Perdita di chance di sopravvivenza: un errore, due danni, due domande
Commento a Cass. civ., sez. III, ord. 1° ottobre 2026, n. 26074
Quando l’errore medico non permette di affermare che il paziente, curato correttamente, sarebbe sopravvissuto, ma permette di dire con certezza che gli ha tolto una possibilità seria di vivere più a lungo, il danno risarcibile non è uno solo. Ve n’è uno che nasce in capo al paziente e passa ai suoi eredi, e ve n’è un altro che nasce direttamente in capo ai congiunti. L’ordinanza n. 26074/2026 della Terza Sezione civile li nomina entrambi e, dichiarando inammissibile il ricorso di una figlia che ne aveva chiesto soltanto uno, mostra che cosa accade quando il secondo non viene domandato.
1. La vicenda
Una donna già operata per carcinoma mammario era seguita in follow up oncologico presso l’Ospedale di Pescara. Il 31 marzo 2009 l’ecografia rilevò alla mammella destra una formazione di circa nove millimetri, per la quale il radiologo suggeriva un approfondimento con risonanza magnetica. Quel referto non arrivò né al reparto di oncologia né alla paziente. La diagnosi di carcinoma infiltrante fu posta soltanto nel marzo 2010, con dodici mesi di ritardo; seguirono le metastasi e, il 24 agosto 2016, il decesso.
La figlia, unica erede, agì contro l’Azienda sanitaria sia iure hereditatis sia iure proprio. Il Tribunale di Pescara (sent. n. 498/2023), sulla base di una c.t.u. che stimava nel 40% la perdita di chance di sopravvivenza e attribuiva all’Azienda metà della responsabilità, liquidò complessivamente euro 214.683,65, comprensivi del danno da perdita del rapporto parentale. La Corte d’Appello di L’Aquila (sent. n. 384/2025) ha attribuito all’Azienda l’intera responsabilità del ritardo, ha confermato la misura del 40%, ha rideterminato in euro 54.468,54 il danno iure hereditatis e ha rigettato la domanda iure proprio. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della figlia.
Il dato che colpisce è questo: la responsabilità della struttura è passata dal 50 al 100%, e il risarcimento si è ridotto a circa un quarto. La spiegazione non sta nel merito clinico, ma nel modo in cui le domande erano state costruite.
2. La chance del paziente, che passa agli eredi
Il primo danno è quello che la giurisprudenza di legittimità ha messo a fuoco da Cass. n. 5641/2018 in poi: la perdita, da parte del malato, della possibilità seria, concreta e apprezzabile di vivere più a lungo. Presuppone due cose insieme: l’incertezza sul fatto che la condotta corretta avrebbe evitato o ritardato la morte, e la certezza, secondo il criterio del più probabile che non, che l’errore abbia fatto perdere quella possibilità. È un danno che matura nel patrimonio del paziente quando è ancora in vita, e per questo si trasmette agli eredi.
L’ordinanza ne traccia il perimetro anche in negativo. Il danno da perdita di chance non è il valore degli anni non vissuti: quello sarebbe danno da perdita anticipata della vita, che, quando la vittima è già deceduta al momento dell’introduzione del giudizio, non è trasmissibile iure successionis, perché nel sistema vigente il danno tanatologico non è risarcibile (la Corte richiama Cass. nn. 26851/2023, 35998/2023, 21415/2024 e 25271/2025). Di qui la regola sulla liquidazione: la chance va stimata in via equitativa, guardando alle caratteristiche della possibilità perduta, senza parametrarla, «neppure mediante decurtazioni percentuali», al valore del segmento di vita non vissuto (Cass. nn. 26851/2023, 21415/2024, 16326/2025 e 25480/2025).
È su questa base che la Cassazione dichiara inammissibile per difetto di interesse il terzo motivo, con cui la figlia chiedeva il 60% anziché il 40% del valore attribuito ai tre anni non vissuti dalla madre. La Corte osserva che la liquidazione d’appello, costruita proprio su quel valore, era semmai criticabile per eccesso, e che di ciò avrebbe potuto dolersi soltanto la struttura sanitaria.
3. La chance dei congiunti, che nasce in capo a loro
Il passaggio successivo è quello che qui interessa. Il periodo di vita non vissuto, scrive la Corte, può assumere rilievo «soltanto» come pregiudizio iure proprio dei congiunti, e in due forme: la perdita anticipata del rapporto parentale, oppure «la perdita della possibilità di una sua più lunga protrazione». Il secondo pregiudizio è definito «ontologicamente distinto» dal primo.
È la stessa distinzione che, sul piano del paziente, separa la perdita anticipata della vita dalla perdita di chance, trasportata sul piano di chi gli sopravvive. Se è provato che l’errore ha causato o anticipato la morte, il congiunto ha perso il rapporto, o una sua parte certa. Se questo non è provato, ma è provato che l’errore ha ridotto le possibilità di sopravvivenza, il congiunto ha perso la possibilità di continuare a godere di quel rapporto per un tempo maggiore. La Corte d’Appello di L’Aquila lo aveva scritto in termini espliciti (par. 7.5): l’attrice, anziché il danno da perdita del rapporto parentale, avrebbe potuto chiedere quello da «perdita della chance di un più esteso rapporto parentale».
