso ex art. 2055 c.c. — che esulano, tuttavia, dall’oggetto della presente nota, dedicata al solo primo motivo del ricorso principale.
2. La decisione della Suprema Corte
La Terza Sezione accoglie il primo motivo e cassa con rinvio la sentenza impugnata, articolando l’iter motivazionale su due piani complementari.
In linea generale, la motivazione fondata sull’età e sulle condizioni di vita dei soggetti coinvolti contrasta con il principio consolidato secondo cui, ove la liquidazione del danno parentale segua il criterio “a forbice” — con importo variabile tra un minimo e un massimo —, è consentito al giudice di merito liquidare un risarcimento inferiore al minimo solo in presenza di circostanze eccezionali e peculiari al caso di specie. Tra queste, ammonisce la Corte, non si annoverano né l’età della vittima, né quella del superstite, né l’assenza di convivenza, trattandosi di circostanze che possono soltanto giustificare la quantificazione del risarcimento entro la fascia di oscillazione della tabella adottata (Cass. n. 26440/2022; Cass. n. 29495/2019; Cass. n. 7597/2021). Sono, in altri termini, circostanze ordinarie, idonee a calibrare la liquidazione tra il minimo e il massimo, ma non a superarne i limiti; il superamento del minimo esige, invece, la prova di circostanze legate all’irripetibile singolarità dell’esperienza di vita individuale, quali l’anaffettività o l’odio tra la vittima e il superstite.
In termini più specifici — ed è qui il cuore della decisione — la Corte richiama l’ulteriore principio, ormai parte di un orientamento consolidato (Cass. n. 5769/2024; Cass. n. 20269/2024; Cass. n. 9617/2026), per cui, nell’accertamento e nella liquidazione delle conseguenze non patrimoniali risarcibili da perdita del rapporto parentale, occorre tenere distinto il profilo esteriore, ossia il danno dinamico-relazionale — il quale richiede, anche per via presuntiva, la prova dell’effettività, della consistenza e dell’intensità della relazione affettiva —, dall’aspetto interiore, ossia la sofferenza morale, che è invece automaticamente oggetto di presunzione iuris tantum, di modo che grava sempre sul convenuto l’onere della prova contraria dell’indifferenza affettiva o, persino, dell’odio intercorrente con la vittima primaria.
Di tale principio la Corte territoriale non aveva tenuto conto, avendo fondato la simbolica liquidazione del danno parentale proprio sull’assunto della “assoluta mancanza di un sostegno probatorio utile a comprendere l’entità delle sofferenze patite”. Da qui l’accoglimento del motivo e il rinvio alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, perché proceda a nuova liquidazione attenendosi ai principi enunciati.
3. Il duplice volto del danno parentale: danno dinamico-relazionale e sofferenza morale
La pronuncia presuppone, e contestualmente ribadisce, la natura composita del danno da perdita del rapporto parentale. Lungi dall’essere voce monolitica, esso si articola in due dimensioni concettualmente distinte, che la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente affinato a partire dall’insegnamento delle Sezioni Unite del 2008 e nel solco della più recente elaborazione sul binomio sofferenza morale/danno relazionale (cfr., da ultimo, Cass. n. 26826/2025).
Il profilo esteriore — il danno dinamico-relazionale — attiene all’oggettiva alterazione delle dinamiche di vita del superstite: la perdita della presenza del genitore, il venir meno della relazione come realtà concretamente vissuta, lo sconvolgimento delle abitudini quotidiane. Trattandosi di un fatto, esso reclama un accertamento probatorio; ma — ed è precisazione decisiva — la prova può essere fornita anche in via presuntiva, desumendosi l’effettività, la consistenza e l’intensità del legame tanto dalla convivenza quanto, all’opposto, dalla distanza, e da qualsiasi allegazione comunque provata di cui il giudice di merito deve tenere conto ai fini della quantificazione complessiva.
