Ozono nel disco, stafilococco nella colonna: la «complicanza» era un’infezione ospedaliera e la paga la struttura
Tribunale di Napoli, sentenza del 7 aprile 2026: dopo un trattamento di ozonoterapia intradiscale un paziente di 69 anni sviluppa una spondilodiscite da stafilococco meticillino-resistente con ascesso epidurale. I consulenti del giudice risalgono alla procedura, il Tribunale condanna l’azienda ospedaliera che non ha provato di aver applicato le misure di prevenzione delle infezioni.
Il 6 novembre 2019 il signor Carmine Abate (nome di fantasia), 69 anni, pensionato napoletano, entra in un grande ospedale pubblico della sua città per un problema comune alla sua età: una lombosciatalgia che non passa, con due dischi lombari protrusi. Gli viene proposto un trattamento poco invasivo, l’ozonoterapia intradiscale. Un ago, una miscela di ossigeno e ozono iniettata nel disco, nessun bisturi. Cinque giorni dopo è a casa.
La tregua dura ventiquattro ore. Il 12 novembre il dolore è tornato più forte di prima, si irradia alle gambe e sale la febbre. Il signor Abate rientra in ospedale; la risonanza mostra una sofferenza della vertebra L2 e, due giorni dopo, con il mezzo di contrasto, una raccolta ascessuale nel canale vertebrale da L1 a L3 che si estende fino al muscolo psoas. È un ascesso epidurale.
Segue il ricovero in neurochirurgia. Antibiotici ad ampio spettro, consulenze infettivologiche, emocolture, una biopsia TC-guidata del disco L2-L3. Il germe isolato dal sangue e dall’osso è uno Staphylococcus aureus meticillino-resistente, l’MRSA, un batterio tipico dell’ambiente ospedaliero. Per domarlo serviranno quattro cambi di terapia antibiotica, due ricoveri e 42 giorni di degenza, fino al 23 dicembre 2019. Il signor Abate esce dall’ospedale con un busto, una terapia da proseguire a casa e una colonna che non sarà più la stessa.
Perché si è rivolto a Iuremed
Mesi dopo il dolore lombare è ancora lì, insieme a una sciatalgia bilaterale. Le attività di prima, dallo sport alle incombenze domestiche, sono diventate difficili, il sonno è disturbato, la vita di relazione si è ristretta. Dall’ospedale la risposta è sempre la stessa: la spondilodiscite è una complicanza rara ma possibile dell’ozonoterapia, era scritta nel consenso informato che il paziente aveva firmato.
Il signor Abate si trovava davanti all’ostacolo tipico di queste vicende. Dimostrare che un’infezione è stata contratta in ospedale richiede una consulenza medico-legale specialistica, un accertamento tecnico davanti al giudice e l’anticipo dei relativi costi, contro una grande azienda sanitaria con un ufficio legale interno.
Iuremed, società di finanziamento del contenzioso, ha esaminato la documentazione clinica e ha ritenuto la pratica procedibile: la cronologia degli eventi e la natura del germe puntavano con decisione verso un’infezione correlata all’assistenza. Iuremed ha quindi finanziato l’accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c. e, dopo l’esito della consulenza, il giudizio di merito, sollevando il paziente da ogni anticipo di spesa. Il tentativo di mediazione, nel frattempo, si era chiuso senza esito: l’azienda non si era presentata.
La patologia e il trattamento
L’ozonoterapia intradiscale, o discolisi, è una tecnica percutanea molto diffusa per le ernie e le protrusioni del disco. Una miscela di ossigeno e ozono viene iniettata direttamente nel disco e nei tessuti circostanti; nelle settimane successive il gas disidrata il tessuto discale e riduce la compressione sulle radici nervose. L’ozono ha anche un’azione antibatterica, e per questo l’infezione è considerata un evento raro.
Raro non significa impossibile. L’ago attraversa la cute e i tessuti profondi fino a raggiungere il disco, una struttura poco vascolarizzata e quindi poco difesa. Se la procedura non è eseguita in condizioni di asepsi rigorosa, l’ago diventa la porta d’ingresso dei germi verso il disco, le vertebre e lo spazio epidurale. È esattamente ciò che i consulenti del giudice hanno ritenuto accaduto nel caso del signor Abate.
