Rimborsabile il costo del consulente di parte anche se non ancora pagato
Commento a Cass., sez. III civ., 2 marzo 2026, n. 4600 – Rel. Rossetti

Con l’ordinanza n. 4600 del 2 marzo 2026 la Terza Sezione civile della Corte di cassazione torna ad occuparsi del regime delle spese processuali relative al consulente tecnico di parte (CTP), affermando un principio di particolare rilevanza pratica: il costo del consulente di parte è rimborsabile anche se non ancora materialmente pagato dalla parte che lo ha nominato.

La decisione, redatta dal Consigliere relatore Marco Rossetti, si inserisce nel solco di un orientamento consolidato ma spesso disatteso nella prassi giudiziaria, chiarendo in modo netto che le spese per il consulente tecnico di parte rientrano pienamente tra le spese processuali di cui all’art. 91 c.p.c. e devono quindi essere oggetto di valutazione officiosa da parte del giudice.


Il caso deciso dalla Cassazione

La vicenda trae origine da un sinistro stradale avvenuto nel 2007 che aveva provocato lesioni personali alla vittima, la quale aveva successivamente agito in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti del conducente responsabile, del proprietario del veicolo e della compagnia assicuratrice.

Il Tribunale di Viterbo aveva accolto la domanda risarcitoria, riconoscendo tuttavia un concorso di colpa della vittima nella misura del 20%. La decisione veniva impugnata dinanzi alla Corte d’Appello di Roma, la quale respingeva il gravame e, tra l’altro, rigettava la richiesta di rifusione delle spese sostenute per il consulente tecnico di parte nominato nel giudizio di primo grado, ritenendo inutilizzabile la fattura prodotta dal danneggiato perché depositata soltanto con la memoria di replica.

Proprio su questo punto si concentra il ricorso per cassazione.


Le spese del consulente tecnico come spese processuali

La Corte di cassazione accoglie il motivo di ricorso relativo alle spese del consulente di parte, affermando un principio chiaro: il compenso del consulente tecnico di parte costituisce a tutti gli effetti una spesa processuale, al pari delle spese sostenute per il difensore.

Da questa qualificazione discendono alcune conseguenze di grande importanza.

In primo luogo, la regolazione delle spese di lite deve essere compiuta d’ufficio dal giudice, indipendentemente dalla richiesta della parte o dal deposito della nota spese. Il giudice deve quindi verificare se la parte si sia avvalsa di un consulente tecnico e valutare se il relativo costo debba essere posto a carico della parte soccombente, eventualmente escludendolo per superfluità o riducendolo se ritenuto eccessivo.

In secondo luogo, non è necessario dimostrare di avere già pagato il consulente. È sufficiente che la parte abbia assunto l’obbligazione di corrispondergli il compenso. Il principio è perfettamente analogo a quello già pacificamente applicato per le spese legali: nessuno pretende che il cliente dimostri di aver già pagato il proprio avvocato per ottenere la rifusione delle relative spese.


Rimborso possibile anche senza prova del pagamento

Uno dei passaggi più interessanti dell’ordinanza riguarda proprio questo aspetto.

La Cassazione osserva che, se la parte documenta il costo sostenuto per il consulente di parte, ha diritto alla rifusione del relativo importo, salvo che il giudice ritenga la spesa superflua o eccessiva.

Ma anche in mancanza di documentazione la liquidazione non è preclusa: il giudice può procedere alla determinazione del compenso d’ufficio, applicando le tariffe professionali eventualmente esistenti oppure, in via analogica, i criteri previsti per i consulenti tecnici d’ufficio.

Il punto centrale è che la spesa esiste in quanto obbligazione assunta dalla parte, non perché già materialmente pagata.


Nessuna preclusione istruttoria per i documenti sulle spese

La Corte affronta poi il tema della tempistica di produzione dei documenti relativi alle spese processuali, chiarendo che tali documenti non sono soggetti alle preclusioni istruttorie.

Essi non servono infatti a provare i fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, ma sono semplicemente elementi utili per la regolazione delle spese.

Di conseguenza, anche la produzione tardiva — come nel caso di specie, avvenuta con la memoria di replica — non ne comporta l’inutilizzabilità. La scelta di produrli solo in una fase avanzata del giudizio può al massimo esporre la parte alle conseguenze previste dall’art. 88 c.p.c. per comportamento processuale scorretto, ma non ne impedisce la valutazione.


Il principio di diritto

La Cassazione conclude cassando la sentenza della Corte d’Appello e rinviando la causa affinché venga nuovamente esaminata la questione della rifusione delle spese del consulente di parte.

Il principio di diritto formulato dalla Corte è particolarmente chiaro:

“I documenti dimostrativi delle spese processuali, tra le quali rientrano le spese sostenute per dotarsi di un consulente tecnico di parte, non soggiacciono alle preclusioni istruttorie”.


Rilievo pratico della decisione

L’ordinanza assume un rilievo significativo soprattutto nella pratica del contenzioso risarcitorio, e in particolare nelle controversie di responsabilità sanitaria o da sinistro stradale, dove il ruolo del consulente tecnico di parte è spesso determinante per la difesa del danneggiato.

Non sono rari i casi in cui i giudici di merito negano la rifusione del compenso del CTP perché la fattura è stata prodotta tardivamente oppure perché non vi è prova dell’avvenuto pagamento.

La decisione della Cassazione chiarisce definitivamente che tale impostazione è errata: il costo del consulente tecnico di parte è una spesa processuale necessaria e rimborsabile, indipendentemente dal momento della produzione del documento e dal fatto che il pagamento sia già avvenuto.

Si tratta di un principio destinato ad avere effetti concreti nella prassi, perché rafforza la tutela del danneggiato e riconosce la piena dignità processuale dell’attività del consulente tecnico di parte, figura ormai centrale nei giudizi tecnicamente complessi.

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