Come si liquida il danno da perdita di chance di sopravvivenza? Finalmente la Cassazione ce lo dice
Commento all’ordinanza n. 2861/2025 e alle applicazioni giurisprudenziali più recenti
Con l’ordinanza n. 2861 del 5 febbraio 2025, la Terza Sezione civile della Corte di Cassazione ha compiuto un importante passo avanti nella sistematizzazione dei criteri di liquidazione del danno da perdita di chance iure hereditatis in ambito sanitario, legittimando per la prima volta un criterio di calcolo già impiegato da numerosi tribunali e corti d’appello italiane: quello basato sulla proiezione del danno biologico totale teorico, rapportato all’età del paziente e alla percentuale di chance perduta.
Nel confermare la sentenza della Corte d’Appello di Firenze, la Cassazione ha giudicato legittima la scelta del giudice di merito che, per la quantificazione del danno da perdita di chance subìto da un paziente giovane (29 anni al momento del decesso), ha applicato il seguente schema aritmetico:
“la modalità di computo che parte dalla determinazione della somma che sarebbe spettata alla vittima nel caso di invalidità permanente al 100% suddividendola per il numero di anni che avrebbe potuto ancora vivere secondo i parametri medi Istat, ottenendo così il valore da moltiplicare per il numero di anni corrispondenti all’aspettativa di vita complessivamente “sperata”, e, infine, applicata, all’importo così ottenuto l’aliquota percentuale corrispondente alla possibilità di verificazione della chance perduta”.
Si tratta, in sostanza, di una valutazione a base equitativa e parametrica, che parte dal valore massimo astrattamente ipotizzabile (100% del danno biologico) per poi adattarlo, con trasparenza e razionalità, al caso concreto.
La Corte non entra nel dettaglio matematico, ma valorizza espressamente la metodologia adottata dalla Corte fiorentina, implicitamente riconoscendone la coerenza logico-giuridica con i principi di cui agli artt. 1223 e 1226 c.c., così come sviluppati in tema di danno da perdita di chance.
“il giudice di appello non solo ha dato puntuale risalto ai vari parametri di liquidazione utilizzati, al peso attribuito a ciascuno di essi e al loro combinato operare (cfr. la sintesi al par. 9.1., che precede e alla quale integralmente si rinvia), ma ha, altresì, optato, in assenza di tabelle preordinate di riferimento, per una stima che – in conformità a quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. par. 7.1.1., che precede) – non è stata parametrata né ai valori tabellari previsti per la perdita della vita, né a quelli del danno biologico temporaneo, avendo come riferimento finale, in coerenza con la configurazione del danno da risarcirsi e degli elementi utili allo scopo, il moltiplicatore rappresentato dal “numero di anni corrispondenti all’aspettativa di vita complessivamente “sperata””
Tale principio è stato già recepito da parte della giurisprudenza di merito. In particolare, la Corte d’Appello di Catanzaro, in una pronuncia del 17/4/2025 (sentenza 449/2025), ha fatto esplicito riferimento alla sentenza n. 2861/2025 della Cassazione, affermando che essa “segna ormai un indirizzo da seguire” in tema di liquidazione del danno da perdita di chance in ambito sanitario.
Il risarcimento del danno da perdita di chance iure hereditatis, così calcolato va sommato al danno da perdita di chance di un più lungo rapporto parentale con il congiunto, da richiedere iure proprio.
La giurisprudenza di merito, infatti, ha ormai consolidato il riconoscimento di tale voce di danno, affermandone la risarcibilità ogniqualvolta vi sia prova – anche solo in termini di alta probabilità – che, in assenza dell’errore medico, il rapporto familiare avrebbe potuto prolungarsi nel tempo.
In particolare, i giudici hanno chiarito che la lesione del diritto del congiunto a godere di un tempo di vita più lungo con il proprio familiare può essere liquidata applicando il criterio del danno parentale tabellare (Milano), ridotto in proporzione alla chance effettivamente compromessa.
Esemplare in tal senso è la recente sentenza del Tribunale di Prato n. 64/2025, che ha distinto nettamente il danno iure hereditatis da perdita di chance del paziente rispetto a quello iure proprio subito dai familiari. Quest’ultimo è stato liquidato con un abbattimento proporzionale (40%) sul danno parentale standard, proprio in relazione alla chance riconosciuta di sopravvivenza più lunga.
Analogo criterio è stato adottato dal Tribunale di Bari, sent. n. 1636/2025, che ha liquidato il danno iure proprio ai figli della paziente deceduta, rapportandolo alla concreta probabilità – accertata dal CTU – di sopravvivenza residua, e quindi di prosecuzione del rapporto genitoriale.
In conclusione, l’ordinanza della Cassazione n. 2861/2025, ormai seguita anche dalla giurisprudenza di merito, ha il merito di conferire certezza e sistematicità alla categoria del danno da perdita di chance iure hereditatis in ambito sanitario, superando le incertezze precedenti e restituendo centralità alla tutela integrale della persona e dei suoi diritti fondamentali.


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