Frattura della rotula per errato posizionamento di protesi

Il paziente si rivolge a Iuremed dopo un percorso clinico che, anziché condurlo al recupero funzionale atteso, lo ha progressivamente portato a una condizione di maggiore invalidità, con dolore persistente, instabilità articolare, ridotta autonomia e necessità di ulteriori interventi chirurgici.

Ciò che lo spinge a chiedere tutela non è solo l’insorgenza di una complicanza, ma la percezione che tale evento non fosse un esito “inevitabile” dell’intervento di artroprotesi di ginocchio, bensì la conseguenza di scelte tecniche non corrette nella gestione chirurgica complessiva.


Il quadro clinico e l’intervento protesico

Il paziente era affetto da gonartrosi avanzata del ginocchio sinistro, con severa compromissione funzionale. L’indicazione all’artroprotesi totale viene ritenuta dai CTU astrattamente corretta, così come appropriata appare, in linea generale, la scelta di procedere alla sostituzione protesica.

Tuttavia, la valutazione peritale non si arresta alla correttezza formale dell’indicazione chirurgica, ma entra nel merito della concreta esecuzione tecnica dell’intervento, con particolare riferimento al bilanciamento dei tessuti molli e alla tensione dell’apparato estensore.


La responsabilità individuata: eccessiva tensione dei tessuti e inadeguata pianificazione

È proprio su questo punto che la CTU individua il profilo di responsabilità sanitaria.

I consulenti affermano che la frattura del terzo distale della rotula e la successiva lesione del tendine quadricipitale risultano, con elevata probabilità, riconducibili a:

  • un eccessivo tensionamento dei lembi durante l’impianto protesico;
  • verosimilmente conseguente a una non adeguata valutazione preoperatoria e/o
  • a una non corretta scelta delle dimensioni dei segmenti di artroprotesi.

In particolare, la CTU chiarisce che l’apparato estensore del ginocchio, già compromesso da condizioni degenerative e osteoporotiche, è stato sottoposto a uno stress biomeccanico superiore alla sua capacità di tolleranza, creando le condizioni strutturali per l’evento lesivo successivo.

La frattura non viene quindi qualificata come evento meramente imprevedibile, ma come complicanza favorita da una condotta chirurgica non ottimale, che ha alterato l’equilibrio funzionale dell’articolazione.


Il ruolo della riabilitazione: fattore scatenante ma non colposo

I CTU distinguono con chiarezza il piano delle responsabilità.

La fase riabilitativa viene descritta come corretta sotto il profilo tecnico, svolta secondo protocolli standard e senza manovre incongrue o traumatiche.
Le sollecitazioni esercitate dal fisioterapista non sono ritenute, di per sé, colpose.

Tuttavia, la riabilitazione viene individuata come fattore scatenante di una lesione resa possibile dalla pregressa alterazione biomeccanica indotta dall’intervento chirurgico.
In altri termini, l’evento si manifesta durante la fisioterapia, ma la causa determinante viene collocata a monte, nella fase chirurgica.


Nesso causale e superamento della soglia del rischio consentito

Sul piano medico-legale, il Collegio peritale afferma che:

  • l’eccessiva tensione dell’apparato estensore rappresenta una deviazione dalle buone pratiche chirurgiche;
  • tale deviazione ha avuto efficacia causale quantomeno con elevato grado di probabilità nella genesi della frattura rotulea;
  • l’evento lesivo non può quindi essere integralmente ricondotto al rischio consentito dell’artroprotesi di ginocchio.

Viene così superata la soglia dell’alea terapeutica accettabile, configurandosi una responsabilità tecnica del chirurgo ortopedico.


Il danno risarcibile

A seguito della complicanza, il paziente ha riportato:

  • un prolungamento significativo del periodo di malattia;
  • la necessità di un nuovo intervento chirurgico;
  • un peggioramento degli esiti funzionali rispetto a quelli ordinariamente attesi;
  • un incremento del danno biologico permanente, valutato dai CTU tenendo conto delle condizioni preesistenti ma distinguendo il danno iatrogeno aggiuntivo.

È proprio questa quota di danno differenziale, causalmente riconducibile alla condotta colposa, a costituire il fondamento tecnico del risarcimento riconosciuto.


L’esito: dal dubbio alla tutela concreta

Grazie all’analisi medico-legale svolta nell’ambito della consulenza tecnica preventiva, è stato possibile:

  • individuare con precisione la condotta responsabile;
  • delimitare il nesso causale;
  • e quantificare il danno effettivamente risarcibile, evitando sia automatismi risarcitori sia indebite esclusioni di responsabilità.

Il percorso si è così concluso con il riconoscimento di un risarcimento ritenuto equo e giustificato, restituendo al paziente non solo una compensazione economica, ma soprattutto una risposta chiara sul perché di quanto accaduto.

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