Barèmes medico-legali e potere di valutazione del giudice: la Cassazione n. 20788/2025 conferma l’autonomia decisionale del magistrato
Con la recente ordinanza n. 20788/2025 del 23/7/2025, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione interviene su un tema che diventa sempre più centrale nell’attività medico-legale giudiziaria: il potere del giudice di discostarsi dalla consulenza tecnica d’ufficio e di scegliere consapevolmente quale bareme applicare alla valutazione del danno alla persona, a condizione che ne dia congrua motivazione.
La vicenda sottoposta all’attenzione della Corte riguardava un classico caso di sinistro stradale con postumi permanenti di lieve entità, valutati dal CTU nel 2%, ma elevati dal giudice di primo grado al 7%, sulla base del barème tabellare previsto dal D.M. 3 luglio 2003, riferito alle menomazioni comprese tra 1 e 9 punti. La Corte di Cassazione, pur rilevando l’assenza di un’adeguata motivazione nella sentenza d’appello che aveva aderito alle conclusioni del CTU, riafferma un principio fondamentale: il barème medico-legale è uno strumento nella disponibilità del giudice e non solo del consulente, e in quanto tale può essere scelto, controllato o persino sostituito dal magistrato, se ne ricorrano i presupposti di validità scientifica e congruità applicativa.
Il dato di maggiore rilievo sistematico della sentenza n. 20788/2025 sta nel chiarire che non solo nelle micropermanenti (dove vige l’obbligo di legge di applicare il D.M. 3 luglio 2003), ma in tutte le ipotesi di danno alla persona, il giudice ha il dovere di verificare se il criterio utilizzato sia aggiornato, condiviso dalla comunità scientifica e correttamente applicato. La decisione accoglie, infatti, il ricorso proprio perché il giudice d’appello non aveva motivato il proprio dissenso rispetto alla valutazione tabellare del primo giudice, fondata su un barème ritenuto dalla giurisprudenza “scientificamente corretto” (Cass. 19229/2022 e Cass. 11724/2021).
Tale principio assume oggi un’importanza rinnovata alla luce della coesistenza tra due modelli valutativi consolidati, ma profondamente diversi:
- da un lato, le Linee Guida per la valutazione medico-legale del danno, edite da Giuffrè, largamente utilizzate nella prassi medico-legale, soprattutto per le invalidità gravi;
- dall’altro, le Buone Pratiche Cliniche di Valutazione Medico-Legale delle menomazioni tra 10 e 100 punti, approvate nel 2024 dall’Istituto Superiore di Sanità, e basate su principi di medicina legale evidence-based e su una metodologia dichiaratamente trasparente e condivisa.
In questo scenario, il giudice, secondo la Cassazione, non è vincolato né alla valutazione del CTU, né all’adozione passiva di un barème diffuso ma non istituzionalmente validato, bensì ha la facoltà di preferire l’uno o l’altro, purché:
- ne riconosca la validità scientifica,
- ne motivi adeguatamente l’adozione o il rigetto,
- e operi un controllo logico e giuridico sul procedimento valutativo del consulente.
La sentenza n. 20788/2025 diventa così un punto di equilibrio tra autonomia tecnico-scientifica e funzione giurisdizionale, riaffermando che l’accertamento medico-legale del danno biologico è sì un fatto tecnico, ma sottoposto a valutazione giuridica e sindacabile alla luce del principio del giudice “peritus peritorum”.
In un’epoca in cui si cerca di rendere la valutazione del danno sempre più scientificamente fondata e giuridicamente uniforme, la decisione della Corte offre un quadro di riferimento chiaro: non esistono baremes intangibili e il giudice non può esimersi dal compiere un vaglio critico della base tecnico-scientifica su cui poggia la decisione, specie quando le fonti oggi disponibili si pongono su piani diversi (giurisprudenziale, editoriale, istituzionale).


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