La nullità della consulenza tecnica non collegiale nei giudizi di responsabilità sanitaria: nota a Cass. civ., sez. III, 11 giugno 2025, n. 15594
Con la sentenza n. 15594 dell’11 giugno 2025, la Terza Sezione civile della Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su un tema centrale nei giudizi di responsabilità medica: la natura cogente dell’art. 15 della legge 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. legge Gelli-Bianco), che impone l’obbligatorietà della nomina collegiale dei consulenti tecnici, prevedendo la partecipazione congiunta di un medico legale e di uno o più specialisti nella branca medica oggetto del giudizio.
Il caso concreto
La vicenda origina da una domanda risarcitoria promossa dai congiunti di una paziente deceduta a seguito di complicanze da empiema pleurico. Dopo l’esperimento infruttuoso di una consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c., il Tribunale di Padova rigettava la domanda risarcitoria, fondando il proprio convincimento sulla perizia resa in sede di ATP da un consulente medico-legale, ritenuta coerente, logica e sufficiente, pur in assenza di uno specialista in chirurgia toracica o pneumologia.
La Corte d’Appello di Venezia confermava la decisione, ritenendo irrilevante l’assenza di un collegio peritale e giustificando il mancato rispetto dell’art. 15 l. n. 24/2017 con l’argomento cronologico: la consulenza tecnica era stata disposta prima dell’entrata in vigore della legge Gelli-Bianco.
La decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso degli attori, cassando la sentenza d’appello per violazione dell’art. 15, l. n. 24/2017 e affermando due principi di diritto di rilevanza sistemica:
- «L’art. 15 della legge n. 24/2017… è applicabile, in base al principio tempus regit actum, a tutti i giudizi di merito iniziati successivamente alla sua entrata in vigore…»;
- «Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria, l’inosservanza del requisito di necessaria collegialità… è causa di nullità della sentenza che sia resa sulla base della consulenza, per inosservanza di norma processuale inderogabile.»
La Corte esclude che si possa considerare unitario il procedimento bifasico composto da ATP ex art. 696-bis c.p.c. e successivo giudizio di merito. Sottolinea che, pur esistendo un forte raccordo funzionale tra i due momenti processuali, si tratta di procedimenti autonomi e distinti, ciascuno dei quali soggetto alle regole proprie del tempo in cui si svolge. Ne consegue che, pur essendo legittima la CTU disposta in sede di ATP anteriormente all’entrata in vigore della legge Gelli, il giudizio di merito promosso successivamente deve necessariamente rispettare i requisiti dell’art. 15.
L’obbligo inderogabile della collegialità
Secondo la Corte, l’art. 15 l. 24/2017 introduce un obbligo inderogabile: il giudice ha l’obbligo di nominare sempre un collegio composto da un medico legale e da uno o più specialisti nella disciplina oggetto del giudizio. L’inosservanza di tale obbligo comporta una nullità processuale insanabile, attinente a un requisito legale necessario per la validità dell’attività istruttoria. In particolare, si tratta di una nullità riconducibile agli artt. 156 e 157 c.p.c., in quanto derivante dalla violazione di una norma processuale posta a tutela di interessi fondamentali delle parti e dell’ordinato svolgimento del processo.
La sentenza richiama anche la giurisprudenza costituzionale (Corte cost., n. 102/2021), che ha chiarito la funzione garantistica della collegialità nei giudizi di responsabilità sanitaria, sottolineando come essa risponda all’esigenza di una ricostruzione esaustiva e rigorosa dei fatti tecnici e scientifici alla base dell’azione risarcitoria.
Considerazioni conclusive: la nullità della CTU anche in caso di consulenti non specialisti
Alla luce dell’impostazione tassativa e cogente dell’art. 15 l. 24/2017, è possibile spingersi oltre la questione della sola collegialità. Se il principio affermato dalla Cassazione è che ogni consulenza tecnica disposta in giudizi di responsabilità sanitaria debba rispettare rigidamente i requisiti previsti dalla legge — sia in termini di numero dei periti (medico legale + specialista) sia di competenza specialistica — ne deriva che la nomina di consulenti non in possesso della specifica specializzazione nella branca oggetto del giudizio costituisce essa stessa causa di nullità della CTU.
Anche in presenza di un collegio formalmente composto da più membri, la mancanza del requisito della “specifica e pratica conoscenza” richiesto dall’art. 15 determina l’invalidità della consulenza e della decisione che su essa si fonda. L’inosservanza di tale requisito, al pari della mancanza di collegialità, incide sulla correttezza dell’attività istruttoria e sulla legittimità del provvedimento giurisdizionale, rendendo il vizio rilevabile anche d’ufficio e censurabile in sede di legittimità.
Pertanto, non è sufficiente la pluralità dei consulenti: è imprescindibile la loro adeguata qualificazione specialistica in medicina legale e nella disciplina clinica interessata dalla controversia, secondo una lettura sistematica e garantista dell’art. 15 della legge Gelli-Bianco. La consulenza tecnica disposta in difformità a tale modello è affetta da nullità insanabile.


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