LA RESPONSABILITA’ DEL RADIOLOGO PER MANCATA PRESCRIZIONE DI APPROFONDIMENTI
Civile Sent. Sez. 3 Num. 37728 Anno 2022
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: VINCENTI ENZO
Data pubblicazione: 23/12/2022
1. – Monica Moneti convenne in giudizio i medici Gianni Natalini e Maria Luisa Piegaia per sentirli condannare al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del ritardo diagnostico di una neoplasia al seno destro da imputarsi alle concorrenti condotte dei convenuti.
L’adito Tribunale di Bologna, con sentenza dell’ottobre 2011, accolse la domanda attorea e condannò il Natalini e la Piegaia, in solido tra loro, al pagamento, in favore della Moneti, dell’importo di euro 77.740,00, oltre accessori, a titolo di danno non patrimoniale e dell’importo di euro 2.900,78, oltre accessori, a titolo di danno patrimoniale.
2. – Avverso tale sentenza spiegava gravame principale Gianni Natalini, nonché impugnazione incidentale Maria Luisa Piegaia; la Corte di appello di Bologna, con sentenza resa pubblica il 15 gennaio 2019, rigettava il gravame del Natalini ed accoglieva quello della Piegai, respingendo, quindi, la domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti dalla Moneti.
…
Occorre, quindi, enunciare, nel solco dell’orientamento consolidato di questa Corte, il seguente principio di diritto:
“il medico radiologo, essendo, al pari degli altri sanitari, tenuto alla diligenza specifica di cui all’art. 1176, secondo comma, c.c., non può limitarsi ad una mera e formale lettura degli esiti dell’esame diagnostico effettuato, ma, allorché tali esiti lo suggeriscano (e dunque ove, segnatamente, si tratti di esiti c.d. aspecifici del quadro radiologico), è tenuto ad attivarsi per un approfondimento della situazione, dovendo, quindi, prospettare al paziente anche la necessità o l’esigenza di far fronte ad ulteriori e più adeguati esami”.
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