I 5 Casi di Vizio del Consenso nella Ordinanza della Cassazione n. 30858/2024 del 2/12/2024

L’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 30858/2024 si inserisce in una vicenda che ha inizio nel 2011, quando il signor Za.Gi. convenne in giudizio l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena. L’oggetto del contendere era la responsabilità dei sanitari del Centro Trapianti per un trapianto di fegato avvenuto nel 2005. Il paziente lamentava che l’organo impiantato fosse non idoneo poiché proveniente da un donatore deceduto per intossicazione da monossido di carbonio. Tale intervento, seguito da complicanze e un ulteriore trapianto nello stesso giorno, avrebbe causato danni biologici e morali, oltre a violare il suo diritto all’autodeterminazione per un’informazione insufficiente sul trapianto.

Nel giudizio di primo grado, il Tribunale di Modena riconobbe il danno per violazione del consenso informato. Tuttavia, in appello, la decisione venne ribaltata, rigettando le domande del ricorrente. La vicenda approdò così in Cassazione, che con questa pronuncia ha delineato in dettaglio i presupposti per la risarcibilità nei casi di consenso informato, fornendo un quadro teorico articolato in cinque ipotesi di vizio del consenso.

La Corte ha esaminato il tema della responsabilità medica per la violazione del consenso informato e identificato cinque scenari distinti:

1. **Consenso presunto e danno iatrogeno da condotta colposa del medico** 

   – Se il paziente avrebbe comunque accettato l’intervento (consenso presunto), ma il trattamento ha peggiorato le sue condizioni di salute a causa di una condotta colposa del medico, è risarcibile il solo danno alla salute.

2. **Dissenso presunto e danno iatrogeno da condotta colposa del medico** 

   – Quando il paziente avrebbe rifiutato l’intervento se correttamente informato (dissenso presunto), e il peggioramento della salute è causato da una condotta colposa, sono risarcibili sia il danno alla salute che il danno per lesione del diritto all’autodeterminazione.

3. **Dissenso presunto e danno iatrogeno senza condotta colposa del medico** 

   – In caso di dissenso presunto, con danno iatrogeno ma assenza di colpa medica, si risarcisce la sola violazione del diritto all’autodeterminazione, valutata equitativamente. Il danno alla salute viene considerato solo se il paziente dimostra che non avrebbe comunque accettato l’intervento.

4. **Consenso presunto senza danno iatrogeno** 

   – Se il paziente avrebbe acconsentito all’intervento e questo non ha causato alcun danno, non è dovuto alcun risarcimento.

5. **Consenso presunto, danno iatrogeno senza condotta colposa** 

   – Quando il paziente avrebbe accettato l’intervento e il danno deriva da complicanze inevitabili (senza colpa medica), il risarcimento è possibile solo se il paziente dimostra conseguenze dannose non patrimoniali, diverse dal danno alla salute, come la sofferenza psichica o la restrizione della libertà personale.

Questa ordinanza rappresenta un contributo importante nella definizione dei confini tra responsabilità medica e diritto del paziente all’autodeterminazione. Essa chiarisce che il risarcimento per il vizio del consenso informato non può essere automatico, ma deve basarsi su una valutazione rigorosa delle circostanze specifiche, incluso il comportamento del medico, la presenza di un danno alla salute e l’effettiva lesione del diritto all’autodeterminazione.

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