I due danni da chance hanno dunque la stessa origine, cioè la medesima condotta e la medesima incertezza sull’esito, ma per il resto divergono. Diverso è il titolare: il paziente nel primo caso, il congiunto nel secondo. Diverso è il bene: la possibilità di vivere più a lungo da un lato, la possibilità di conservare più a lungo la relazione affettiva dall’altro. Diverso è il titolo: l’erede fa valere il credito del paziente, che verso la struttura è contrattuale; il congiunto fa valere un credito proprio, che secondo l’orientamento consolidato è extracontrattuale, con ciò che ne segue per prescrizione e onere della prova. Diversa, infine, è la prova: per il secondo danno occorre allegare e dimostrare anche l’esistenza e la qualità del rapporto.
4. Due danni che si sommano
Proprio perché titolari e beni sono diversi, i due danni non si sovrappongono e possono essere riconosciuti insieme. Chi, come nel caso deciso, è al tempo stesso erede e congiunto può ottenere l’uno nella prima veste e l’altro nella seconda, senza duplicazione. L’ordinanza non lo afferma con un principio di diritto, trattandosi di una pronuncia di inammissibilità; lo presuppone però con chiarezza, quando da un lato ribadisce che la chance di sopravvivenza è trasmissibile iure hereditatis e dall’altro individua nel danno iure proprio la sede in cui far valere la perdita della possibilità di una più lunga protrazione del rapporto.
L’incompatibilità corre semmai su un altro asse. Perdita anticipata della vita e perdita di chance sono di regola alternative (Cass. n. 26851/2023 ne ammette la coesistenza solo in ipotesi eccezionali), perché la prima richiede la prova del nesso con la morte e la seconda ne presuppone l’incertezza. Lo stesso vale, sul versante iure proprio, tra perdita del rapporto parentale e perdita della chance di una sua maggiore durata. È il punto su cui è caduta la domanda della figlia: accertata la sola chance, la Corte d’Appello ha ritenuto non provato il nesso tra l’omissione e il decesso, e con esso il danno parentale pieno.
5. Due domande autonome
Il diritto di chiedere entrambi i danni non significa che l’uno contenga l’altro. La domanda di risarcimento della chance è, per oggetto, diversa da quella di risarcimento del risultato mancato: deve essere formulata in modo espresso e non si considera implicita né nella richiesta di «tutti i danni» né in quella del danno da perdita del risultato (la Corte d’Appello richiama sul punto Cass. n. 25886/2022). Il giudice non può sostituire l’una all’altra senza violare l’art. 112 c.p.c., e la parte non può introdurla per la prima volta in comparsa conclusionale o in appello.
A questa prima autonomia, tra risultato e chance, se ne aggiunge una seconda, tra le due chance. La domanda dell’erede per la chance di sopravvivenza del defunto e quella del congiunto per la chance di un rapporto più lungo hanno titolare, causa petendi e petitum diversi: accolta la prima, la seconda non ne discende automaticamente.
Nel caso deciso la figlia aveva proposto, iure hereditatis, una domanda che i giudici di merito hanno qualificato come perdita di chance e, iure proprio, una domanda di perdita del rapporto parentale. Secondo la Corte d’Appello nessuna delle due qualificazioni era stata impugnata, ed entrambe erano perciò irretrattabili. L’esito era a quel punto segnato: la chance ereditaria è stata riconosciuta e riliquidata; il danno parentale è stato negato per difetto di nesso con la morte; la chance iure proprio, che di quel nesso non avrebbe avuto bisogno, non era stata domandata, come rilevano sia la Corte d’Appello sia la Cassazione. In sede di legittimità il tentativo di recuperare la perdita anticipata della vita si è poi infranto contro il giudicato interno sulla qualificazione, che il ricorso non aveva specificamente censurato.
6. Come scrivere le conclusioni
Dall’ordinanza si ricavano alcune indicazioni pratiche per chi assiste i familiari di un paziente deceduto, quando l’esito della c.t.u. sul nesso causale non è prevedibile.
- Sul piano iure hereditatis, chiedere in via principale i danni che presuppongono la prova del nesso tra l’errore e la morte o la sua anticipazione (danno biologico e morale sofferti in vita dal paziente) e, in via subordinata ed espressa, il danno da perdita di chance di sopravvivenza.
- Sul piano iure proprio, chiedere in via principale il danno da perdita, o da perdita anticipata, del rapporto parentale e, in via subordinata, nominandolo, il danno da perdita della chance di una più lunga durata del rapporto. È una domanda distinta dalla subordinata ereditaria e va scritta accanto a quella, non al suo posto.
- Formulare entrambe le subordinate fin dall’atto introduttivo, senza affidarsi a precisazioni successive, la cui ammissibilità è discutibile.


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