Mediazione obbligatoria e responsabilità per mancata partecipazione. Volge al termine l’epoca delle mail di comunicazione di mancata partecipazione?
La sentenza n. 9925/2025 del Tribunale di Milano – Sezione VI Civile, est. Favarolo – merita attenzione non tanto per il merito della controversia assicurativa che ne costituisce l’oggetto, quanto per la chiarezza con cui affronta il tema della mancata partecipazione alla mediazione obbligatoria e per le conseguenze sanzionatorie che ne fa discendere.
Il passaggio centrale della decisione è destinato ad incidere direttamente su una prassi ormai consolidata, soprattutto nel settore assicurativo e sanitario: la comunicazione preventiva, spesso via PEC, con cui la parte invitata dichiara di non poter partecipare alla mediazione, motivando l’assenza con esigenze istruttorie, valutazioni tecniche interne o incompletezza della documentazione.
Il Tribunale milanese prende posizione in modo netto. La mera comunicazione scritta di non adesione non equivale a partecipazione. Anzi, non consente nemmeno che si realizzi quella fase minima di confronto che il legislatore ha inteso rendere obbligatoria attraverso il primo incontro informativo. La volontà di non iniziare la mediazione, manifestata per iscritto prima dell’incontro, non può considerarsi validamente espressa, perché elude proprio il luogo istituzionale deputato alla formazione di una scelta consapevole.
La mediazione obbligatoria non è, dunque, un passaggio formale da superare per accedere al giudizio. È una fase procedimentale dotata di autonoma rilevanza, che richiede la presenza effettiva delle parti. Sottrarsi al primo incontro mediante una comunicazione preventiva significa, in sostanza, sottrarsi a un dovere.
Non meno rilevante è l’altro profilo valorizzato dal Tribunale: l’eventuale impedimento alla partecipazione deve essere non solo giustificato, ma anche non temporaneo. È un’affermazione che assume un peso specifico nel contenzioso risarcitorio, e in particolare in materia di responsabilità medica. L’argomento frequentemente addotto – “l’istruttoria non è completa”, “si è in attesa della relazione del medico-legale”, “sono in corso valutazioni interne” – non integra un impedimento strutturale, bensì una situazione fisiologica e superabile. In tali casi, la condotta conforme al principio di leale cooperazione non è la dichiarazione di non adesione, ma la richiesta di rinvio del primo incontro.
La differenza non è meramente semantica. Chiedere un rinvio significa riconoscere l’obbligo di partecipare e manifestare la volontà di adempiervi, pur con un differimento temporale. Dichiarare la non partecipazione equivale, invece, a negare la funzione stessa della procedura.
Coerentemente con questa impostazione, il Tribunale applica il regime sanzionatorio previsto dall’art. 12-bis del D.Lgs. 28/2010, disponendo una duplice condanna: da un lato, al versamento in favore dello Stato di una somma pari al doppio del contributo unificato; dall’altro, al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte. La sanzione assume così una dimensione sia pubblicistica sia compensativa, rafforzando il carattere cogente dell’obbligo di partecipazione.
Le ricadute di questa decisione sono evidenti nel settore della responsabilità sanitaria. È prassi quotidiana che compagnie assicurative o aziende ospedaliere comunichino via e-mail o PEC la propria indisponibilità a partecipare alla mediazione, ritenendo che tale comunicazione sia sufficiente a soddisfare l’onere procedimentale. La sentenza milanese, invece, chiarisce che una simile condotta espone concretamente al rischio di condanna, tanto verso l’Erario quanto verso la parte danneggiata.
Il principio che se ne ricava è lineare: la mediazione obbligatoria va presa sul serio. Non è legittimo rivendicare un diritto alla mancata partecipazione perché la pratica non è ancora matura sotto il profilo tecnico. Se vi sono esigenze istruttorie, si chiede un rinvio; se non vi sono impedimenti non temporanei, si partecipa.
In un sistema nel quale il contenzioso in materia di responsabilità medica è strutturalmente elevato e la gestione del rischio è sempre più centrale, la pronuncia del Tribunale di Milano rappresenta un monito chiaro. La cooperazione procedimentale non è un’opzione, ma un obbligo. E l’inosservanza di tale obbligo non è neutra, bensì economicamente sanzionabile.
La stagione delle PEC standard di “non adesione”, alla luce di questa decisione, appare destinata a chiudersi.


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