Responsabilità contrattuale per il danno iure proprio subìto dai genitori del paziente minore: nota a Cass., ord. 16 settembre 2025, n. 25404
1. Il fatto storico
La vicenda trae origine dalla drammatica storia di St.Ch., nato con gravi problemi fisici che resero necessario, a soli nove mesi, l’impianto di un pacemaker. Dopo alcuni anni, il 18 agosto 2003, l’apparecchio cessò improvvisamente di funzionare, provocando anossia cerebrale e uno stato vegetativo permanente. Quello stesso giorno il pacemaker fu espiantato e distrutto.
In sede civile agirono i genitori, Ca.La. e Gi.Ch., sia in proprio che quali rappresentanti legali del figlio. Successivamente, a seguito del decesso sia del minore sia del padre, subentrarono nel giudizio gli altri figli, Al. e Sa.
Il Tribunale di Massa rigettò la domanda per mancanza di colpa medica. In appello, la Corte di Appello di Genova riconobbe la responsabilità sanitaria e il conseguente risarcimento iure hereditatis, ma negò ai genitori e ai congiunti il diritto al risarcimento iure proprio, ritenendo che il contratto fosse stato stipulato esclusivamente nell’interesse del figlio.
2. La decisione della Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 25404/2025, ha riformato la ricostruzione della Corte territoriale, affermando un principio di particolare rilevanza sistematica: i genitori, avendo stipulato il contratto con la struttura sanitaria, sono parti contrattuali a pieno titolo, e non meri rappresentanti del minore.
Scrive la Corte: «I genitori erano dunque formalmente parti del contratto, ossia hanno stipulato loro il contratto che aveva ad oggetto la cura del figlio. (…) Se è vero che i genitori stipulano nell’interesse del figlio, è altrettanto vero che stipulano altresì nel loro interesse, ed è altrettanto vero che l’inadempimento del medico lede sì la salute del destinatario della prestazione ma anche un interesse dello stipulante, ossia dei genitori, interesse che è protetto direttamente dal contratto, e non per riflesso».
Di conseguenza, il richiamo operato dai giudici di merito alla categoria del contratto con effetti protettivi verso terzi è stato giudicato del tutto “fuori luogo”, in quanto tale figura riguarda l’estensione degli effetti contrattuali a soggetti estranei, non a chi sia già parte formale del contratto.
3. Responsabilità contrattuale e contratto con effetti protettivi verso terzi
Il cuore della pronuncia risiede nella distinzione tra:
– Responsabilità contrattuale per I danni patiti dai genitori: essi, avendo sottoscritto il contratto di cura, possono far valere in proprio l’inadempimento della struttura. Il danno subito non è un mero riflesso del pregiudizio del figlio, ma deriva dalla lesione di un interesse diretto e personale, radicato nel contratto stesso.
– Contratto con effetti protettivi verso terzi: riguarda ipotesi differenti, nelle quali un soggetto non parte del contratto chiede tutela contrattuale. Tipico l’esempio del padre che, non avendo stipulato alcun contratto con il medico, rivendica una tutela per i danni conseguenti a un trattamento pregiudizievole sul nascituro (v. Cass. 17113/2024).
La Corte chiarisce che, nel caso in esame, i genitori non possono essere considerati “terzi”: diversamente dalla fattispecie del padre non contraente, essi hanno sottoscritto direttamente l’accordo con la struttura sanitaria.
4. Le implicazioni sistematiche
La pronuncia riveste particolare rilievo perché riconosce espressamente la legittimazione contrattuale dei genitori ad agire iure proprio. Ciò comporta conseguenze significative:
– sul piano probatorio, in quanto l’azione contrattuale implica l’applicazione del regime dell’art. 1218 c.c., con l’alleggerimento dell’onere probatorio a carico dell’attore;
– sul piano sostanziale, poiché viene valorizzato l’interesse autonomo dei genitori alla corretta esecuzione delle cure, non riducibile a una mera proiezione dell’interesse del figlio.
5. Conclusioni
L’ordinanza n. 25404/2025 segna un passaggio decisivo nell’evoluzione della responsabilità sanitaria: la Cassazione riconosce che il contratto stipulato dai genitori con la struttura sanitaria non tutela soltanto il minore, ma anche gli stessi genitori, quali portatori di un interesse proprio e diretto.


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