Sopravvive alle complicanze dell’intervento, muore per un batterio d’ospedale: condannata la struttura che non ha provato la prevenzione
Tribunale di Napoli, sentenza del 7 luglio 2026: respinta la domanda contro la clinica in cui la paziente era stata operata, accolta quella contro l’ospedale in cui ha contratto una polmonite da Acinetobacter baumannii. Ai familiari il danno da perdita del rapporto parentale, agli eredi il danno terminale.
Doveva essere un intervento breve, e lo è stato: tre quarti d’ora di sala operatoria. Trentaquattro giorni dopo, però, la signora Grazia Lorusso (nome di fantasia), 55 anni, moriva nella rianimazione di un grande ospedale napoletano. Un luogo diverso da quello in cui era stata operata, e una causa che con l’intervento, almeno in apparenza, non aveva nulla a che vedere.
Una paziente fragile
La signora Lorusso conviveva da anni con un quadro clinico complesso. Un’insufficienza renale cronica l’aveva portata a due trapianti di rene e a una terapia immunosoppressiva e cortisonica permanente. Aveva un’epatopatia da virus C con grave carenza di piastrine e varici esofagee, oltre a ipertensione e diabete.
A tutto questo si aggiungeva una fibrillazione atriale permanente, che espone al rischio di ictus e che di regola si affronta con gli anticoagulanti. Per lei quei farmaci erano preclusi dall’elevato rischio di emorragia. L’alternativa era chiudere l’auricola sinistra, la piccola cavità del cuore in cui tendono a formarsi i trombi.
Nel novembre 2020 la paziente viene ricoverata in una clinica privata napoletana. Il giorno seguente l’auricola viene chiusa con una clip, in toracoscopia e in anestesia generale, con intubazione selettiva per escludere temporaneamente il polmone sinistro.
Le complicanze
Circa quattro ore dopo l’uscita dalla sala operatoria compaiono enfisema sottocutaneo e pneumomediastino: aria nei tessuti del torace, del collo e del volto. Al terzo giorno la TC mostra uno pneumotorace con collasso del polmone sinistro. La broncoscopia trova il bronco principale di sinistra ostruito da un grosso tappo di muco.
Seguono un nuovo drenaggio toracico, altre broncoscopie, un miglioramento, una ricaduta. Dopo due settimane il bronco è di nuovo occluso e il polmone sinistro non si riespande. La clinica dispone il trasferimento in un ospedale pubblico dotato di chirurgia toracica.
Il secondo ricovero e l’infezione
In ospedale la paziente arriva vigile, collaborante, senza febbre. I broncoscopisti descrivono una severa malacia, cioè un cedimento delle pareti, di trachea e bronchi. La mucosa è infiammata e i coaguli tornano a ostruire il bronco dopo ogni disostruzione.
Il polmone sinistro resta escluso dalla respirazione, ma l’enfisema regredisce fin quasi a scomparire. Ancora il 22 dicembre la TC descrive il polmone destro come indenne.
Il 28 dicembre la radiografia cambia: opacità multiple proprio a destra. Il giorno dopo la paziente è in condizioni gravissime, viene intubata e trasferita in rianimazione, dove supera un primo arresto cardiaco. Il secondo, il 30 dicembre, è fatale.
Quello stesso giorno il laboratorio isola dall’aspirato tracheale e dal tampone nasale un Acinetobacter baumannii resistente ai carbapenemi, uno dei germi ospedalieri più temuti.
Perché la famiglia si è rivolta a Iuremed
Una donna entrata in clinica per un intervento programmato e morta un mese dopo in un altro ospedale. Con questa domanda il marito, il figlio e i fratelli della signora Lorusso si rivolgono a Iuremed, società di finanziamento del contenzioso.
La consulenza medico-legale di parte individua tre profili critici: la scelta della via chirurgica al posto di quella percutanea, una lesione delle vie aeree prodotta durante la procedura, l’infezione nosocomiale. Si parte con un accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c. nei confronti della clinica.
Che cosa hanno accertato i consulenti del giudice
Il collegio, composto da un infettivologo, un medico legale e una cardiochirurga, ridisegna il quadro su quattro punti.
