Il calcolo del danno differenziale e la detrazione dell’invalidità naturale sopravvenuta: analisi della Ordinanza Cass. 4680/2025

Introduzione La recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 4680/2025 ha affrontato una questione di rilievo in materia di responsabilità medica e quantificazione del danno biologico. In particolare, la ordinanza ha chiarito come, nel calcolo del danno differenziale, sia necessario sottrarre dal valore complessivo attuale del danno, la percentuale di invalidità riconducibile a una condizione patologica naturale, anche se questa si sia manifestata in epoca successiva all’errore medico contestato.

Il principio della sottrazione dell’invalidità naturale La Corte di Cassazione ha ribadito che il danno risarcibile deve essere determinato in base al criterio della causalità giuridica, ai sensi dell’art. 1223 c.c., e che nella liquidazione del danno differenziale occorre tenere conto della situazione patologica del danneggiato che si sarebbe comunque verificata in assenza dell’errore medico.

Contrariamente all’uso frequente del termine “preesistenza” per indicare una menomazione da sottrarre nel calcolo differenziale, la Corte ha precisato che l’invalidità da considerare non deve necessariamente essere antecedente all’evento medico dannoso. Ciò che rileva è la sua inevitabilità e autonomia rispetto all’errore del sanitario, indipendentemente dalla data di manifestazione.

Il caso concreto La vicenda giudiziaria oggetto della ordinanza riguardava una paziente che aveva subito un intervento laser errato all’occhio destro, con una conseguente riduzione del visus da 10/10 a 5/10. Successivamente, una patologia progressiva ha ulteriormente compromesso la vista dell’occhio sinistro, riducendola fino a 1/20, aggravando anche il visus dell’occhio destro fino a 1/10.

La Corte d’Appello aveva riconosciuto una invalidità complessiva del 42%, concludendo che il danno imputabile esclusivamente all’errore medico fosse pari al 21%. In base a tale criterio, la liquidazione del danno è stata effettuata sottraendo il valore economico del danno che sarebbe comunque derivato dalla patologia naturale.

Le censure delle parti e la decisione della Corte di Cassazione La parte danneggiata ha contestato tale metodo di calcolo sostenendo che la menomazione all’occhio sinistro si fosse manifestata solo due anni dopo l’errore medico e non fosse quindi una condizione “preesistente”. Secondo la ricorrente, il danno avrebbe dovuto essere calcolato integralmente al 42%, senza detrazioni per una condizione patologica successiva.

La difesa dell’azienda sanitaria, invece, ha sostenuto che la quota di danno riconducibile alla patologia naturale avrebbe dovuto essere ancora maggiore e che il danno da errore medico andava ridotto all’8%.

La Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’Appello, ribadendo che il danno risarcibile va calcolato sottraendo il valore economico dell’invalidità naturale indipendentemente dalla data della sua insorgenza. Il criterio da applicare non è quello della preesistenza temporale, ma della differenza tra la situazione attuale e quella che si sarebbe comunque verificata in assenza dell’errore medico.

Implicazioni pratiche e considerazioni conclusive La ordinanza n. 4680/2025 si inserisce in un filone giurisprudenziale volto a precisare la corretta applicazione del danno differenziale. Il criterio dettato dalla Corte implica che il risarcimento deve riguardare solo le conseguenze dell’errore medico e non quelle derivanti da patologie autonome e inevitabili, anche se emerse dopo l’evento dannoso.

In definitiva, la Cassazione conferma che il danno differenziale deve essere calcolato con un criterio prognostico, stimando la condizione del paziente in assenza di errore medico, anche quando il peggioramento sia dipeso da una patologia naturale manifestatasi successivamente.

La sentenza integrale può essere scaricata dalla cartella CONCAUSA NATURALE della BIBLIOTECA Biblioteca – Iuremed Academy

Segui il canale Iuremed Responsabilità Medica su WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VanSuu47z4kcimq82C2T

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Sentitevi liberi di contribuire!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *