Condanna del CTU per omissione di atti d’ufficio in caso di ritardato deposito della relazione
Nota a Cass. pen., sez. VI, sent. 17 aprile 2025, n. 19463
Con la sentenza n. 19463 del 2025, la Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione interviene su un tema di particolare rilievo per l’ambito giurisdizionale: la responsabilità penale del consulente tecnico d’ufficio (CTU) che ometta di depositare nei termini la propria relazione, nonostante i ripetuti solleciti da parte dell’autorità giudiziaria. La vicenda si colloca al crocevia tra diritto penale, deontologia professionale e funzionamento della giurisdizione civile, chiarendo come l’inerzia del perito giudiziario possa integrare il delitto di rifiuto di atti d’ufficio ex art. 328, comma 1, c.p.
Il fatto
Il Tribunale di Messina condannava un medico, nominato CTU in una causa civile, alla pena di sei mesi di reclusione, sostituita con il lavoro di pubblica utilità, per il reato di cui all’art. 328, comma 1, c.p. L’imputato, nonostante ripetute diffide, non aveva depositato la relazione tecnica né restituito il fascicolo d’ufficio, paralizzando di fatto la prosecuzione del processo. L’appello proposto è stato convertito in ricorso per Cassazione, in quanto la pena sostitutiva rendeva la sentenza inappellabile ai sensi dell’art. 593, comma 3, c.p.p.
I motivi del ricorso e la decisione della Corte
La difesa ha articolato diversi motivi di ricorso: dalla mancanza dell’elemento soggettivo doloso alla violazione del diritto alla sospensione condizionale della pena, fino all’inapplicabilità dell’art. 328 c.p. per insussistenza del requisito dell’indifferibilità dell’atto.
La Cassazione, tuttavia, ha rigettato ogni doglianza, affermando:
- Dolo generico e consapevolezza dell’obbligo: la condotta omissiva rileva penalmente anche in presenza di dolo generico. È sufficiente la consapevolezza dell’obbligo giuridico di agire e la deliberata scelta di non farlo. La Corte ha ritenuto illogico e pretestuoso sostenere che il CTU potesse ritenere concluso l’incarico senza verificarne l’esito, tanto più dopo tre solleciti inviati tramite PEC.
- Inefficacia delle giustificazioni soggettive: le asserite difficoltà personali o l’eventuale smarrimento della relazione da parte della cancelleria non esonerano dalla responsabilità, soprattutto in mancanza di una copia salvata digitalmente o di un tentativo di chiarimento presso l’ufficio giudiziario.
- Omissione come rifiuto implicito: richiamando consolidati precedenti (Cass. pen., sez. VI, nn. 16483/2022, 1657/2020, 28615/2022), la Corte ha ribadito che l’omissione prolungata e ingiustificata equivale a un rifiuto implicito di compiere l’atto, rilevante penalmente.
- Gravità del fatto e rigetto della particolare tenuità: la durata dell’inadempimento e l’effetto paralizzante sul processo civile escludono ogni valutazione in termini di “particolare tenuità del fatto” (art. 131-bis c.p.).
Riflessioni conclusive
Questa sentenza riveste notevole importanza perché definisce i limiti della tollerabilità dell’inerzia dei consulenti tecnici d’ufficio nell’ambito del processo civile. Il ruolo del CTU è essenziale per la decisione giurisdizionale, e la sua funzione assume, come riconosciuto dalla Corte, carattere di pubblica rilevanza.
L’intervento della Cassazione riafferma l’effettività del dovere di collaborazione del perito con l’organo giudiziario, anche alla luce dei principi di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) e di tutela del diritto alla difesa. In questo senso, il sistema penale non può esimersi dal presidiare anche la fase dell’ausilio tecnico, punendo quelle condotte che, per negligenza o consapevole omissione, ostacolino la giustizia.
Il messaggio è chiaro: l’attività peritale giudiziaria non è un incarico “esterno” al processo, ma un dovere pubblico vincolato a responsabilità anche penali. Il consulente tecnico risponde delle sue omissioni al pari di qualsiasi pubblico ufficiale.


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