- L’indicazione era corretta. La chiusura dell’auricola era la scelta giusta per una paziente che non poteva assumere anticoagulanti. Corretta anche la via chirurgica: quella percutanea richiede mezzo di contrasto iodato, che in una trapiantata di rene avrebbe potuto compromettere l’organo.
- Nessuna perforazione documentata. Broncoscopie e TC non hanno mai mostrato lesioni di continuo di trachea e bronchi. Lo pneumomediastino è compatibile con l’effetto Macklin: la rottura di alveoli sotto la pressione della ventilazione meccanica.
- Una possibile lesione da intubazione. I consulenti la ritengono comunque l’ipotesi preferibile e rilevano che la clinica non ha provato di avere adottato adeguate strategie preventive. Ne limitano però le conseguenze a un periodo di inabilità temporanea.
- La morte ha un’altra causa. È una polmonite da Acinetobacter baumannii, infezione correlata all’assistenza contratta nel secondo ospedale. In clinica gli esami colturali erano risultati negativi.
Per i consulenti le complicanze post-operatorie sono un antecedente, non un anello della catena che ha condotto al decesso. L’accertamento sposta così il baricentro della causa. I familiari chiedono di estendere il contraddittorio all’ospedale e la clinica non aderisce. L’ospedale viene allora invitato in mediazione, dove non si presenta, e poi convenuto nel giudizio di merito insieme alla clinica.
La decisione: respinta la domanda contro la clinica, condannato l’ospedale
Il Tribunale respinge la domanda contro la clinica. L’ipotesi della lesione da intubazione, osserva il giudice, non è sorretta da riscontri clinici o strumentali. Non emergono violazioni di linee guida o buone pratiche, né nell’intervento né nella gestione successiva: mancano la prova del nesso causale e quella della colpa.
La sentenza precisa però un principio che va oltre il caso. Se un errore della prima struttura rende necessario il trasferimento e prolunga la degenza di un paziente fragile, anche quella struttura risponde dell’infezione contratta altrove. L’infezione nosocomiale è un rischio tipico e prevedibile, non un evento eccezionale che interrompe il nesso causale. Qui la clinica è rimasta fuori soltanto perché l’errore non è stato provato.
La domanda contro l’ospedale viene invece accolta, con due passaggi che meritano attenzione.
Il primo è processuale. L’ospedale non aveva partecipato all’accertamento preventivo, ma la consulenza è stata ugualmente posta a base della decisione. È una prova formata in altro procedimento, prodotta in giudizio e sottoposta al contraddittorio di tutte le parti (Cass. 29713/2024).
Il secondo riguarda l’onere della prova. Accertato, secondo il criterio del «più probabile che non», che l’infezione è stata contratta in ospedale e ha causato la morte, toccava alla struttura dimostrare di avere fatto il necessario per evitarla. Non basta avere predisposto i protocolli: occorre provare di averli applicati in concreto, per quel paziente (Cass. 5490/2023 e 16900/2023).
L’ospedale si è difeso sostenendo che la paziente, immunodepressa, era particolarmente esposta e che le procedure di legge erano state adottate. Non ha però fornito la prova positiva della loro applicazione nel caso concreto. Né la fragilità della malata né l’esistenza dei protocolli sulla carta hanno evitato la condanna.
Il risarcimento
Ai familiari il Tribunale riconosce il danno da perdita del rapporto parentale, liquidato con le tabelle milanesi a punti. Su questo capo la sentenza afferma un principio favorevole ai congiunti.
Le gravi patologie di cui la vittima già soffriva non riducono il risarcimento dei congiunti. Ciò che si risarcisce è la relazione perduta, non la salute di chi è morto (Cass. 22724/2022).
La liquidazione tiene conto dell’età della vittima e dei superstiti, del grado di parentela e della convivenza.
Agli eredi, marito e figlio, spetta inoltre il danno biologico terminale, ma soltanto per gli ultimi due giorni di vita. Prima di allora la paziente era già ricoverata per altre cause, e il peggioramento attribuibile all’infezione si è manifestato solo alla fine. Escluso il danno catastrofale, legato alla lucida percezione della fine imminente: dall’ingresso in rianimazione la signora era sedata e intubata.
La mediazione disertata
L’ospedale viene infine sanzionato per non essersi presentato all’incontro di mediazione. Dovrà versare allo Stato una somma pari al contributo unificato, e la sentenza è trasmessa alla Procura presso la Corte dei conti.


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