Rendita INAIL ai superstiti e danno da perdita del rapporto parentale: la Cassazione esclude la compensazione
Nota a Cass. civ., sez. III, 6 febbraio 2026, n. 2624
Con l’ordinanza n. 2624 del 6 febbraio 2026 la Terza Sezione civile della Corte di cassazione affronta un tema di grande rilevanza pratica e sistematica nel contenzioso da infortunio sul lavoro: la possibilità di operare la compensatio lucri cum damno tra la rendita INAIL erogata ai superstiti del lavoratore deceduto e il risarcimento del danno iure proprio da perdita del rapporto parentale spettante ai congiunti.
La vicenda trae origine dalla morte di un lavoratore portuale colpito da mesotelioma pleurico per esposizione ad amianto. I familiari avevano agito per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale subito in conseguenza della perdita del congiunto. La Corte d’appello di Venezia, pur rideterminando il quantum secondo le tabelle milanesi vigenti al momento della decisione, aveva ritenuto legittima la detrazione, dall’importo riconosciuto alla vedova, delle somme percepite a titolo di rendita INAIL ai superstiti, sul presupposto che diversamente si sarebbe determinata una duplicazione risarcitoria.
La Cassazione cassa sul punto la decisione di merito, affermando un principio che merita particolare attenzione. La Corte muove dal noto insegnamento delle Sezioni Unite, in particolare dalla pronuncia Cass. S.U. 22 maggio 2018, n. 12566, secondo cui l’intervento dell’assicurazione sociale non può consentire al danneggiato di conseguire un ristoro superiore al danno effettivamente sofferto. Quando l’INAIL abbia indennizzato un determinato pregiudizio, tale importo deve essere scomputato dal risarcimento civilistico richiesto al responsabile, al fine di evitare indebite duplicazioni.
Tuttavia, la Corte precisa che questo principio opera solo quando indennizzo e risarcimento insistano sul medesimo pregiudizio. Il criterio corretto non è quello delle poste genericamente omogenee, ma quello delle poste identiche. La compensazione è ammissibile esclusivamente quando le somme erogate dall’assicuratore sociale e quelle richieste al responsabile civile siano destinate a ristorare lo stesso bene giuridico leso.
È proprio su questo terreno che la decisione assume un rilievo decisivo. Il danno da perdita del rapporto parentale, azionato iure proprio dai congiunti del defunto, non coincide con il danno coperto dalla rendita INAIL ai superstiti. Il primo consiste nella lesione di un interesse di rango costituzionale, riconducibile agli artt. 2, 29 e 30 Cost., che tutela l’intangibilità della sfera affettiva, la solidarietà familiare e la libera esplicazione della personalità nell’ambito della formazione sociale familiare. Si tratta di un danno non patrimoniale in senso proprio, che trova il suo fondamento nell’art. 2059 c.c.
La rendita INAIL, invece, è una prestazione di natura indennitaria e assistenziale, funzionalmente collegata al sistema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Essa è destinata a coprire, anche nella sua proiezione ai superstiti, le conseguenze economiche e biologiche dell’evento lesivo che ha colpito il lavoratore, ma non ha la funzione di risarcire la lesione del rapporto affettivo in sé considerato. La sua causa giuridica è previdenziale, non risarcitoria; il suo presupposto è il rapporto assicurativo, non la tutela diretta della sfera relazionale del familiare.
La Corte sottolinea, pertanto, che in assenza di identità strutturale e funzionale tra i due pregiudizi non è consentito operare alcuna defalcazione. Se la rendita non è destinata a ristorare il medesimo bene giuridico oggetto della domanda risarcitoria, lo scomputo si tradurrebbe in una compressione ingiustificata del diritto al pieno ristoro del danno.
La pronuncia si colloca nel solco della più recente giurisprudenza che ha chiarito come il criterio corretto sia quello delle poste identiche, già affermato, tra le altre, da Cass. civ., 22 dicembre 2023, n. 30293. Non basta che due attribuzioni economiche siano entrambe collegate al medesimo fatto illecito o che abbiano una generica natura non patrimoniale: occorre verificare se esse siano destinate a compensare lo stesso specifico pregiudizio.
L’ordinanza n. 2624/2026 assume così un rilievo operativo significativo. Nei giudizi per morte da infortunio sul lavoro o malattia professionale, la rendita INAIL ai superstiti non può essere automaticamente sottratta dal risarcimento del danno parentale. Solo qualora si dimostri una perfetta coincidenza tra la voce indennizzata e quella azionata in sede civile potrà operare la compensazione. In mancanza, il diritto dei congiunti al ristoro del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale resta integro e non comprimibile.
La decisione riafferma, in definitiva, un principio di rigore sistematico: la compensatio lucri cum damno non è una clausola generale di riduzione del risarcimento, ma uno strumento tecnico che richiede una verifica puntuale dell’identità del pregiudizio. E nel rapporto tra rendita INAIL ai superstiti e danno iure proprio da lutto, tale identità non sussiste.


Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!