Come si liquida il danno biologico in caso di morte conseguente a lesioni? La Cassazione aiuta a fare confusione

Commento a Cass. civ., sez. III, 11 agosto 2025, n. 23064


di Donato Sandro Putignano

1. Introduzione

La recente ordinanza della Corte di Cassazione, sez. III, 11 agosto 2025, n. 23064, si inserisce nel già articolato filone giurisprudenziale in tema di danno biologico conseguente a trasfusioni infette e, più in generale, di liquidazione del pregiudizio non patrimoniale in caso di morte successiva alle lesioni.
La decisione, confermando orientamenti già espressi nel 2022 e nel 2023, ha ribadito che non si applica alcuna riduzione del risarcimento per effetto della premorienza quando il decesso sia causalmente riconducibile alle stesse lesioni.

2. Il filone delle trasfusioni infette

Nelle pronunce più recenti la Suprema Corte ha stabilito un principio netto: se la morte è dovuta alla patologia causata dal fatto illecito (nel caso di specie un’epatite post-trasfusionale degenerata in cirrosi ed epatocarcinoma), il danno biologico va liquidato come se la vittima fosse sopravvissuta, senza operare riduzioni correlate alla durata effettiva della vita.
In altre parole, il risarcimento viene calcolato parametrandolo alla vita “statistica” che il soggetto avrebbe avuto in assenza dell’illecito, escludendo ogni abbattimento per la prematura scomparsa.

3. Il contrasto con Cass. 28168/2019, rel. Rossetti

Tale tecnica liquidativa si pone tuttavia in evidente contrasto con quanto affermato dalla stessa Cassazione in epoca non lontana.
Con l’ordinanza n. 28168/2019, relatore Rossetti, la Corte aveva chiarito che in caso di morte conseguente a lesioni non può mai configurarsi un danno biologico permanente iure hereditatis, poiché la morte esclude la stabilizzazione dei postumi.
Secondo quella ricostruzione:

  • la vittima che sopravviva “quodam tempore” e poi muoia a causa delle lesioni può subire solo un danno biologico temporaneo,
  • la liquidazione deve avvenire in rapporto al periodo effettivamente vissuto,
  • il danno permanente è per definizione incompatibile con il decesso sopravvenuto.

L’impostazione del 2019 si fondava su rigorosi presupposti medico-legali: la malattia che conduce alla morte non consente di parlare di stabilizzazione dei postumi e dunque di invalidità permanente.

4. Una giurisprudenza oscillante

Il contrasto tra i due indirizzi è evidente.
Da un lato, il filone delle trasfusioni infette (Cass. 32916/2022; Cass. 10902/2023; Cass. 23064/2025) valorizza l’idea che, essendo la morte stessa conseguenza dell’illecito, il danno biologico permanente debba essere liquidato nella sua interezza, senza riduzioni per premorienza.
Dall’altro lato, l’insegnamento del 2019 insiste sul fatto che, in assenza di sopravvivenza oltre il periodo patologico, non vi è spazio per parlare di postumi permanenti, bensì solo di invalidità temporanea.

5. Considerazioni conclusive

La sentenza del 2025, pur collocandosi nel solco delle decisioni più recenti, accresce la confusione sistematica.
La Cassazione, infatti, non solo non ha risolto il contrasto con l’orientamento del 2019, ma ha omesso di rimettere la questione alle Sezioni Unite, nonostante si tratti di un nodo di diritto chiaramente bisognoso di un intervento nomofilattico.
Il risultato è che oggi convivono due criteri liquidativi opposti:

  • criterio restrittivo (2019, Rossetti): danno biologico solo temporaneo;
  • criterio estensivo (2022–2025, trasfusioni infette): danno biologico permanente senza abbattimento.

Ancora una volta, dunque, l’assenza di un intervento chiarificatore del massimo consesso della Suprema Corte lascia gli operatori del diritto in balia di un’incertezza interpretativa che si traduce in disuguaglianze applicative e in un sistema poco coerente.


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