Approvate le Tabelle uniche Nazionali sul macrodanno 10-100 %
Nella seduta del 16 gennaio 2024, il Consiglio dei ministri ha approvato, tra gli altri provvedimenti, un regolamento volto alla predisposizione di tabelle uniche per tutto il territorio nazionale ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità derivanti dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti.
Il regolamento, approvato in esame preliminare e da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, reca la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso ai sensi dell’articolo 138, comma 1, lettera b), del Codice delle assicurazioni private.
Tabelle uniche, quindi, per tutto il territorio nazionale per liquidare il danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità derivanti da sinistri.
Le tavole – si legge nel comunicato stampa di fine seduta del CdM – contengono i coefficienti moltiplicatori e demoltiplicatori del punto per il calcolo del danno biologico e del danno morale.
Il valore del primo punto di invalidità, pari a 939,78 euro, è destinato ad essere aggiornato annualmente con decreto ministeriale, in misura corrispondente alla variazione dell’indice ISTAT.
Per ogni giorno di inabilità assoluta, inoltre, è liquidato, a titolo di danno biologico temporaneo, un importo di 39,37 euro, aggiornato annualmente.
L’incremento per il danno morale è ricompreso tra il 30 % e il 60 % del danno liquidato a titolo di danno biologico temporaneo.
Il regolamento, approvato in esame preliminare e da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, reca la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso ai sensi dell’articolo 138, comma 1, lettera b), del Codice delle assicurazioni private.
Tabelle uniche, quindi, per tutto il territorio nazionale per liquidare il danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità derivanti da sinistri.
Le tavole – si legge nel comunicato stampa di fine seduta del CdM – contengono i coefficienti moltiplicatori e demoltiplicatori del punto per il calcolo del danno biologico e del danno morale.
Il valore del primo punto di invalidità, pari a 939,78 euro, è destinato ad essere aggiornato annualmente con decreto ministeriale, in misura corrispondente alla variazione dell’indice ISTAT.
Per ogni giorno di inabilità assoluta, inoltre, è liquidato, a titolo di danno biologico temporaneo, un importo di 39,37 euro, aggiornato annualmente.
L’incremento per il danno morale è ricompreso tra il 30 % e il 60 % del danno liquidato a titolo di danno biologico temporaneo.
Schema di decreto del Presidente della Repubblica – Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso ai sensi dell’articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
ART. 1
(Adozione della tabella unica nazionale)
- Ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonché conseguenti all’attività dell’esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, sono adottate:
a) le tavole contenenti i coefficienti moltiplicatori e demoltiplicatori del punto per il calcolo del danno biologico e del danno morale, di cui all’allegato I;
b) la tabella unica nazionale del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso, ai sensi dell’articolo 138, commi 1, lettera b), e 2, lettere da a) a d), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – tabella del danno biologico, di cui all’allegato II, tabella 1;
c) la tabella unica nazionale del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso, incrementato del danno morale nei valori minimo, medio e massimo, ai sensi dell’articolo 138, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 209 del 2005 – tabella del danno biologico comprensiva del danno morale, di cui all’allegato II, tabella 2.
- All’aggiornamento e alla modifica della tavola 1.B., riportata nell’allegato I al presente regolamento, derivanti da aggiornamenti e modifiche alle tavole di mortalità elaborate dall’ISTAT e al tasso di rivalutazione pari all’interesse legale, si provvede con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, sentito l’IVASS.
ART. 2
(Valore del primo punto di invalidità)
- Il valore del primo punto di invalidità è pari a quello previsto dall’articolo 139, commi 1, lettera a), ultimo periodo, e 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
ART. 3
(Liquidazione del danno biologico temporaneo)
Il danno biologico temporaneo è liquidato in conformità all’articolo 139, commi 1, lettera b), e 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
ART. 4
(Clausola di invarianza finanziaria)
- Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
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