Il medico vittorioso in ATP non può promuovere giudizio autonomo per ottenere il rimborso delle spese legali: il principio sancito dalla Cassazione nella ordinanza n. 13385/2025
Con l’ordinanza n. 13385 del 20 maggio 2025, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha definitivamente chiarito un importante profilo processuale in materia di responsabilità sanitaria e accertamento tecnico preventivo (ATP), stabilendo che il medico risultato non responsabile all’esito di un procedimento ex art. 696-bis c.p.c. non può agire in giudizio esclusivamente per ottenere il rimborso delle spese tecniche e legali sostenute in tale sede.
La vicenda trae origine dalla proposizione, da parte di un odontoiatra, di un’azione di accertamento negativo della propria responsabilità professionale, accompagnata dalla richiesta di condanna dell’ex paziente – parte istante nel procedimento di ATP – al rimborso delle spese sostenute nel corso di quell’attività istruttoria. L’ATP si era conclusa con esito favorevole al medico, senza che la controparte avesse successivamente coltivato alcuna azione di merito. Ciò nonostante, il sanitario avviava un autonomo giudizio con l’unico obiettivo di ottenere la rifusione di quanto speso per la propria difesa.
La Corte d’Appello di Trento, riformando la decisione di primo grado, aveva già dichiarato l’azione inammissibile per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., evidenziando che l’esito dell’ATP aveva pienamente soddisfatto l’interesse del sanitario e che l’assenza di ulteriori pretese da parte del paziente rendeva superfluo – e processualmente strumentale – il nuovo giudizio promosso unicamente per il recupero delle spese.
La Cassazione, rigettando il ricorso del medico, conferma tale impostazione con un’articolata motivazione, fondata su tre pilastri concettuali:
1. L’ATP non è giudizio di merito e le relative spese non sono soggette a rifusione secondo il principio della soccombenza
La Suprema Corte ribadisce che le spese sostenute nell’ambito di un accertamento tecnico preventivo non rientrano nel regime ordinario delle spese processuali di cui all’art. 91 c.p.c.. Esse sono spese stragiudiziali, trattandosi di un procedimento non giurisdizionale in senso proprio, avente natura prevalentemente conciliativa e istruttoria. Di conseguenza, “non può eludersi tale disciplina attivando giudizi di accertamento negativo della responsabilità […] con una strumentale domanda volta ad ottenere il rimborso delle spese del suddetto procedimento” (p. 3 ordinanza).
2. L’interesse ad agire non può coincidere con il solo scopo di ottenere la rifusione delle spese sostenute in ATP
La Corte sottolinea come, per radicare validamente un giudizio di accertamento negativo, debba sussistere un concreto stato di incertezza giuridicamente rilevante, idoneo a fondare l’intervento del giudice (Cass. n. 13556/2008). In mancanza di un contenzioso attuale – e soprattutto in presenza di una controparte che non coltiva la pretesa risarcitoria – l’unico interesse dedotto dal medico è risultato essere quello di ottenere il rimborso delle spese legali, obiettivo che, da solo, non legittima l’azione.
Il principio viene così sintetizzato al §19 dell’ordinanza:
“L’azione de qua, per risultare ammissibile, deve essere sorretta da un concreto e attuale interesse ad ottenere detto accertamento, ex art. 100 c.p.c., tenuto conto del comportamento processuale delle parti del giudizio, non potendo coincidere unicamente con quello dell’attore di ottenere la refusione delle spese di ATP sostenute nella fase stragiudiziale”.
3. La Cassazione esclude la possibilità di intentare un giudizio meramente strumentale al recupero delle spese
Richiamando il precedente di Cass. n. 25324/2024, la Corte riafferma che il giudizio meramente finalizzato al rimborso delle spese di ATP, promosso da una parte che ha già ottenuto un esito favorevole nel procedimento tecnico, è inammissibile.
Non è infatti consentito, secondo la logica del sistema, trasformare un procedimento precontenzioso in un contenzioso strumentale, con effetti elusivi rispetto alle regole di ripartizione del carico delle spese. Le spese sostenute nell’ATP possono semmai essere dedotte nel giudizio di merito qualora questo venga legittimamente instaurato per accertare una responsabilità, e non già quando sia volto esclusivamente al recupero dei costi difensivi.
Conclusioni
La pronuncia n. 13385/2025 si inserisce in una linea giurisprudenziale volta a contenere la proliferazione di giudizi inutili o meramente strumentali, confermando che il solo desiderio di ottenere il rimborso delle spese non costituisce interesse giuridicamente tutelabile ai sensi dell’art. 100 c.p.c..
Il medico che ottenga una valutazione favorevole all’interno di un’ATP non può quindi agire autonomamente in giudizio solo per vedersi restituire quanto speso nella fase stragiudiziale: il rimborso potrà avvenire solo nell’ambito di un giudizio di merito radicato per finalità più ampie e sostanziali, ove l’altra parte coltivi una domanda di responsabilità e risarcimento.
Questa decisione tutela non solo la razionalizzazione del contenzioso, ma anche la funzione deflattiva e conciliativa dell’ATP, impedendo che essa divenga il pretesto per innescare un secondo contenzioso fondato su un interesse meramente economico e retrospettivo.


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