Risarcibile il danno parentale del figlio concepito ma non ancora nato alla morte del padre

Nota a Cass. civ., sez. III, 27 giugno 2026, n. 22064

Massima. Il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale spetta anche al figlio che, al momento del decesso del padre cagionato dall’illecito del terzo, era stato concepito ma non era ancora nato. Il credito risarcitorio sorge alla nascita, con irrilevanza della questione della capacità giuridica del concepito; le conseguenze pregiudizievoli della lesione, stante la peculiarità del rapporto genitoriale (art. 315-bis cod. civ.), sono presunte iuris et de iure; il danno è diretto e non riflesso.

1. Il caso e la questione

Un uomo decede nel 2006 in Pronto Soccorso per un’ostruzione coronarica non trattata; la figlia, concepita ma non ancora nata, agisce – rappresentata dalla madre – per il danno da perdita del rapporto parentale. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere lo riconosce; la Corte d’Appello di Napoli (sent. n. 176/2023) lo esclude, negando la configurabilità di un pregiudizio dinamico-relazionale e morale in capo alla nata postuma. La Terza Sezione, investita del ricorso e rinviata la trattazione alla pubblica udienza con ordinanza interlocutoria n. 4694/2026, affronta la questione del contrasto tra Cass. n. 9700/2011 (favorevole al risarcimento del nato dopo la morte del padre avvenuta durante la gestazione) e Cass. n. 9048/2018 (che richiede la preesistenza del rapporto parentale al momento dell’illecito).

2. La soluzione: distinguishing e riaffermazione di Cass. n. 9700/2011

Il Collegio ridimensiona anzitutto il contrasto rilevando la diversità delle fattispecie: il precedente del 2018 riguardava fratelli postumi, non ancora concepiti al momento dell’illecito e titolari di un rapporto – quello tra germani – privo di uno statuto legale tipizzato; qui, invece, la danneggiata era già concepita e viene in rilievo il rapporto genitoriale, protetto dallo statuto dei diritti del figlio di cui all’art. 315-bis cod. civ.

Su queste premesse, la Corte consolida il principio del 2011 attraverso quattro passaggi. Primo: sussiste il nesso di causalità materiale secondo la regola della regolarità causale, perché l’instaurazione della relazione genitoriale è la conseguenza «normale» del concepimento e la sua perdita è la conseguenza «normale» dell’illecito mortale; il diritto leso sorge alla nascita e si radica sulla persona del figlio, non del concepito, sicché la disputa sulla soggettività del nasciturus resta irrilevante. Secondo: le conseguenze pregiudizievoli – sofferenza morale e pregiudizio dinamico-relazionale – sono presunte iuris et de iure, in deroga al regime della presunzione semplice vincibile con la prova dell’indifferenza affettiva (Cass. nn. 5769/2024, 20269/2024, 9617/2026), inestensibile al rapporto genitoriale. Terzo: il danno del figlio è diretto e non riflesso, perché la condotta del terzo incide immediatamente sul «fascio» di diritti fondamentali del figlio, valevoli erga omnes (artt. 315-bis, 337-ter, 147 cod. civ.; art. 12 CEDU; art. 9 Carta di Nizza); non si pone dunque la questione dei limiti di risarcibilità dei pregiudizi di rimbalzo ex SS.UU. n. 9556/2002, le quali peraltro non elevavano la preesistenza del legame a requisito necessario. Quarto: la cesura temporale tra danno-evento e danno-conseguenza è fenomeno ordinario dell’illecito civile, come attestano i danni futuri, il pregiudizio lungolatente e la disciplina della prescrizione ex art. 2935 cod. civ.

3. Rilievi conclusivi

La pronuncia restituisce certezza agli operatori fissando la linea di discrimine nel concepimento già avvenuto al momento dell’illecito e nella natura genitoriale del rapporto leso: entro tale perimetro il risarcimento spetta; al di fuori (congiunto non ancora concepito, rapporti parentali non tipizzati) conserva validità l’insegnamento di Cass. n. 9048/2018.

Due gli approdi di maggiore impatto sistematico. La presunzione assoluta delle conseguenze pregiudizievoli introduce, nel sistema del danno parentale, un regime probatorio differenziato in favore del figlio minore, precludendo al danneggiante la prova contraria: soluzione pratica obbligata rispetto al postumo – non esistendo alcun vissuto relazionale da scrutinare – ma destinata a operare sull’an, ferma la modulazione del quantum secondo le tabelle a punti. La riqualificazione del danno come diretto, poi, potrebbe estendersi in prospettiva all’intera area della perdita del rapporto genitoriale.

Per il contenzioso sanitario il rilievo è immediato: in caso di decesso del paziente in costanza di gravidanza della partner, la posizione del nascituro costituisce autonoma fonte di pretesa risarcitoria, assistita da presunzione assoluta quanto alle conseguenze, ferma la prova del nesso causale tra condotta sanitaria ed evento morte secondo i criteri ordinari. La parola passa ora alla Corte d’Appello di Napoli in sede di rinvio.

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