SCUDO ERARIALE PER I MEDICI CON LA LEGGE FOTI? ATTI ALLA CONSULTA
C’è un passaggio dell’ordinanza n. 11/2026 della Sezione giurisdizionale per la Puglia della Corte dei conti che merita di essere letto con attenzione: non tanto per il caso concreto, quanto per l’effetto sistemico che potrebbe produrre. Il Collegio ha sospeso un giudizio di responsabilità amministrativa per malpractice medica e ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità dell’art. 1, comma 1, terzo periodo, della legge n. 20/1994, come modificato dalla legge 7 gennaio 2026, n. 1 (cd. Legge Foti).
La questione, in termini semplici ma dirompenti, è questa: la nuova definizione di colpa grave rischia di escludere la responsabilità amministrativa dei medici per le condotte gravemente colpose commesse nell’esercizio dell’attività clinica?
Il caso da cui tutto prende avvio
Il giudizio trae origine da un intervento chirurgico eseguito nel 2016 presso una struttura pubblica. A seguito di azione civile, la ASL era stata condannata a risarcire il paziente per oltre 117.000 euro, somma poi effettivamente corrisposta.
La Procura regionale della Corte dei conti aveva quindi promosso azione per danno erariale indiretto nei confronti del sanitario, ritenendo che l’esborso dell’azienda sanitaria fosse conseguenza di una condotta gravemente colposa: tecnica operatoria non conforme agli standard, consenso informato incompleto, violazione delle regole di perizia e diligenza.
Siamo, dunque, nel paradigma classico della responsabilità amministrativa sanitaria: la struttura paga il danno al paziente; il Pubblico Ministero contabile agisce nei confronti del medico per recuperare, nei limiti di legge, l’importo versato.
Il problema nasce però con la sopravvenienza della Legge Foti.
La nuova colpa grave: una tipizzazione che cambia tutto
La legge n. 1/2026 ha riscritto la nozione di colpa grave, introducendo una definizione dettagliata nella legge n. 20/1994. Costituisce colpa grave, secondo la nuova formulazione, la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto, l’affermazione o la negazione di fatti incontrovertibili risultanti dagli atti, con esclusione della colpa grave quando la condotta si fondi su orientamenti giurisprudenziali prevalenti o pareri delle autorità competenti.
È una definizione che, letta testualmente, appare costruita su un modello di attività amministrativa tipicamente provvedimentale: applicazione di norme, valutazione di fatti emergenti dagli atti, interpretazione giuridica.
La Corte dei conti pugliese osserva che una simile tipizzazione sembra riferita all’azione amministrativa in senso stretto – quella che si concretizza nell’adozione di atti e provvedimenti – e non all’attività materiale o professionale, come l’atto chirurgico.
Se questa lettura fosse corretta, la violazione delle leges artis, delle linee guida o dei canoni di prudenza, perizia e diligenza non rientrerebbe più nella nozione di colpa grave così come oggi tipizzata.
L’effetto paradossale: responsabilità solo per dolo
Le conseguenze sono evidenti. Se la colpa grave, nel sistema della responsabilità amministrativa, viene definita in modo esaustivo e limitata alle ipotesi indicate dalla nuova norma, allora per le attività materiali – tra cui l’attività medica – la responsabilità resterebbe configurabile solo in caso di dolo.
In altri termini: condotte macroscopicamente negligenti, pur accertate in sede civile, non sarebbero più sufficienti a fondare responsabilità contabile.
Il Collegio parla espressamente di “eterogenesi dei fini”: una riforma pensata per contrastare la “paura della firma” nell’adozione di atti amministrativi finirebbe per produrre un effetto abrogativo implicito in un settore completamente diverso, quello sanitario.
Non vi è, nella legge, alcun esplicito riferimento alla volontà di escludere la responsabilità per colpa grave dei medici. E tuttavia, l’effetto potrebbe essere proprio questo.
I profili di incostituzionalità
Da qui la rimessione alla Corte costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 32 e 97, comma 2, Cost. .
Secondo la Corte dei conti:
- si violerebbe il principio di buon andamento (art. 97), perché la ripartizione del rischio verrebbe squilibrata in modo irragionevole a favore dell’agente pubblico, addossando integralmente alla collettività il costo delle condotte gravemente colpose;
- si inciderebbe sul diritto alla salute (art. 32), poiché l’abbassamento della soglia di responsabilità potrebbe ridurre il livello di attenzione nell’esercizio della professione sanitaria;
- si determinerebbe una disparità di trattamento (art. 3) tra funzionari che adottano atti e professionisti che svolgono attività materiali, senza una giustificazione razionale.
Il Collegio sottolinea, inoltre, che non sarebbe possibile un’interpretazione costituzionalmente orientata che estenda la nozione di “violazione manifesta delle norme di diritto” alle leges artis, trattandosi di parametri tecnico-scientifici privi della natura di norme giuridiche in senso proprio .
Una questione che va oltre il caso concreto
Non si tratta di una disputa teorica. La responsabilità amministrativa in ambito sanitario ha rappresentato, negli ultimi anni, uno dei principali strumenti di equilibrio tra tutela dell’erario e prevenzione della medicina difensiva.
Già con la legge Gelli-Bianco il legislatore aveva calibrato limiti e criteri di imputazione, mantenendo però ferma la rilevanza della colpa grave. La Legge Foti, intervenendo sulla disciplina generale, potrebbe aver inciso indirettamente su quell’equilibrio.
La Corte costituzionale sarà ora chiamata a stabilire se la nuova tipizzazione della colpa grave rientri nei margini di discrezionalità legislativa o se abbia superato il limite della non manifesta irragionevolezza, creando un vuoto di responsabilità non coerente con i principi costituzionali.
In attesa della Consulta
La sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale segnano l’inizio di un passaggio decisivo.
La risposta della Consulta dirà se la Legge Foti abbia effettivamente introdotto uno “scudo erariale” per i medici, o se la nozione di colpa grave possa essere letta in modo tale da ricomprendere anche le violazioni tecniche e professionali.
In gioco non vi è soltanto la sorte di un singolo giudizio contabile, ma la tenuta complessiva del sistema di responsabilità amministrativa nel settore sanitario.


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