L’aspetto interiore — la sofferenza morale — attiene, invece, al patimento soggettivo, al dolore intimo del congiunto. Ed è proprio rispetto a questa dimensione che la Corte colloca il presidio probatorio più forte: la sofferenza morale è automaticamente oggetto di presunzione iuris tantum. La ragione è limpida e risiede nell’id quod plerumque accidit: nella famiglia nucleare l’affetto è la regola e l’indifferenza o l’odio l’eccezione. Sarebbe, del resto, contrario alla comune esperienza — e finanche lesivo della dignità del lutto — pretendere che il figlio dimostri di avere sofferto per la morte della madre. La presunzione resta iuris tantum, e dunque superabile; ma solo dal danneggiante, e solo mediante la prova della circostanza negativa eccezionale.
4. La presunzione iuris tantum della sofferenza morale e l’inversione dell’onere probatorio
Si comprende, allora, in cosa precisamente sia incorsa la Corte territoriale: in una paradigmatica inversione dell’onere della prova. Pretendendo dalle figlie la dimostrazione dell’entità delle sofferenze patite, e riducendo il risarcimento per il mancato assolvimento di tale onere, il giudice di merito ha capovolto la regola di distribuzione probatoria fissata dalla legge. La sofferenza per la morte di un genitore non deve essere provata dal superstite: essa è presunta. Ciò che deve essere provato — e dalla parte avversa — è semmai la sua assenza, vale a dire l’indifferenza affettiva o l’odio.
È in questa torsione che si coglie l’errore di diritto. Il giudice non può trasformare la mancata documentazione del dolore in un titolo di riduzione, perché quel dolore non è gravato, in capo al danneggiato, da alcun onere di prova diretta. La “mancata prova diretta” della sofferenza non è, in altri termini, un vuoto probatorio a carico delle attrici: è un dato che l’ordinamento colma con la presunzione. Pretenderne la dimostrazione significa esigere una probatio che la legge non richiede.
Qui si annida, peraltro, anche una sovrapposizione concettuale tra i due profili del danno. La Corte d’Appello ha confuso il piano del danno dinamico-relazionale — ove un onere allegativo e probatorio, sia pure assolvibile per presunzioni, effettivamente sussiste — con quello della sofferenza morale, ove tale onere, in capo al danneggiato, semplicemente non esiste. La “esiguità degli elementi” sulla relazione poteva, al più, riverberarsi sulla collocazione dell’importo entro la forbice; non poteva, invece, legittimare l’abbattimento della componente morale del danno, presidiata da presunzione, fino a un valore simbolico.
5. Lo scostamento dal minimo tabellare e la nozione di “circostanze eccezionali”
Il secondo pilastro della decisione concerne la struttura stessa della liquidazione tabellare. Il minimo della forbice non è un punto di partenza liberamente comprimibile, bensì la soglia che incorpora il pregiudizio tipico e presunto derivante dalla perdita del genitore. All’interno della fascia di oscillazione, il giudice calibra l’importo valorizzando le circostanze ordinarie del caso: l’età, la convivenza o la sua assenza, l’intensità della relazione in concreto provata. Per scendere al di sotto della soglia minima, però, occorre ben altro: circostanze eccezionali e peculiari, legate all’irripetibile singolarità dell’esperienza di vita individuale, quali appunto l’anaffettività o l’odio.
Età e mancanza di convivenza sono espressamente escluse dal novero di tali circostanze: sono fattori ordinari, che possono muovere l’importo entro la forbice, ma non infrangerne il pavimento. Ne discendono due corollari. Per un verso, la discrezionalità del giudice nella liquidazione equitativa non è arbitrio: essa è vincolata alla struttura della tabella e al duplice scopo, che la stessa Corte richiama, di realizzare la giustizia del caso concreto e di garantire la parità di trattamento tra danneggiati che abbiano subito pregiudizi analoghi. Per altro verso, una liquidazione simbolica — nella specie pari a meno di un quinto del minimo — si pone in radicale antitesi rispetto al fondamento del giudizio equitativo, perché non realizza la giustizia del caso concreto né assicura quella parità di trattamento che costituisce la ragion d’essere stessa del sistema tabellare.


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