Le spese legali dell’ATP vanno parametrate sempre al decisum del merito
Nota a Cass. civ., Sez. III, ord. 21 maggio 2026, n. 15518
di Avv. Donato Sandro Putignano
Massima
“Ai fini della liquidazione delle spese di giudizio (in esse comprese quelle relative al procedimento di ATP), nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il disputatum nel momento iniziale della lite non è risolutivo, dovendo tenersi conto poi dell’effettiva decisione (il decisum) del giudice, che fissa la dimensione reale della lite stessa secondo un criterio di adeguatezza e proporzionalità; ciò anche in considerazione della circostanza che nelle cause aventi ad oggetto pagamento di somme si ha riguardo, per la liquidazione degli onorari a carico della parte soccombente, alla somma attribuita alla parte vincitrice e non a quella domandata, e ciò per consentire di moderare la rivalsa delle spese entro i limiti del valore giudizialmente accertato, evitando che domande eventualmente esagerate conferiscano alla causa un valore diverso da quello reale”.
Il caso
La vicenda esaminata dalla Terza Sezione della Corte Suprema di Cassazione trae origine dal decesso di una paziente, avvenuto durante un ricovero conseguente a problematiche dell’apparato gastrointestinale. Nel corso della degenza la paziente era anche caduta e, successivamente, era deceduta all’esito delle complicanze insorte dopo l’intervento chirurgico.
Gli eredi della donna agirono nei confronti della ASL chiedendo il risarcimento sia del danno iure proprio da perdita del rapporto parentale sia del danno maturato dalla paziente negli ultimi giorni di vita.
La controversia presentava tuttavia una particolarità di grande rilievo tecnico. Nel procedimento di ATP ex art. 696 bis c.p.c., infatti, non era stato riconosciuto un nesso causale diretto tra condotta sanitaria e morte della paziente, ma soltanto una perdita di chance di sopravvivenza. Solo successivamente, nel giudizio di merito, a seguito della rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio disposta dal Tribunale, veniva invece accertato il diretto rapporto causale tra errore medico e decesso.
La CTU espletata nel giudizio ordinario conduceva quindi il Tribunale ad accogliere in larga misura la domanda risarcitoria, liquidando somme complessivamente superiori al milione di euro in favore dei familiari della vittima.
Per il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. veniva così liquidato un compenso di euro 9.500 oltre accessori.
La questione
La ASL proponeva appello contestando esclusivamente il quantum risarcitorio e la liquidazione delle spese. In particolare, sosteneva che il procedimento di ATP dovesse essere considerato di valore indeterminabile, poiché in quella fase il CTU aveva avuto il solo compito di verificare la configurabilità della responsabilità sanitaria senza procedere alla quantificazione dei danni.
La Corte d’Appello aderiva a tale impostazione e riduceva drasticamente le spese dell’ATP da euro 9.500 ad euro 3.442, ritenendo applicabile lo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile.
Secondo la Corte territoriale, il valore del procedimento preventivo doveva essere individuato esclusivamente sulla base del disputatum iniziale e della dichiarazione di valore contenuta nel ricorso per ATP, senza poter essere influenzato dall’esito successivo del giudizio di merito.
La questione giuridica posta all’attenzione della Cassazione era dunque estremamente rilevante: le spese dell’ATP devono essere parametrate al valore astrattamente attribuito a quel procedimento oppure al reale valore economico emerso dal decisum finale del giudizio?
Le soluzioni giuridiche
La Terza Sezione civile accoglie integralmente il ricorso proposto dagli eredi della paziente, affermando un principio rilevante, soprattutto nei procedimenti di responsabilità medica, dove il giudizio di merito ormai segue quasi sempre ad una procedura di consulenza tecnica preventiva.
La Suprema Corte ricorda innanzitutto il consolidato orientamento delle Sezioni Unite secondo cui il criterio del disputatum deve essere necessariamente contemperato con quello del decisum.
La Corte richiama espressamente la nota pronuncia delle Sezioni Unite n. 19014/2007, ribadendo che nelle cause aventi ad oggetto il pagamento di somme o il risarcimento dei danni “si ha riguardo, per la liquidazione degli onorari a carico della parte soccombente, alla somma attribuita alla parte vincitrice e non a quella domandata”.
Il principio trova fondamento nei criteri di proporzionalità ed adeguatezza dell’attività professionale effettivamente svolta dal difensore.
Secondo la Cassazione, la Corte d’Appello ha errato nel considerare irrilevante l’esito finale del giudizio di merito. Proprio il fatto che il processo si sia concluso con il riconoscimento di un risarcimento superiore al milione di euro dimostrava che il reale valore economico della controversia fosse enormemente superiore rispetto alla qualificazione formale iniziale del procedimento ex art. 696 bis c.p.c..
Ed è qui che la vicenda assume un rilievo particolarmente interessante.
Nel caso di specie, infatti, l’ATP aveva avuto un esito significativamente diverso rispetto al successivo giudizio di merito. In sede preventiva era stata riconosciuta soltanto una perdita di chance di sopravvivenza, mentre soltanto nel giudizio ordinario, dopo la rinnovazione della consulenza tecnica, era stato accertato il nesso causale diretto tra errore medico e decesso della paziente.
Nonostante tale differenza tra le due fasi processuali, la Cassazione ritiene comunque che anche le spese dell’ATP debbano essere parametrate al decisum finale.
Il principio di diritto formulato dalla Suprema Corte è particolarmente netto:
“ai fini della liquidazione delle spese di giudizio (in esse comprese quelle relative al procedimento di ATP), nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il disputatum nel momento iniziale della lite non è risolutivo, dovendo tenersi conto poi dell’effettiva decisione (il decisum) del giudice”.
La Corte chiarisce quindi che il procedimento di ATP non può essere isolato dal successivo sviluppo processuale. Anche quando la consulenza preventiva abbia avuto un contenuto limitato o persino parzialmente differente rispetto agli accertamenti successivamente maturati nel merito, il parametro decisivo resta comunque il valore reale della controversia così come definitivamente accertato dal giudice.
Osservazioni
L’ordinanza n. 15518 del 2026 assume una rilevanza pratica enorme nel contenzioso da responsabilità sanitaria.
Nella prassi giudiziaria, infatti, il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. viene frequentemente considerato come una fase autonoma, quasi sganciata dal successivo giudizio di merito. Proprio tale impostazione aveva consentito alla Corte d’Appello di Bari di sostenere che il valore della lite dovesse essere determinato esclusivamente sulla base della dichiarazione iniziale di “valore indeterminabile”.
La Cassazione supera radicalmente questa impostazione.
Il principio affermato dalla Terza Sezione appare particolarmente importante proprio nelle controversie di malpractice sanitaria, nelle quali non è affatto raro che l’ATP conduca a conclusioni differenti rispetto a quelle successivamente raggiunte nel giudizio ordinario, soprattutto dopo rinnovazioni della consulenza tecnica o approfondimenti istruttori.
La decisione evita così una conseguenza paradossale: quella di commisurare le spese difensive dell’ATP ad un valore minimale o indeterminabile anche quando l’intera vicenda processuale si sia poi conclusa con il riconoscimento di un danno di grande entità.
La soluzione adottata dalla Suprema Corte appare dunque coerente con la reale struttura del contenzioso sanitario moderno, nel quale il 696 bis costituisce quasi sempre il primo segmento di un unico percorso processuale destinato a trovare la propria reale dimensione economica soltanto nel decisum finale.
La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Bari affinché proceda ad una nuova liquidazione delle spese dell’ATP conformemente ai principi affermati dalla Cassazione.


Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!