Le complicanze
La spondilodiscite è l’infezione del disco intervertebrale e delle vertebre adiacenti. Quando si accompagna a un ascesso epidurale, cioè a una raccolta di pus dentro il canale vertebrale, diventa un’urgenza: il pus comprime il sacco durale e le radici nervose e può lasciare deficit neurologici permanenti.
Il signor Abate ha evitato il peggio. Le terapie, modulate sull’antibiogramma, hanno spento l’infezione senza lasciare paralisi né disturbi sfinterici, e un ecocardiogramma ha escluso che lo stafilococco avesse raggiunto le valvole del cuore. Ma l’osso infettato non torna come prima. La risonanza eseguita nel corso della consulenza, quattro anni dopo i fatti, mostra il riassorbimento e la pseudofusione dei corpi vertebrali di L1, L2 e L3, una calcificazione dentro il canale che impronta il sacco durale e dischi assottigliati. Alla visita peritale la colonna lombare è rigida, il segno di Lasègue è positivo da entrambi i lati e i riflessi sono scarsamente evocabili.
Le responsabilità individuate dai CTU
Il collegio peritale, un ortopedico e un medico legale, ha ricondotto la spondilodiscite all’ozonoterapia del 6 novembre 2019, definendola il primum movens dell’intero episodio infettivo. Quattro gli elementi su cui si fonda il nesso causale:
- La cronologia. L’infezione è insorta in stretta continuità temporale con la procedura: i sintomi sono comparsi nei giorni immediatamente successivi.
- L’idoneità dell’atto. L’iniezione intradiscale ha verosimilmente rappresentato la porta d’ingresso del germe nei tessuti osteoarticolari e peridurali.
- La sede. L’infezione si è localizzata esattamente nei tessuti trattati, lo spazio L2-L3 e il disco adiacente.
- L’esclusione di altre cause. Non è emersa alcuna fonte alternativa dell’infezione.
Il germe, poi, racconta da solo la sua origine. Lo stafilococco aureo meticillino-resistente è un germe tipico dell’ambiente ospedaliero, resistente a penicilline e cefalosporine. Per i consulenti la spondilodiscite va iscritta nel novero delle infezioni correlate all’assistenza e la responsabilità va ascritta all’azienda ospedaliera, non ai singoli operatori: a distanza di cinque anni non è più possibile individuare chi abbia fatto cosa, ma è dalla struttura che il paziente ha diritto di attendersi che le procedure siano eseguite in condizioni di asepsi e che l’ambiente non sia fonte di infezione.
La consulenza è altrettanto netta sul dopo: una volta insorta l’infezione, i curanti si sono adoperati in maniera corretta e condivisibile, con più specialisti, le indagini giuste e terapie modulate sull’antibiogramma. Nessun addebito, quindi, sulla gestione della complicanza. Il danno biologico permanente è stato stimato nel 12%, con 42 giorni di inabilità temporanea totale e 30 giorni al 50%, oltre a una sofferenza meritevole di autonomo riconoscimento.
La decisione del Tribunale
L’azienda ha difeso la tesi della complicanza: rara ma possibile, prevista dal consenso informato, non imputabile a nessuno. Il Tribunale di Napoli l’ha ritenuta non dirimente. Anche a voler qualificare la spondilodiscite come complicanza possibile, ciò non esclude la responsabilità della struttura quando l’evento è riconducibile a un’infezione nosocomiale, perché in quel caso ciò che conta è il difetto organizzativo o ambientale della struttura, tenuta a garantire standard adeguati di sterilità e prevenzione.
Il giudice ha applicato il riparto dell’onere della prova consolidato in materia di infezioni correlate all’assistenza. Al paziente spetta provare il nesso tra condotta sanitaria ed evento secondo il criterio del «più probabile che non»; nel caso di specie la natura del germe e la collocazione temporale dell’infezione rispetto alla procedura lo hanno assolto. A quel punto tocca alla struttura dimostrare di aver adottato e concretamente attuato tutte le misure preventive richieste, non bastando allegare in astratto l’esistenza di protocolli (Cass. 5490/2023 e 6836/2023). L’azienda non ha fornito questa prova, e i suoi consulenti si sono limitati a ripetere che non si potevano individuare responsabilità individuali. La responsabilità è stata quindi accertata, «quantomeno sotto il profilo organizzativo», limitatamente alla fase causativa dell’infezione.


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